§ 80.5.536 - D.M. 31 luglio 2000, n. 320.
Regolamento concernente: "Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali".


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:31/07/2000
Numero:320


Sommario
Art. 1.  Individuazione o costituzione del Responsabile unico e del Soggetto responsabile.
Art. 2.  Sottoscrizione del disciplinare.
Art. 3.  Verifica preventiva degli adempimenti.
Art. 4.  Concessione di un contributo globale.
Art. 5.  Assegnazione delle risorse finanziarie.
Art. 6.  Gestione delle risorse finanziarie.
Art. 7.  Responsabilità.
Art. 8.  Contenzione per il servizio di erogazione.
Art. 9.  Autocertificazione dell'Istituto convenzionato.
Art. 10.  Modalità e termini per le erogazioni.
Art. 11.  Attività ispettiva e di controllo.
Art. 12.  Previsione di penali e revoca delle agevolazioni.
Art. 12 bis.  (Modifica dell'indirizzo produttivo).
Art. 12 ter.  (Differimento dei termini per il completamento dei programmi).
Art. 13.  Relazioni semestrali.
Art. 14.  Disposizioni transitorie e finali.


§ 80.5.536 - D.M. 31 luglio 2000, n. 320.

Regolamento concernente: "Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali".

(G.U. 7 novembre 2000, n. 260 - S.O.).

 

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Visto l'articolo 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recanti la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica e in particolare l'articolo 1, comma 78, in materia di finanziamento dei patti territoriali;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi, e in particolare l'articolo 14, comma 4-bis, contenente Norme di accelerazione e controllo degli interventi;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998 n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania e in particolare l'articolo 5, comma 3 bis, concernente i patti territoriali e i contratti d'area;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante norme per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole e della pesca, e in particolare l'articolo 10, concernente il rafforzamento strutturale delle imprese;

Visti la legge 15 marzo 1997, n. 59, e il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in tema di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali;

Vista la deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, recante la disciplina della programmazione negoziata, e, in particolare, i punti 2 e 3 concernenti i patti territoriali e i contratti d'area;

Vista la deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109, recante criteri per il finanziamento dei patti territoriali e dei contratti d'area;

Vista la deliberazione CIPE del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1998, n. 195, recante il riparto di risorse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n 208;

Vista la deliberazione CIPE del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1998, n. 187, concernente l'accelerazione delle attivita' istruttorie dei dodici patti territoriali approvati il 18 dicembre 1996, il 23 aprile e il 26 giugno 1997;

Vista la deliberazione CIPE del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 1998, n 241 concernente la definizione il coordinamento e il finanziamento del programma degli interventi finanziari per il programma operativo "Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione" nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93;

Vista la deliberazione CIPE dell'11 novembre 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1999, n. 4, concernente l'estensione degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata all'agricoltura e alla pesca, in attuazione dell'articolo 10 de] decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Vista la deliberazione CIPE del 21 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1999 n. 179, concernente la definizione, il coordinamento e il finanziamento del programma degli interventi finanziati per il programma operativo "Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione" nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93;

Vista la Decisione C(1998) 3978 del 29 dicembre 1998 della Commissione delle Comunita' europee, che ha approvato il programma operativo multiregionale "Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione" - Ob. 1 Italia;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1998, n. 175, volto ad assicurare trasparenza e pubblicita' alle modalita' e ai criteri relativi alle attivita' di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e dei contratti d'area;

Visto l'articolo 2, comma 207, della legge 23 dicembre 1996, n.662, come modificato dall'articolo 43, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il quale prevede che le somme da iscrivere su apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riservate dal CIPE ai contratti d'area e ai patti territoriali siano trasferite rispettivamente al responsabile unico del contratto d'area e al soggetto responsabile del patto territoriale affinche' questi provvedano ad effettuare i relativi pagamenti in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, anche avvalendosi per la gestione di dette risorse di istituti bancari allo scopo convenzionati;

Considerato che il menzionato articolo 2, comma 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come notificato dall'articolo 43, comma 2, della legge n. 144 del 1999, demanda al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la fissazione di criteri per il trasferimento e di modalita' di controllo e rendicontazione sulla gestione delle menzionate risorse;

