§ 80.9.205 - Legge 19 ottobre 1965, n. 1205.
Istituzione delle sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime in Trieste, Ravenna e Reggio Calabria ed integrazioni all'art. 3 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:19/10/1965
Numero:1205


Sommario
Art. 1.      A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite, per il disimpegno di tutte le attività relative alle opere marittime e al servizio [...]
Art. 2.      Per il disimpegno di tutte le attività relative alle opere marittime e al servizio escavazione porti, finora attribuito all'ufficio del Genio civile per le opere [...]
Art. 3.      La tabella annessa alla legge 5 gennaio 1953, n. 24, è modificata in conformità alle precedenti disposizioni
Art. 4.      All'art. 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 24, è aggiunto il seguente comma


§ 80.9.205 - Legge 19 ottobre 1965, n. 1205. [1]

Istituzione delle sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime in Trieste, Ravenna e Reggio Calabria ed integrazioni all'art. 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 24.

(G.U. 10 novembre 1965, n. 280)

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite, per il disimpegno di tutte le attività relative alle opere marittime e al servizio escavazione porti finora attribuite all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Venezia, una sezione autonoma del Genio civile per le opere marittime con sede in Trieste, con competenza territoriale sul litorale fino al limite del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia e una sezione autonoma del Genio civile con sede in Ravenna, con competenza territoriale sul litorale dal confine tra le province di Pesaro e Forlì al confine tra le province di Ferrara e Rovigo.

     E' abrogato l'art. 3 della legge 24 dicembre 1959, n. 1149.

 

          Art. 2.

     Per il disimpegno di tutte le attività relative alle opere marittime e al servizio escavazione porti, finora attribuito all'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Napoli, è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una sezione autonoma del Genio civile per le opere marittime con sede in Reggio Calabria, con competenza sul litorale delle tre Province calabresi, dal confine tra la provincia di Potenza e Cosenza sul litorale tirrenico al confine tra le province di Cosenza e di Matera sul litorale jonico.

 

          Art. 3.

     La tabella annessa alla legge 5 gennaio 1953, n. 24, è modificata in conformità alle precedenti disposizioni.

 

          Art. 4.

     All'art. 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

     "Gli ispettori generali del Genio civile esprimono parere per la parte delle opere marittime:

     1) sui progetti esecutivi, di importo compreso fra i 100 milioni e i 200 milioni di lire, di opere da eseguire dallo Stato sia a totale suo carico, sia col suo concorso, e dagli enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato;

     2) sui progetti esecutivi, di importo compreso tra i 100 e i 200 milioni di lire, di opere pubbliche da eseguire a cura degli enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;

     3) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero di penalità contrattuali quando ciò che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente lire 15 milioni".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.