§ 80.9.40a - D.P.R. 15 novembre 2000, n. 424.
Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, a norma dell'articolo 22 del decreto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:15/11/2000
Numero:424


Sommario
Art. 1.  Principi generali
Art. 2.  Natura giuridica e sede dell'agenzia
Art. 3.  Scopi e attività
Art. 4.  Vigilanza
Art. 5.  Organi
Art. 6.  Direttore
Art. 7.  Comitato direttivo
Art. 8.  Collegio dei revisori dei conti
Art. 9.  Assetto organizzativo
Art. 10.  Capi unità
Art. 11.  Bilanci e risorse finanziarie
Art. 12.  Controlli
Art. 13.  Personale
Art. 14.  Disposizioni transitorie e finali


§ 80.9.40a - D.P.R. 15 novembre 2000, n. 424. [1]

Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, a norma dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

(G.U. 22 gennaio 2001, n. 17)

 

 

     Art. 1. Principi generali

     1. Il presente regolamento disciplina lo statuto, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, d'ora in avanti "agenzia", nel rispetto delle esigenze connesse al ruolo e ai compiti assegnati all'agenzia e della necessità di assicurare il più efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali disponibili.

     2. L'agenzia informa le proprie attività a criteri di economicità, efficienza ed efficacia della gestione e all'obiettivo della trasformazione, anche mediante accorpamento, in società per azioni delle unità produttive ed industriali di cui all'articolo 3, comma 1, secondo le procedure che verranno definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'agenzia opera, in particolare, attraverso:

     a) la programmazione strategica ed operativa degli obiettivi;

     b) il confronto con il mercato per le singole linee produttive;

     c) la redazione di un autonomo bilancio preventivo e consuntivo in base ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con la disciplina recata dal presente regolamento;

     d) la tenuta di una contabilità industriale per ciascuna unità produttiva e per programma di attività;

     e) il controllo e la verifica delle attività e la valutazione dei risultati.

     3. Con il decreto di cui al comma 2 possono essere definite le modalità per l'alienazione delle unità produttive ed industriali, assicurando al personale il diritto di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.

 

          Art. 2. Natura giuridica e sede dell'agenzia

     1. L'agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, ed è dotata, in ragione dell'attività industriale che svolge, di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e, nei limiti e con le forme previsti dall'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo n. 300 del 1999 nonché dal presente regolamento, organizzativa. Ha sede in Roma, presso locali già nella disponibilità del Ministero della difesa.

 

          Art. 3. Scopi e attività

     1. L'agenzia assicura, secondo criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità, la gestione coordinata ed unitaria delle attività delle unità produttive ed industriali della Difesa, di cui alla tabella c) allegata al decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1998, indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa, d'ora in avanti, rispettivamente "unità" e "Ministro", il primo dei quali da adottare ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     2. Ai fini di cui al comma 1, con determinazione dell'amministrazione della Difesa sono individuati il patrimonio delle unità da attribuire alla gestione dell'agenzia ed i beni da trasferire alla stessa.

     3. Per la definizione e per il perseguimento degli specifici obiettivi dell'agenzia, nonché per la verifica, da parte del Ministro, dei risultati raggiunti, il direttore generale dell'agenzia stipula ogni tre anni con il Ministro stesso una convenzione ai sensi e con i contenuti previsti dall'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 300 del 1999. In ragione di specifiche esigenze, la convenzione può essere modificata su proposta di entrambe le parti.

     4. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l'agenzia, nel rispetto, in quanto applicabili, dei principi che regolano la concorrenza e il mercato, può stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici e privati per la fornitura o l'acquisizione di beni e servizi, nonché partecipare a consorzi anche internazionali e a società previa autorizzazione del Ministro.

 

          Art. 4. Vigilanza

     1. L'agenzia è posta sotto la vigilanza del Ministro, che può esercitarla anche avvalendosi del Segretario generale della Difesa.

     2. Il Ministro, in particolare:

     a) emana, anche sulla base degli elementi forniti dal direttore generale dell'agenzia, direttive generali in ordine al perseguimento degli obiettivi definiti nella convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e alla riorganizzazione delle unità, anche mediante accorpamento, e delle relative missioni;

     b) approva, su proposta del direttore generale dell'agenzia, gli atti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), il bilancio preventivo è approvato entro il 31 dicembre di ogni anno;

     c) autorizza l'agenzia a partecipare, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, a consorzi anche internazionali e a società che operano nei settori imprenditoriali in cui opera l'agenzia;

     d) può richiedere al direttore generale dell'agenzia dati e notizie sull'attività svolta e disporre ispezioni anche al fine di accertare l'osservanza delle direttive impartite ed il conseguimento dei risultati prefissati;

     e) può indicare specifiche attività che l'agenzia deve intraprendere.

     3. I regolamenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), in assenza di rilievi, diventano esecutivi trascorsi quarantacinque giorni dalla trasmissione. Con riferimento al regolamento di contabilità, entro i predetti quarantacinque giorni il Ministro acquisisce il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 5. Organi

     1. Sono organi dell'agenzia il direttore generale, d'ora in avanti "direttore", il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti.