Considerato che la deliberazione CIPE 17 marzo 2000, n.31, recante disposizioni transitorie in materia di patti territoriali e contratti d'area, demanda al provvedimento previsto dall'articolo 2, comma 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 43, comma 2, della legge n. 144 del 1999, la disciplina in via organica delle ipotesi di revoca delle agevolazioni concesse;

Ritenuto altresi' di dover determinare l'entita' dello somme previste dal citato articolo 2, comma 207, della legge n. 662 del 1996, come modificato dall'articolo 43, comma 2, della legge n. 144 del 1999, da corrispondere al responsabile unico de] contratto d'area e al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti assegnati;

Rilevate le caratteristiche proprie di organismo pubblico possedute dal Soggetto responsabile e dal Responsabile unico in relazione agli scopi istituzionali perseguiti e alle attivita' svolte come soggetto competente, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e del programma operativo multiregionale "Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione" Ob. 1 Italia, potendo operare anche come organismi intermediari di piani, programmi, progetti e sovvenzioni nelle forme d'intervento previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali;

Considerato che l'articolo 17, comma 25 bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come introdotto dall'articolo 43, comma 4, della legge n. 144 del 1999, prevede che le disposizioni della lettera c) del combina 25, dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di pareri obbligatori del Consiglio di Stato, non si applicano alle fattispecie previste dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988 n.400;

Adito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 27 gennaio 2000;

Vista la nota n. 44795 del 5 luglio 2000, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.400 del 1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

ADOTTA

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Individuazione o costituzione del Responsabile unico e del Soggetto responsabile.

     1. Entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto d'area o dell'approvazione del patto territoriale, ai fini del loro coordinamento e attuazione, i soggetti di cui ai punti 3.4 e 2.4 della deliberazione CIPE 21 marzo 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105, provvedono alla individuazione o costituzione del Responsabile unico del contratto d'area di cui al punto 3.5 o del Soggetto responsabile del patto territoriale di cui al punto 2.5 della citata delibera, in seguito denominati "Responsabile unico" e "Soggetto responsabile".

     2. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile possono essere individuati o costituiti anche prima della sottoscrizione del contratto d'area o dell'approvazione del patto territoriale.

     3. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile hanno l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sociale, economico e occupazionale attraverso la valorizzazione dei sistemi locali ad essi collegati in sinergia con gli strumenti di pianificazione territoriale.

     4. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile operano come organismi intermediari di piani, programmi, progetti e sovvenzioni nelle forme d'intervento previste dalle normative Comunitarie, Nazionali e Regionali, assumendone le responsabilità conseguenti anche nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

     5. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile devono dimostrare di possedere la disponibilità di un'organizzazione in grado di assicurare l'espletamento delle funzioni organizzative, tecniche, amministrative e contabili atte a garantire il corretto svolgimento del compiti affidati.

     6. Le disposizioni di cui agli articoli seguenti si applicano anche ai contratti d'area e ai patti territoriali già sottoscritti o approvati alla data di entrata in vigore del presente regolamento con le procedure previste dalla citata deliberazione CIPE 21 marzo 1997. Da tale data decorre il termine di cui al comma 1.

 

     Art. 2. Sottoscrizione del disciplinare.

     1. Entro quaranta giorni dalla sottoscrizione del contratto d'area o dell'approvazione del patto territoriale il Responsabile unico e il Soggetto responsabile sottoscrivono un disciplinare predisposto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica volto a regolare, in conformità alle disposizioni seguenti, compiti gestionali e responsabilità del Responsabile unico e del Soggetto responsabile, e in particolare:

     a) le modalità di erogazione delle agevolazioni ai soggetti beneficiari;

     b) la convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti o con un Istituto bancario per le attività connesse alla gestione delle agevolazioni;

     c) la restituzione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle risorse assegnate ai soggetti beneficiari delle agevolazioni e da questi non utilizzate entro i termini fissati ovvero utilizzate in difformità dal progetto ammesso all'agevolazione;

