§ 80.9.435 - D.P.R. 3 maggio 2001, n. 291.
Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:03/05/2001
Numero:291


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Ministro ed uffici di diretta collaborazione
Art. 3.  Funzioni degli uffici di diretta collaborazione
Art. 4.  Servizio di controllo interno
Art. 5.  Personale degli uffici di diretta collaborazione
Art. 6.  Responsabili degli uffici di diretta collaborazione
Art. 7.  Trattamento economico
Art. 8.  Disposizioni transitorie e finali


§ 80.9.435 - D.P.R. 3 maggio 2001, n. 291. [1]

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero

(G.U. 18 luglio 2001, n. 165)

 

     Art. 1. Definizioni

     1. Nel presente regolamento si intendono per:

     a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro e con il Sottosegretario di Stato presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     b) Ministro: il Ministro del commercio con l'estero;

     c) Ministero: il Ministero del commercio con l'estero;

     d) decreto legislativo n. 29/1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

     e) Sottosegretario di Stato: il Sottosegretario di Stato presso il Ministero del commercio con l'estero;

     f) ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

 

          Art. 2. Ministro ed uffici di diretta collaborazione

     1. Fino all'attuazione dell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio l999, n. 300, l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione è disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento.

     2. Il Ministro si avvale, per l'espletamento delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29/1993, degli uffici di diretta collaborazione che esercitano le funzioni di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici, ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

     3. Sono uffici di diretta collaborazione:

     a) la Segreteria del Ministro;

     b) la Segreteria del Sottosegretario di Stato;

     c) l'Ufficio di Gabinetto;

     d) la Segreteria tecnica del Ministro;

     e) l'Ufficio legislativo;

     f) l'Ufficio del consigliere diplomatico;

     g) l'Ufficio stampa;

     h) il Servizio di controllo interno.

 

          Art. 3. Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

     1. La Segreteria del Ministro, che opera alle dirette dipendenze del Ministro, assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro e cura i rapporti tra il Ministro ed altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

     2. La Segreteria del Sottosegretario di Stato, che opera alle dirette dipendenze del medesimo, svolge attività di supporto all'espletamento dei compiti del Sottosegretario.

     3. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di studio e di supporto tecnico allo stesso nonché al Sottosegretario di Stato per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti il commercio con l'estero.

     4. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per l'esercizio delle competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro; coordina la cura dei rapporti con gli altri organi istituzionali e cura, altresì, l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e del Sottosegretario di Stato.

     5. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro ed il Sottosegretario, anche nei confronti degli uffici dirigenziali generali del Ministero.

     6. L'Ufficio del consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le direzioni generali ed i servizi competenti, attività di supporto al Ministro ed al Sottosegretario di Stato nel campo delle relazioni internazionali.

     7. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. Il capo dell'ufficio stampa, ove autorizzato, svolge le funzioni di portavoce del Ministro.

 

          Art. 4. Servizio di controllo interno

     1. Il Servizio di controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

     2. Le attività di controllo interno sono svolte da dirigenti appartenenti a ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, ovvero, tra esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il Presidente è scelto tra dirigenti di prima fascia del ruolo unico.

     4. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata all'organo di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

     5. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo statistico unitario del Ministero di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e coordina la propria attività con il comitato tecnico scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini indicati dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

     6. Al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale costituito fino ad un massimo di 12 unità, delle quali 2 possono essere di qualifica dirigenziale di seconda fascia. Si applica al personale del servizio l'articolo 5, comma 1, secondo periodo, e comma 4.

 

          Art. 5. Personale degli uffici di diretta collaborazione

     1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera h), è stabilito complessivamente in 68 unità, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero, previo loro assenso, ovvero, nel limite del 30 per cento del predetto contingente complessivo, altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del venti per cento del predetto contingente, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993.

     2. Nell'ambito del contingente di 68 unità stabilito al comma 1, sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a 4, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 29/1993. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'articolo 5, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 e sono attribuiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29/1993.

     3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato, dal capo dell'Ufficio stampa e dal consigliere diplomatico si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora siano dirigenti appartenenti al ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29/1993.

     4. Per il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al 25 per cento del contingente complessivo.

 

          Art. 6. Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

     1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

     2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

     3. Il Capo della Segreteria tecnica è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

     4. Il Capo dell'Ufficio stampa è nominato tra operatori del settore dell'informazione o tra persone, anche appartenenti alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di informazione, iscritti negli appositi albi.

     5. Il Capo della Segreteria del Ministro ed il Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro o con il Sottosegretario.

     6. Il consigliere diplomatico è nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, fra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, aventi il grado di consigliere di legazione o superiore.

     7. I capi degli uffici di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g) sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 4 è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

     8. I componenti del collegio di direzione del servizio di controllo interno, di cui all'articolo 4, comma 2, sono nominati con decreto del Ministro ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e possono essere confermati entro 60 giorni dal giuramento del Governo o dalla nomina del nuovo Ministro.

 

          Art. 7. Trattamento economico

     1. Al Capo di Gabinetto spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali del Ministero aumentata fino al trenta per cento. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

     2. Al Capo dell'Ufficio legislativo spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

     3. Al Capo della Segreteria del Ministro ed al capo della segreteria del Sottosegretario di Stato, qualora nominati tra estranei alla pubblica amministrazione, spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, articolato in una voce retributiva rapportata alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

     4. Al Capo dell'Ufficio stampa è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

     5. Ai capi degli uffici di cui ai commi 1 e 2, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali del Ministero.

     6. Ai capi degli uffici di cui ai commi 3 e 4, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero.

     7. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di una specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al venticinque per cento della retribuzione di posizione, a fronte di specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

     8. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero.

     9. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, su proposta dei responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 3, spetta, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai predetti responsabili, un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993.

     10. La determinazione dei trattamenti economici di cui al presente articolo avviene entro i limiti delle dotazioni di bilancio dell'unità previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero.

 

          Art. 8. Disposizioni transitorie e finali

     1. In sede di prima applicazione del presente regolamento il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione è confermato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso, con atto del Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici.

     2. Continuano ad applicarsi, per il personale interno al Ministero, le disposizioni derivanti dai contratti collettivi nazionali vigenti.

     3. Sono abrogati l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302 e il regolamento adottato con decreto del Ministro del commercio con l'estero 24 febbraio 1997, n. 95, modificato con decreto del Ministro del commercio con l'estero del 21 luglio 1999, n. 316.

     4. L'attuazione del presente regolamento non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


[1] Abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 17 settembre 2007, n. 175.