§ 80.9.380 - D.P.R. 30 novembre 1998, n. 453.
Regolamento recante ulteriori norme sull'organizzazione ed il funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:30/11/1998
Numero:453


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Incarichi di componente del nucleo
Art. 3.  Responsabili delle unità operative
Art. 4.  Posizione giuridica dei componenti del nucleo
Art. 5.  Personale assistente
Art. 6.  Incarichi di studio e di consulenza
Art. 7.  Relazione annuale


§ 80.9.380 - D.P.R. 30 novembre 1998, n. 453.

Regolamento recante ulteriori norme sull'organizzazione ed il funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94.

(G.U. 29 dicembre 1998, n. 302)

 

 

     Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini dell'applicazione della normativa contenuta nel presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

     a) nucleo: nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

     b) capo del Dipartimento: il capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     c) unità operative: l'unità di valutazione degli investimenti pubblici e l'unità di verifica degli investimenti pubblici di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38;

     d) Ministero: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     e) Ministro: il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 2. Incarichi di componente del nucleo

     1. L'incarico di componente del nucleo è di regola a tempo pieno. Per soggetti non dipendenti da amministrazioni comprese nel comparto ministeriale l'incarico, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, può essere espletato anche a tempo parziale, ma comunque non inferiore al cinquanta per cento del tempo pieno.

     2. L'incarico di componente del nucleo può essere confermato anche per la durata residua successiva al collocamento a riposo nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo ed incompatibilità relative alla quiescenza.

 

          Art. 3. Responsabili delle unità operative

     1. Il responsabile delle unità operative è nominato dal capo del Dipartimento fra i componenti del nucleo a tempo pieno. Ciascun responsabile assegna gli affari, ai fini della loro trattazione, ai singoli componenti dell'unità ed esercita le altre funzioni che gli sono delegate dal capo del Dipartimento.

 

          Art. 4. Posizione giuridica dei componenti del nucleo

     1. Al personale delle amministrazioni dello Stato nominato componente del nucleo si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

     2. Al personale dipendente da autorità indipendenti, da enti pubblici e da società da questi controllate, nominato componente del nucleo, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

     3. Al distacco presso il nucleo del personale delle regioni e degli enti locali per le finalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, si provvede con decreto del Ministro, su proposta del capo del Dipartimento, d'intesa con il presidente della giunta regionale interessata.

 

          Art. 5. Personale assistente

     1. Il contingente di personale assistente di cui all'articolo 4 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, addetto alla segreteria del nucleo con compiti di supporto istruttorio, è stabilito in non più di ventisei unità con qualifica non inferiore alla settima. L'assegnazione ha durata triennale ai sensi dello stesso articolo 4 della legge n. 878 del 1986.

 

          Art. 6. Incarichi di studio e di consulenza

     1. Qualora si verifichi la necessità di effettuare studi o consulenze su particolari problemi oggetto dell'attività di valutazione o di verifica di competenza del nucleo, il Dipartimento può conferire incarichi di studio e di consulenza, anche mediante le stipulazioni di apposite convenzioni con enti pubblici e università, nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 7. Relazione annuale

     1. Nella relazione annuale di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, sono riportate le risultanze dell'attività delle due unità operative del nucleo, con indicazione dei metodi di valutazione e verifica utilizzati, l'analisi delle cause degli scostamenti dai risultati attesi, nonché le proposte concernenti le opportune azioni correttive.