     d) i limiti ed i vincoli di utilizzazione del conto corrente bancario intestato al Responsabile unico e al Soggetto responsabile, e) la disciplina delle revoche parziali e totali delle risorse assegnate, secondo i criteri di cui all'articolo 12, comma 3;

     f) le modalità d; controllo e verifica da parte del Ministero sulle attività del Responsabile unico e del Soggetto responsabile;

     g) le penali a carico del Responsabile unico e del Soggetto responsabile in caso di violazione degli obblighi assunti con il disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 2;

     h) le modalità di rendicontazione e informazione al Ministero nonché ove costituiti, al Comitato paritetico di attuazione e al Comitato di gestione dell'Intesa istituzionale di programma Stato Regione assicurandone la compatibilità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici compatibilmente con quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999 n. 144 e alla deliberazione CIPE del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 1999, n. 253, in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici.

 

     Art. 3. Verifica preventiva degli adempimenti.

     1. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del disciplinare di cui all'art. 2 il Responsabile unico e il Soggetto responsabile presentano al Ministero, per la verifica degli adempimenti, idonea documentazione del possesso dei requisiti necessari per l'espletamento della propria attività nonché dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione con l'Istituto prescelto.

     2. La verifica degli adempimenti deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente. Il termine è interrotto qualora il Ministero richieda integrazioni o chiarimenti e riprende a decorrere dalla loro ricezione.

 

     Art. 4. Concessione di un contributo globale.

     1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, espletata la verifica di cui all'art. 3, assegna al Responsabile unico o al Soggetto responsabile le risorse di cui all'articolo 2, comma 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 43, comma 2, della legge n. 144 del 1999, per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento sotto forma di un contributo nella misura massima del 100% delle spese ritenute ammissibili ai sensi della Decisione CE 23/4/97 (S.E.M. 2000) e dell'art. 10 dell'allegato IIA del Regolamento CE n. 1783/1999. L'importo delle risorse concedibili è definito entro il limite di una componente fissa pari a quattrocento milioni di lire e di una componente variabile pari all'uno per cento dell'importo agevolato a carico dei fondi CIPE e comunque non superiore nel complesso a due miliardi di lire, secondo le modalità di seguito specificate:

     a) una quota anticipata, pari a centocinquanta milioni di lire, entro trenta giorni dalla verifica di cui all'art. 3.

     b) quote variabili a rimborso fino alla concorrenza del limite massimo entro trenta giorni dalla richiesta, sulla base della presentazione di rendiconti annuali di spese effettuate dal Responsabile unico e dal Soggetto responsabile a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1999, n. 144, certificati dagli organi di revisione interni.

 

     Art. 5. Assegnazione delle risorse finanziarie.

     1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica concede anticipi sulle risorse complessivamente destinate al singolo contratto d'area e patto territoriale secondo le modalità di seguito specificate:

     a) per la prima quota il Ministero emette il provvedimento di accreditamento a favore del Responsabile unico o del Soggetto responsabile per un importo corrispondente alla somma delle prime rate di tutte le iniziative e degli interventi inclusi nel contratto d'area e nel patto territoriale, entro trenta giorni dalla verifica di cui all'art. 3, previa presentazione della relativa richiesta motivata di assegnazione.

     b) per le quote successive, trimestralmente il Responsabile unico o il Soggetto responsabile raccolgono le richieste dei soggetti beneficiari relative alle quote di agevolazioni concesse da erogare nel successivo trimestre in funzione del raggiungimento dell'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti.

     2. Il Ministero emette il provvedimento di accreditamento delle quote a favore del Responsabile unico o del Soggetto responsabile entro trenta giorni dalla presentazione da parte di questi della richiesta formulata ai sensi del comma 1, accompagnata dalla autocertificazione di cui all'art. 9.

