§ 80.7.4 - Legge 8 agosto 1985, n. 413.
Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.7 partiti politici
Data:08/08/1985
Numero:413


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Ad integrazione del contributo previsto dal secondo comma dell'art. 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, i partiti politici hanno diritto ad un contributo di lire 15.000 milioni a titolo di [...]
Art. 3.      All'art. 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente
Art. 4.      All'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 5.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 32.000 milioni per l'anno 1985 e in lire 1.800 milioni per l'anno 1986, si provvede per l'anno 1985 mediante [...]


§ 80.7.4 - Legge 8 agosto 1985, n. 413.

Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici.

(G.U. 19 agosto 1985, n. 194).

 

     Art. 1. [1]

     [I contributi dello Stato ai partiti politici, a titolo di concorso nelle spese elettorali, previsti dall'art. 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e dal secondo comma dell'art. 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono elevati, ciascuno, a lire 30.000 milioni.

     Il contributo dello Stato ai partiti politici per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è elevato a 40.000 milioni a decorrere dall'anno 1985.]

 

          Art. 2.

     Ad integrazione del contributo previsto dal secondo comma dell'art. 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, i partiti politici hanno diritto ad un contributo di lire 15.000 milioni a titolo di ulteriore concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1984.

 

          Art. 3.

     All'art. 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

     "Nel termine di cui al precedente comma il presidente del consiglio regionale è tenuto a comunicare alla Presidenza della Camera dei deputati i voti ottenuti da tutte le liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale, la copia del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale relativo all'accettazione dei contrassegni di lista che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale e copia dei contrassegni medesimi, nonchè l'elenco delle liste che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale".

 

          Art. 4.

     All'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al settimo comma le parole: "31 gennaio" sono sostituite dalle parole: "31 marzo";

     b) dopo il settimo comma sono aggiunti i seguenti:

     "Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, può esentare i partiti dall'obbligo di pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi di cui al comma precedente qualora sia comprovato che la spesa relativa superi il 20 per cento del contributo dello Stato.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di pubblicazione del bilancio finanziario consuntivo su un quotidiano a diffusione locale, consentita per i partiti operanti esclusivamente nel relativo ambito territoriale.

     Resta in ogni caso l'obbligo di pubblicazione del predetto bilancio nella Gazzetta Ufficiale di cui al penultimo comma del presente articolo";

     c) al nono comma, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi:

     "Al bilancio deve essere allegata, altresì, una specifica relazione sulle spese sostenute per le campagne elettorali, da cui risultino analiticamente le spese per pubblicità editoriali e radiotelevisive, per manifesti, stampati e altri materiali di propaganda, per manifestazioni e ogni altra attività connessa con le campagne elettorali. Nella relazione deve essere indicata la ripartizione dei contributi statali percepiti a titolo di concorso nelle spese elettorali tra organi centrali e periferici, da effettuare secondo i criteri stabiliti dagli organi competenti di ciascun partito";

     d) all'undicesimo comma le parole: "28 febbraio" sono sostituite dalle parole: "30 aprile".

 

          Art. 5.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 32.000 milioni per l'anno 1985 e in lire 1.800 milioni per l'anno 1986, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per l'anno 1986, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo abrogato dall'art. 14 del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.