     2. L'incarico di direttore è conferito secondo la procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalenti di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, a persona di qualificata e comprovata esperienza manageriale nel campo dell'attività d'impresa di carattere industriale. [2]

     3. Il comitato direttivo è composto da non più di quattro membri, scelti, per un periodo di tre anni, dal direttore fra i capi delle unità che operano nei settori maggiormente rilevanti per l'attività dell'agenzia.

     4. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed uno supplente, nominati con decreto del Ministro tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità. Le indennità dei componenti il collegio sono determinate dal Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 6. Direttore

     1. Il direttore rappresenta l'agenzia, ne dirige e controlla l'attività; è responsabile della gestione dell'agenzia e del conseguimento dei risultati fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 4, comma 2. Il direttore, in particolare:

     a) stipula la convenzione di cui all'articolo 3, comma 3;

     b) predispone e propone per l'approvazione del Ministro:

     1) i programmi triennali di attività dell'agenzia accompagnati da un documento programmatico di bilancio su base triennale;

     2) i programmi annuali di attività, i bilanci e il rendiconto dell'agenzia;

     3) il regolamento interno per adattare l'organizzazione e il funzionamento alle esigenze funzionali dell'agenzia, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo n. 300 del 1999, fatti salvi i poteri di organizzazione interna dei capi unità, con la riorganizzazione e l'individuazione delle unità e delle relative missioni, secondo quanto stabilito nelle direttive del Ministro ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a);

     4) il regolamento interno di amministrazione e di contabilità, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera m), del decreto legislativo n. 300 del 1999;

     c) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, fatte salve le competenze dei direttori delle unità;

     d) svolge funzioni di impulso, coordinamento, direzione, vigilanza e controllo nei confronti delle unità;

     e) conferisce l'incarico di capo unità ovvero, per gli incarichi di livello dirigenziale generale, formula al Ministro la proposta di conferimento dell'incarico;

     f) definisce gli obiettivi che i capi unità devono perseguire per l'attuazione dei programmi dell'agenzia, nonché la responsabilità di specifici progetti;

     g) attribuisce alla struttura direzionale centrale e alle unità le risorse finanziarie, umane e strumentali per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficienza ed efficacia e definisce le politiche d'incentivazione del personale per il conseguimento degli obiettivi dell'agenzia;

     h) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza ed economicità, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno dell'agenzia;

     i) adotta gli atti per la partecipazione, autorizzata dal Ministro, a consorzi ed a società internazionali;

     j) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi relativi all'attività dell'agenzia;

     k) nomina i componenti del comitato direttivo; convoca e presiede le riunioni di tale comitato;

     l) cura le relazioni con le organizzazioni sindacali nel rispetto delle disposizioni vigenti.

     2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il direttore è sostituito dal dirigente da lui designato tra i membri del comitato direttivo.

     3. Il trattamento giuridico ed il trattamento economico onnicomprensivo del direttore sono determinati con contratto individuale di durata di tre o di sei anni, con facoltà di rinnovo, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, salva l'eventuale revoca che il Ministro può disporre per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi della gestione con riferimento a quanto previsto nella convenzione di cui all'articolo 3, comma 3.

 

          Art. 7. Comitato direttivo

     1. Il comitato direttivo coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite; formula, altresì, proposte in ordine ai programmi di sviluppo dell'agenzia e individua misure e iniziative, da sottoporre al direttore, dirette a favorire l'economicità della gestione, con particolare riferimento all'attivazione e alla regolamentazione di servizi e gestioni in comune.

     2. Alle riunioni del comitato direttivo partecipano rappresentanti degli ispettorati logistici delle Forze armate e i direttori generali del Ministero della difesa, di volta in volta interessati.

 

          Art. 8. Collegio dei revisori dei conti

     1. Il collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sull'attività dell'agenzia a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e del regolamento interno di amministrazione e contabilità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 4).

 

          Art. 9. Assetto organizzativo

     1. L'agenzia si articola in una struttura direzionale centrale e nelle unità, come eventualmente rideterminate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), e dell'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 3).

     2. La struttura direzionale centrale, posta alle dipendenze del direttore, assicura il supporto tecnico ed amministrativo al direttore per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Al suo interno è istituito un ufficio per lo svolgimento del controllo di gestione sull'attività dell'agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, la cui struttura e la cui attività sono disciplinate secondo le specifiche modalità previste dal regolamento interno di amministrazione e contabilità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 4).

     3. Le unità hanno il compito di eseguire i lavori ed i servizi indicati per ciascuna nei programmi annuali e triennali di attività dell'agenzia. Ogni unità opera per programmi di attività con autonomia gestionale, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie ad esse attribuite. Ogni unità ha una propria struttura direzionale, di livello dirigenziale o di livello dirigenziale generale, posta alle dipendenze di un capo unità. Le strutture direzionali delle unità di livello dirigenziale generale non possono essere in numero superiore a tre.

 

          Art. 10. Capi unità

     1. I capi unità dipendono dal direttore. Essi, in particolare:

     a) curano l'attuazione dei programmi di ciascuna unità, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa;

     b) dirigono e coordinano l'impiego del personale e dei mezzi e sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi assegnati all'unità cui sono preposti.