     3. La garanzia fidejussoria non è richiesta ove il Responsabile unico o il Soggetto responsabile sia una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero sia una società il cui capitale sia sottoscritto per più del 50% da una pubblica amministrazione e questa assuma l'impegno a subentrare negli obblighi assunti dal Responsabile unico o dal Soggetto responsabile a favore del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     4. Le risorse assegnate ai sensi dei commi precedenti non erogate ai soggetti beneficiari delle agevolazioni entro centottanta giorni dall'accreditamento a favore del Responsabile unico o del Soggetto responsabile sono portate in detrazione dalle quote successive. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede all'eventuale successiva nuova assegnazione esclusivamente sulla base di una motivata richiesta del Responsabile unico o del Soggetto responsabile.

 

     Art. 6. Gestione delle risorse finanziarie.

     1. Il responsabile unico ed il Soggetto responsabile provvedono a:

     a) accertare e attestare la effettiva e regolare esecuzione delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali, ovvero di parte di essi anche ai sensi dell'art. 7;

     b) erogare le agevolazioni ai singoli soggetti beneficiari;

     c) coordinare e supervisionare tutte le attività relative alla realizzazione delle singole iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali;

     d) attuare il continuo monitoraggio finanziario, procedurale e fisico, con le modalità di cui all'art. 2, comma 1 lett. h), nonché la rendicontazione della spesa.

 

     Art. 7. Responsabilità.

     1. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile sono responsabili:

     a) della conformità della esecuzione delle iniziative e degli interventi compresi rispettivamente nel contratto d'area e nel patto territoriale rispetto al progetto ammesso alle agevolazioni;

     b) della regolare e trasparente gestione ed erogazione delle agevolazioni ai singoli soggetti beneficiari finali;

     c) della restituzione al Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica delle risorse assegnate ai soggetti beneficiari delle agevolazioni e da questi non utilizzate entro i termini fissati ovvero utilizzate in difformità dal progetto ammesso all'agevolazione, nonché delle risorse che eventualmente residuino al compimento dell'intero intervento agevolato;

     d) dell'ammissibilità alle agevolazioni di varianti progettuali ritenute non sostanziali, delle quali sono temuti a dare tempestiva informativa al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Comitato paritetico di attuazione e al Comitato di gestione dell'intesa istituzionale di programma Stato Regione ove costituti, e) della richiesta al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di revoca delle agevolazioni in caso di variazioni progettuali sostanziali, di cui è data contestuale comunicazione al Comitato paritetico di attuazione e al Comitato di gestione dell'Intesa istituzionale di programma Stato Regione, ove costituiti.

     2. A tal fine il Responsabile unico e il Soggetto responsabile:

     a) rispondono della restituzione da parte dell'Istituto convenzionato delle risorse finanziarie assegnate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in caso di eventuale mancata, incompleta o difforme realizzazione delle iniziative e degli interventi rispetto a quelli ammessi alle agevolazioni ed autorizzati;

     b) garantiscono la restituzione delle risorse di cui alla lettera c) del comma 1;

     c) registrano in tempo reale ogni erogazione effettuata per la realizzazione del contratto d'area o del patto territoriale, con il supporto della relativa documentazione giustificativa;

     d) assicurano la disponibilità degli atti formali e/o documenti giustificativi ed il supporto tecnico-logistico per le verifiche ed i sopralluoghi che saranno disposti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 11;

     e) conservano, anche ai fini del controllo tecnico-amministrativo di cui alla lettera d), i documenti giustificativi raggruppati per ogni iniziativa e intervento e riassunti in un riepilogo che costituisca autocertificazione del legale rappresentante ai fini della loro responsabilità civile e penale nei confronti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     f) mettono a disposizione estratti conto bancari e movimentazioni di cassa, nonché richiedono e conservano dichiarazioni sostitutive di atto notorio per gli operatori che non possano recuperare l'IVA, ai fini dei controlli, verifiche e sopralluoghi di cui alla lettera d);

     g) consentono l'accesso presso le proprie sedi, dipendenze e uffici, effettivamente impegnati nelle attività di cui al presente regolamento, ai funzionari designati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio delle attività ispettiva e di controllo;

     h) garantiscono i flussi informativi necessari al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché al Comitato paritetico di attuazione e al Comitato di gestione dell'Intesa istituzionale di programma Stato Regione ove costituiti, per il monitoraggio dell'attività del contratto d'area o del patto territoriale, con le modalità di cui al precedente art. 2, comma 1 lett. h).

