§ 80.9.294 - D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396.
Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:13/06/1988
Numero:396


Sommario
Art. 1.      1. Presso la Ragioneria generale dello Stato è istituito l'Ispettorato generale per la finanza del settore pubblico allargato, al quale è preposto un dirigente generale [...]
Art. 2.      1. Il fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, assume la configurazione di "Ispettorato generale per l'amministrazione del fondo di rotazione per [...]
Art. 3.      1. L'Ufficio speciale liquidazione degli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, assume la denominazione di "Ispettorato [...]
Art. 4.      1. In rapporto all'attività svolta, le ragionerie centrali presso i seguenti Ministeri sono definite di maggiore importanza: Ministero della difesa - Ministero delle [...]
Art. 5.      1. Il primo comma dell'art. 16 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, è sostituito dal seguente
Art. 6.      1. Il posto di fuori ruolo presso il Ministero dei trasporti con qualifica di ispettore generale capo di cui alla tabella G relativa alla Ragioneria generale dello [...]
Art. 7.      1. In relazione alle modifiche apportate con il presente decreto, i quadri H e I della tabella VII, relativi al personale dirigente della Ragioneria generale dello [...]
Art. 8.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 80.9.294 - D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396.

Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato.

(G.U. 9 settembre 1988, n. 212)

 

 

     Art. 1.

     1. Presso la Ragioneria generale dello Stato è istituito l'Ispettorato generale per la finanza del settore pubblico allargato, al quale è preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della stessa Ragioneria generale con funzioni di ispettore generale capo.

     2. Il predetto Ispettorato, oltre ai compiti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1985, n. 427, provvede, anche ai sensi e per gli effetti delle norme di contabilità generale dello Stato, al coordinamento ed alla valutazione dei flussi finanziari degli enti del settore pubblico allargato la cui attività ha riflesso sul bilancio dello Stato.

     3. Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, l'Ispettorato è articolato in uno o più servizi e in apposite divisioni da determinarsi con decreti del Ministro del tesoro, in relazione anche ad esigenze di accorpamento di funzioni omogenee attualmente svolte dagli ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato.

 

          Art. 2.

     1. Il fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, assume la configurazione di "Ispettorato generale per l'amministrazione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie". Esso svolge le funzioni di cui agli articoli 5 e seguenti della legge 16 aprile 1987, n. 183.

     2. Al predetto Ispettorato generale, anche in relazione a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 8 della predetta legge n. 183, è proposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato con funzioni di ispettore generale capo. Al dirigente superiore e ai due primi dirigenti di cui allo stesso art. 8 della legge n. 183 sono attribuite, rispettivamente, le funzioni di capo servizio e di direttore di divisione.

     3. Con decreto del Ministro del tesoro potranno essere apportate integrazioni alla struttura organizzativa del fondo di rotazione, come determinata con il regolamento di cui all'art. 8 della stessa legge n. 183, in relazione ad esigenze di accorpamento di funzioni omogenee attualmente svolte dagli ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato.

 

          Art. 3.

     1. L'Ufficio speciale liquidazione degli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, assume la denominazione di "Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti".

 

          Art. 4.

     1. In rapporto all'attività svolta, le ragionerie centrali presso i seguenti Ministeri sono definite di maggiore importanza: Ministero della difesa - Ministero delle finanze - Ministero dell'interno - Ministero della pubblica istruzione - Ministero del tesoro.

     2. Ai predetti uffici sono preposti dirigenti generali di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato con funzioni di direttore di ragioneria centrale di maggiore importanza, scelti fra i dirigenti superiori del ruolo stesso con almeno tre anni complessivi di direzione di ragionerie centrali, e/o di ragionerie regionali od uffici equiparati.

 

          Art. 5.

     1. Il primo comma dell'art. 16 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, è sostituito dal seguente:

     "I direttori capi delle singole ragionerie delle amministrazioni centrali, ad eccezione di quelli di cui al precedente art. 4, sono nominati dal Ministro del tesoro, sulla proposta del ragioniere generale dello Stato".

     2. Le lettere b) e c) del primo comma dell'art. 20 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, sono sostituite dalla seguente:

     "b) dei dirigenti generali con funzioni di ispettore generale capo e di due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, designati questi ultimi, di anno in anno, con decreto del Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono altresì designati, quali membri supplenti, altri due funzionari con qualifica di dirigente superiore degli stessi ruoli".

 

          Art. 6.

     1. Il posto di fuori ruolo presso il Ministero dei trasporti con qualifica di ispettore generale capo di cui alla tabella G relativa alla Ragioneria generale dello Stato, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, nonchè quello presso il fondo di rotazione con qualifica di dirigente generale di cui al primo periodo del comma 2 dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono soppressi con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. In corrispondenza dell'incremento dei posti di dirigente generale di cui all'art. 4, i posti di funzione di direttore di ragioneria centrale di cui al quadro I della tabella VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono ridotti di cinque unità.

     3. I posti di qualifica dirigenziale previsti dal comma 2 dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 427, sono ridotti di due unità. I rimanenti posti sono utilizzati per le esigenze di riordinamento degli ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie centrali di maggiore importanza.

 

          Art. 7.

     1. In relazione alle modifiche apportate con il presente decreto, i quadri H e I della tabella VII, relativi al personale dirigente della Ragioneria generale dello Stato, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successivamente modificati e integrati, sono sostituiti con i seguenti:

 

Livello di funzione

Qualifica

Posti di qualifica

Funzione

Posti di funzione

Quadro H - DIRIGENTI GENERALI

B

Ragioniere generale dello Stato

1

Ragioniere generale dello Stato

1

C

Dirigente generale

14/15

Ispettore generale capo

9

 

 

 

Direttore di ragioneria centrale di maggiore importanza

5

Quadro I - DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

 

 

 

Consigliere ministeriale aggiunto

29

 

 

 

Ispettore generale

12

D

Dirigente superiore

99

Capo servizio

15

 

 

 

Direttore di ragioneria centrale

22

 

 

 

Direttore di ragioneria regionale

20

 

 

 

Direttore segreteria Ragioneria generale dello Stato

1

E

Primo dirigente

235

Direttore divisione presso la Ragioneria generale dello Stato e le ragionerie centrali e ragionerie regionali

232

 

 

 

Vice consigliere ministeriale presso consiglio ragionieri

3

 

          Art. 8.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.