 

          Art. 11. Bilanci e risorse finanziarie

     1. L'esercizio finanziario dell'agenzia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

     2. Per ogni unità produttiva viene tenuta un'analitica contabilità industriale nell'ambito della quale trovano specifica considerazione gli oneri relativi al trattamento economico del personale civile e militare, i mezzi occorrenti per la produzione, le spese generali e l'ammortamento del capitale investito successivamente all'istituzione dell'agenzia. Per il personale militare l'onere addebitato all'agenzia dovrà essere riferito alla sola attività necessaria all'interno dell'unità produttiva e non potrà superare il costo unitario di una unità di personale civile equivalente utilizzata presso imprese operanti nello stesso settore o presso altri enti del Ministero della difesa.

     3. Il bilancio preventivo, lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto sono redatti a norma del regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numero 4) e secondo i princìpi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c).

     4. Gli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio sono destinati ad una apposita riserva, utilizzabile in sede di eventuale trasformazione in società per azioni delle unità.

     5. Le entrate dell'agenzia sono costituite:

     a) dai proventi derivanti dalle attività e dai servizi svolti ai sensi dell'articolo 3, comma 4;

     b) dal fondo, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera f), del decreto legislativo n. 300 del 1999 ed iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, nei limiti e con le modalità di cui al comma 6;

     c) da ogni altra eventuale entrata.

     6. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è iscritta un'apposita unità previsionale di base la cui dotazione è determinata in relazione al contenuto dei programmi annuali e triennali dell'agenzia e della convenzione di cui all'articolo 3, comma 3, e, nelle more dell'approvazione dei programmi stessi, tenendo conto dei costi per il funzionamento e la gestione dell'agenzia.

 

          Art. 12. Controlli

     1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

 

          Art. 13. Personale

     1. Nell'agenzia è inquadrato d'ufficio, in via provvisoria, tutto il personale civile del Ministero della difesa in servizio presso le unità alla data del rispettivo passaggio nell'agenzia. Allo stesso personale è mantenuto l'inquadramento per aree, posizione economica e profilo in godimento. Le dotazioni organiche del Ministero della difesa sono corrispondentemente ridotte.

     2. L'organico definitivo dell'agenzia è determinato con decreto del Ministro, su proposta del direttore, in coerenza con le previsioni contenute nei piani di ristrutturazione delle unità.

     3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è avviata una specifica contrattazione di agenzia che determinerà i criteri per i passaggi interni tra le aree e all'interno della medesima area e per la riqualificazione professionale.

     4. L'inquadramento definitivo del personale di cui al comma 1 avviene nell'ambito delle dotazioni di cui al comma 2.

     5. Il personale di cui al comma 1 che non ha ottenuto l'inquadramento definitivo è restituito al Ministero della difesa, anche per l'eventuale applicazione delle procedure previste dagli articoli 35 e 35-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Il servizio prestato dal predetto personale presso l'agenzia è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato presso il Ministero della difesa.

     6. Al personale inquadrato in via definitiva nell'agenzia continua ad essere mantenuto l'inquadramento per aree, posizione economica e profilo in godimento sino alla stipula del contratto integrativo collettivo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999. Tale contratto non si applica al personale delle unità trasformate in società per azioni, a decorrere dal momento della trasformazione.

     7. Alla copertura dell'organico si provvede, a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999. L'agenzia può avvalersi, sulla base di una previa verifica delle specifiche esigenze, di personale militare in posizione di comando.

     8. L'agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non si può far fronte con il personale in servizio, e nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici ed analitici curricula culturali e professionali.

 

          Art. 14. Disposizioni transitorie e finali

     1. L'operatività dell'agenzia decorre dalla data del decreto di approvazione dei regolamenti interni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), da effettuarsi entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale deve essere, altresì, conferito l'incarico di direttore di cui all'articolo 5, comma 2.

     2. Le singole unità sono soggette a chiusura qualora entro il secondo esercizio successivo a quello di avvio dell'operatività dell'agenzia non abbiano raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione. Le unità indicate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, in data successiva all'avvio dell'operatività dell'agenzia sono soggette a chiusura qualora non raggiungano la capacità di operare secondo criteri di economica gestione entro il secondo esercizio successivo al loro trasferimento all'agenzia stessa. Al fine di verificare la necessità della chiusura, il Ministro nomina un apposito comitato paritetico, composto da rappresentanti dell'amministrazione della difesa e delle organizzazioni sindacali, che verifica l'operato dell'unità, con potere di accesso ai dati di gestione dell'unità medesima, e riferisce al Ministro in merito alle eventuali carenze gestionali riscontrate, con facoltà di proporre ogni misura ritenuta idonea a garantire il conseguimento dell'economica gestione dell'unità stessa. Al personale delle unità soggette a chiusura si applica l'articolo 13, comma 5.

     3. L'articolo 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all'agenzia dell'ultimo degli enti dipendenti dal Segretario generale della Difesa di cui al medesimo articolo 4.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 15 maggio 2001, n. 300.