     3. L'attività del Responsabile unico e del Soggetto responsabile che ricade nell'ambito dei rapporti con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è sempre svolta in esecuzione dei compiti istituzionali. Le attività svolte e la concessione ai medesimi soggetti di risorse, anche oltre quelle di cui all'art. 4 previste a titolo di contributo globale, non presuppongono l'esistenza di una obbligazione comportante un corrispettivo a fronte di specifiche prestazioni.

 

     Art. 8. Contenzione per il servizio di erogazione.

     1. Il Responsabile unico e il Soggetto responsabile affidano, tramite convenzione conforme allo schema-tipo predisposto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in conformità alle disposizioni del presente regolamento, alla Cassa Depositi e Prestiti o ad Istituti bancari, di seguito denominati "Istituto convenzionato", le attività connesse alla gestione delle erogazioni delle agevolazioni relative al contratto d'area o al patto territoriale loro assegnate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'Istituto convenzionato è scelto sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

     2. Le eventuali giacenze sui conti, che devono essere costantemente disponibili, sono remunerate ad un tasso d'interesse creditore lordo determinato nell'ambito della convenzione di cui al primo comma e comunque non inferiore ai tassi medi praticati sul mercato.

     3. Gli interessi maturati ai sensi del comma precedente sono di esclusiva spettanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione.

 

     Art. 9. Autocertificazione dell'Istituto convenzionato.

     1. A seguito del raggiungimento del livello complessivo di erogazioni disposte in favore dei singoli soggetti beneficiari delle agevolazioni pari alle risorse assegnate a titolo di anticipo ai sensi dell'art. 5, l'Istituto convenzionato invia al Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, tramite il Responsabile unico o il Soggetto responsabile, un'autocertificazione in ordine al raggiungimento del livello complessivo dei pagamenti disposti in favore dei singoli soggetti beneficiari, contenente:

     a) l'elenco delle erogazioni effettuate alla data per singola iniziativa e intervento;

     b) una tabella riassuntiva delle complessive erogazioni disposte in favore del singolo contratto d'area o patto territoriale alla data.

     2. Il Ministero provvede, entro trenta giorni dalla presentazione della autocertificazione di cui al comma precedente, a svincolare la quota della fideiussione relativa alle erogazioni già concesse oggetto di autocertificazione.

 

     Art. 10. Modalità e termini per le erogazioni.

     1. L'Istituto convenzionato ai sensi dell'art 8 provvede all'erogazione, in favore dei soggetti beneficiari, delle agevolazioni destinate alla realizzazione delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali contenuti nei contratti d'area e nei patti territoriali sottoscritti o approvati, nei limiti delle somme ivi previste per ciascuna iniziativa o intervento.

     2. Al fine di consentire le erogazioni di cui al comma 1, il Responsabile unico e il Soggetto responsabile, a seguito dell'avvenuta sottoscrizione o approvazione dei contratti e dei patti, trasmettono all'Istituto convenzionato l'elenco delle iniziative e degli interventi ammessi alle agevolazioni con l'indicazione delle risorse pubbliche occorrenti per ciascuno di essi a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE, unitamente alla documentazione finale relativa alle rispettive istruttorie e all'elenco dei soggetti beneficiari dei finanziamenti con l'indicazione dei conti correnti bancari o di tesoreria. sui quali vanno effettuati i pagamenti, secondo gli schemi di cui agli allegati n. 5 e n. 6 al presente regolamento.

     3. Per le iniziative imprenditoriali l'importo dell'agevolazione prevista è reso disponibile dall'Istituto convenzionato in quote annuali di pari importo correlate ai tempi previsti di realizzazione degli investimenti. Ciascuna quota è comunque erogata subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti nonché all'immissione di mezzi propri non inferiore al 30%, fatta eccezione per la prima quota, che può essere erogata a titolo di anticipazione.

