§ 80.9.512 - D.P.R. 31 luglio 2003, n. 262.
Regolamento per l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione dei vice Ministri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:31/07/2003
Numero:262


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni


§ 80.9.512 - D.P.R. 31 luglio 2003, n. 262.

Regolamento per l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione dei vice Ministri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(G.U. 17 settembre 2003, n. 216)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare, l'articolo 7;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

     Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81;

     Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici ed, in particolare, l'articolo 3;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320;

     Ritenuta la necessità di dettare disposizioni in materia di organizzazione delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 16 aprile 2003;

     Visto il successivo parere del Consiglio di Stato n. 2162/2003, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2003 sull'analogo regolamento concernente gli Uffici di diretta collaborazione dei vice Ministri presso il Ministero delle attività produttive, nel quale si esprime parere favorevole in ordine all'istituzione del «responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione» e del «responsabile del coordinamento legislativo»;

     Ritenuto, pertanto, per esigenze di uniformità di assetto organizzativo degli Uffici di diretta collaborazione dei vice Ministri, di confermare l'istituzione di dette figure, tenuto conto, peraltro, che i precedenti pronunciamenti del Consiglio di Stato sono stati resi antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 137 del 2002;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2003;

     Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

     E m a n a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a) dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e del trasporti», sono inserite le seguenti: «, con i vice Ministri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

     b) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) vice Ministri: i sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro».

     2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, dopo la lettera f), è inserita la seguente: «f-bis) l'Ufficio e le segreterie dei vice Ministri;»;

     b) al comma 4, dopo le parole: «Le segreterie», sono inserite le seguenti: «dei vice Ministri e»;

     c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro i vice Ministri e i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli Uffici di gabinetto e legislativo oltre che delle loro rispettive segreterie.».

     3. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera b), dopo le parole: «Responsabile della segreteria tecnica del Ministro», sono inserite le seguenti: «il responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate al vice Ministro»;

     b) alla lettera c), dopo le parole: «Segretario particolare del Ministro», sono inserite le seguenti: «il Segretario particolare del vice Ministro, il responsabile della segreteria tecnica del vice Ministro, il responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate al vice Ministro»;

     c) alla lettera d), dopo le parole: «per il Capo Ufficio Stampa del Ministro», sono inserite le seguenti: «per l'addetto stampa del vice Ministro».

     4. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ufficio e Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato»;

     b) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

     «2-bis. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2, al vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso nel contingente complessivo di centotrenta unità di cui all'articolo 5, comma 1.

     2-ter. Ciascun vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri, anche tra soggetti estranei all'Amministrazione, oltre al Capo della segreteria, un segretario particolare, un addetto stampa, un responsabile della segreteria tecnica. Nomina altresì, d'intesa con il Ministro, un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate ed un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.».

     5. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo la parola: «Ministro», sono inserite le seguenti: «, dei vice Ministri»;

     b) al comma 2 dopo le parole: «Uffici di diretta collaborazione» sono inserite le seguenti: «del Ministro».

     6. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa a legislazione vigente, l'eventuale maggiore spesa derivante dalla previsione dei trattamenti economici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, dovrà essere compensata rendendo indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.».