§ 41.7.57 - Legge 24 dicembre 1959, n. 1149.
Istituzione del Provveditorato alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:24/12/1959
Numero:1149


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° gennaio 1960 è istituito, con sede in Trieste e con competenza sulle provincie di Udine, Gorizia e il territorio di Trieste, il Provveditorato regionale alle opere pubbliche [...]
Art. 2.      I posti assegnati al coefficiente 900 con l'art. 1, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 131, alla dotazione organica delle carriere direttive dell'Amministrazione dei lavori pubblici sono [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Alla spesa di lire 1.700.000 occorrente per l'attuazione della presente legge nell'esercizio 1959-60 si farà fronte con riduzione di pari importo del capitolo n. 22 dello stato di previsione [...]


§ 41.7.57 - Legge 24 dicembre 1959, n. 1149. [1]

Istituzione del Provveditorato alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia.

(G.U. 12 gennaio 1960, n. 8)

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1960 è istituito, con sede in Trieste e con competenza sulle provincie di Udine, Gorizia e il territorio di Trieste, il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia al quale sono demandate le attribuzioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, e successive modificazioni, e dal decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.

     Rimane salva la competenza del Magistrato alle acque per la materia allo stesso attribuita ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     I posti assegnati al coefficiente 900 con l'art. 1, primo comma, della legge 4 marzo 1958, n. 131, alla dotazione organica delle carriere direttive dell'Amministrazione dei lavori pubblici sono aumentati di una unità.

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4.

     Alla spesa di lire 1.700.000 occorrente per l'attuazione della presente legge nell'esercizio 1959-60 si farà fronte con riduzione di pari importo del capitolo n. 22 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 19 ottobre 1965, n. 1205.