     3-bis. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e della conseguente delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dell'11 novembre 1998, n. 127, l'apporto dei mezzi propri necessario ai fini dell'erogazione delle quote annuali di agevolazione deve essere non inferiore al 20 per cento [1]

     4. L'Istituto convenzionato dà corso a ciascuna delle erogazioni di cui al precedente comma sulla base di richiesta formulata dal soggetto beneficiario delle agevolazioni, secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 al presente regolamento.

     5. Le richieste di erogazione a titolo di anticipazione, di quota annuale o di ultimo rateo dell'agevolazione, quest'ultima predisposta secondo lo schema di cui all'allegato n. 7 al presente regolamento, devono essere, rispettivamente, corredate delle documentazioni di cui all'allegato n. 2 e delle dichiarazioni e certificazioni prodotte sulla base degli schemi di cui agli allegati numeri 1, 3, 4, 7 e 8 al presente regolamento, e precisamente:

     a) nel caso di erogazione a titolo di anticipazione, all'allegato n. 1, 3 e 4; l'anticipazione opera anche per le operazioni realizzate con il sistema della locazione finanziaria, purché risulti il relativo contratto;

     b) nel caso di erogazione a titolo di quota annuale, all'allegato n. 1 e 3;

     c) nel caso di erogazione a titolo di ultimo rateo, all'allegato n. 7 e 8;

     6. L'erogazione dell'ultima rata dell'agevolazione è subordinata alla:

     a) predisposizione da parte del soggetto beneficiario del finanziamento della documentazione finale di spesa, contenente le indicazioni e gli elementi di cui agli allegati indicati al quinto comma, lettera c);

     b) positiva verifica, da parte del soggetto che ha effettuato l'istruttoria del patto territoriale o del contratto d'area di cui l'iniziativa fa parte, della documentazione di cui alla lettera a);

     c) comunicazione all'Istituto convenzionato da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'intervenuta verifica di cui alla lettera b) 7. Per gli interventi infrastrutturali, l'importo del finanziamento previsto è reso disponibile dall'Istituto convenzionato con le seguenti modalità:

     a) a titolo di anticipazione, per un importo pari al 10% dell'importo;

     b) in più quote successive fino al 90% dell'importo, da erogare in relazione all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti;

     c) a saldo, per l'importo residuo.

     8. L'Istituto convenzionato dà corso a ciascuna delle erogazioni di cui al comma 7 sulla base di richiesta formulata dal soggetto beneficiario dell'agevolazione. Le richieste di erogazione ai sensi del comma 7, lettera b), sono corredate di dichiarazioni, rese dal responsabile unico del procedimento individuato dal soggetto beneficiario dell'agevolazione ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive integrazioni e modificazioni, ovvero, in sua assenza, dal capo dell'ufficio tecnico del soggetto beneficiario dell'agevolazione, che attestino che sono state effettuate spese per lavori e forniture di beni per importi non inferiori a quelli richiesti in riferimento ai fondi agevolati, nonché la relativa conformità al progetto esecutivo. L'erogazione del saldo è inoltre, subordinata alla comunicazione da parte del Responsabile unico o del Soggetto responsabile dell'avvenuta approvazione del certificato finale di collaudo, nonché alla comunicazione all'Istituto convenzionato da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'intervenuta positiva verifica, effettuata da parte del soggetto che ha effettuato l'istruttoria del patto territoriale o del contratto d'area di cui l'intervento fa parte, della documentazione finale di spesa, predisposta dal soggetto beneficiario del finanziamento 9. Le domande e le documentazioni di cui al presente articolo sono trasmesse all'Istituto convenzionato dal Responsabile unico ovvero dal Soggetto responsabile, i quali ultimi attestano la effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti.

     10.L'Istituto convenzionato verifica la documentazione di spesa relativa a ciascuna iniziativa e intervento predisposta dal soggetto beneficiario delle agevolazioni e trasmessa tramite il Responsabile unico o il Soggetto responsabile, ed eroga le singole quote annuali di ogni iniziativa e intervento previsti nel contratto d'area o nel patto territoriale entro venti giorni dalla data in cui è resa disponibile la documentazione medesima 11.Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nel caso di protocolli aggiuntivi ai patti territoriali e ai contratti d'area approvati ai sensi dei punti 2.7 e 3.8 della delibera del CIPE del 21 marzo 1997.

 

     Art. 11. Attività ispettiva e di controllo.

     1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'esercizio delle funzioni di controllo sul corretto svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, può disporre controlli e ispezioni anche a campione, sui soggetti beneficiari delle agevolazioni, nonché sull'attività del Responsabile unico e del Soggetto responsabile, in particolare in relazione agli obblighi e alle responsabilità di cui agli articoli 6 e 7.

     2. Le attività ispettive e di controllo, nonché l'esercizio dei poteri di riallocazione delle risorse, sono esercitati in conformità dei principi stabiliti agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e nei successivi provvedimenti di attuazione del medesimo atto normativo, anche avvalendosi dell'attività dell'Unità di verifica del Nucleo tecnico di valutazione e verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

     Art. 12. Previsione di penali e revoca delle agevolazioni.

     1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 il disciplinare di cui all'art. 2 prevede, in caso di mancato rispetto senza giustificato motivo da parte del Responsabile unico e del Soggetto responsabile degli obblighi previsti dall'art. 7, comma 2, l'applicazione di penali fino a un massimo del 75% della componente fissa del contributo Globale di cui all'art. 4.

     2. Nei casi di cui all'art. 7 comma 1 nonché nel caso di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), e comunque ai fini dell'applicazione delle penali di cui al comma precedente ed in ragione dell'ammontare di queste, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può disporre l'escussione della fideiussione di cui all'art. 8.

     3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su segnalazione del Responsabile unico o del Soggetto responsabile, provvede alla revoca delle agevolazioni alle imprese beneficiarie, nei seguenti casi:

     a) qualora per la medesima iniziativa siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

     b) qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto; la revoca delle agevolazioni è totale se la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma agevolato non autorizzata, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dell'iniziativa; altrimenti la revoca è parziale ed è effettuata in misura proporzionale alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio;

     c) nel caso di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), ove non ricorrano i presupposti di cui alla lettera b);

     d) qualora sia stata accertata una grave violazione delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro e non si sia provveduto da parte dell'impresa alla regolarizzazione;

     e) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro quarantotto mesi dalla data di inizio dell'istruttoria, convenzionalmente identificata con la data di presentazione della relativa richiesta, salvo che il termine stesso sia prorogato; la proroga può essere concessa una sola volta e per un periodo non superiore a dodici mesi; per i patti territoriali approvati con deliberazioni CIPE del 18 dicembre 1996, 23 aprile 1997 e 26 giugno 1997, il termine decorre dalla data di rilascio della concessione provvisoria, se successiva a quella di inizio dell'istruttoria; la revoca dell'agevolazione è parziale, nella misura del 10%, se l'iniziativa è comunque ultimata entro i sei mesi successivi alla scadenza della proroga; qualora per una iniziativa si sia resa necessaria la notifica alla Commissione Europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato il termine decorre dalla ricezione dell'autorizzazione [2]

     f) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

     g) qualora nell'esercizio a regime, ovvero nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime, si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione. Per scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30 punti percentuali. Non si provvede a revoca per scostamenti contenuti nel limite di 30 punti percentuali in diminuzione. Qualora sia intervenuta una riduzione dell'investimento ammesso a consuntivo rispetto a quello ammesso in via provvisoria, sempre che l'investimento realizzato risulti organico e funzionale, si procederà ad un adeguamento dell'obiettivo occupazionale proporzionale alla diminuzione registrata. Per gli interventi in aree per le quali sia stato riconosciuto lo stato di crisi, le percentuali di cui ai periodi precedenti sono elevate rispettivamente a 100 e 50 [3].

     3-bis. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca e relative ad attività di servizi, quali la ricerca, l'assistenza, il controllo per la certificazione di qualità, la promozione, la pubblicità, l'abbattimento e l'esbosco, per "esercizio a regime" si deve intendere l'intero periodo di effettivo svolgimento delle suddette attività. In riferimento al solo settore della produzione agricola primaria, in considerazione di particolari specificità delle colture oggetto del programma di investimento agevolato, ovvero nei soli territori dove è stato dichiarato lo stato di calamità naturale a causa di eventi dovuti a fattori climatici, il Ministero delle attività produttive valuterà l'opportunità di posticipare l'esercizio a regime, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali [4].

     3-ter. Nel calcolo degli occupati sono comprese anche le figure professionali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 [5].

     4. In caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procede alla riliquidazione delle stesse ed alla rideterminazione delle quote costanti erogabili. Le maggiori agevolazioni eventualmente già erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalla successiva, ovvero recuperate.

 

          Art. 12 bis. (Modifica dell'indirizzo produttivo). [6]

     1. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area, qualora queste risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi e non risultino scaduti i termini per il completamento degli investimenti, può essere autorizzata la modifica dell'indirizzo produttivo originariamente indicato, nell'ambito dei settori produttivi di cui alla decisione di autorizzazione comunitaria dei regimi di aiuto di cui al regolamento CE n. 794/2004 del 21 aprile 2004, purchè siano rispettati gli obiettivi occupazionali ed i tempi per il completamento del programma. Il conseguimento del predetto limite deve essere dimostrato dall'impresa interessata al soggetto responsabile locale mediante esibizione di titoli di spesa regolarmente quietanzati.

     2. La previsione di produzioni rientranti in un diverso codice ISTAT può essere consentita per una sola volta.

 

          Art. 12 ter. (Differimento dei termini per il completamento dei programmi). [7]

     1. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area, qualora queste alla data di ultimazione, ovvero alla scadenza dei 48 mesi o, in caso di rimodulazioni, dei 24 mesi, entrambi eventualmente prorogati di 12 mesi, risultino realizzate in misura non inferiore al 50 per cento degli investimenti ammessi, è disposto, su richiesta dell'impresa interessata, un differimento dei termini per il completamento del programma, comunque non superiore a ulteriori 12 mesi. Per la dimostrazione della realizzazione del predetto limite si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12-bis. In sede di prima applicazione, il predetto limite del 50 per cento deve essere accertato alla data del 31 dicembre 2005.

     2. Per i programmi d'investimento, relativi ad iniziative agevolate a valere sui Patti Territoriali e sui Contratti d'Area, superiori a 1,5 milioni di euro, la cui realizzazione comporta complessità tali da richiedere più articolati e specifici procedimenti autorizzativi, i quarantotto mesi o, in caso di rimodulazione, i ventiquattro mesi di cui al comma 1 decorrono dalla data di rilascio da parte delle amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio dei lavori.

 

     Art. 13. Relazioni semestrali.

     1. Il Responsabile unico del contratto d'area e il Soggetto responsabile del patto territoriale predispongono relazioni sulle erogazioni concesse entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno con distinta indicazione della situazione contabile relativa a ciascun patto territoriale e contratto d'area e delle diverse iniziative e interventi. Tali relazioni sono trasmesse al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica rispettivamente entro il 31 luglio e 31 gennaio.

 

     Art. 14. Disposizioni transitorie e finali.

     1. La Cassa Depositi e Prestiti, fino al compimento dell'accertamento di cui all'art. 3, provvede, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 4 agosto 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1997 n. 207, all'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali già approvati alla data entrata in vigore del presente regolamento.

     2. Nel caso in cui le richieste di cui al comma 1 non esauriscano le risorse già attribuite alla Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali, le residue disponibilità saranno accreditate, previa autorizzazione del Ministero, a favore del Responsabile unico o del Soggetto responsabile al fine di soddisfare le richieste di cui all'articolo 5.

     3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai contratti d'area e ai patti territoriali che contengano iniziative imprenditoriali finanziate con risorse statali o comunitarie. Esse si applicano altresì ai contratti d'area e ai patti territoriali che contengano iniziative imprenditoriali finanziate esclusivamente con risorse regionali fino all'entrata in vigore della disciplina eventualmente adottata dalle Regioni.

 

 

ALLEGATO n. 1 (art. 10, commi 4 e 5)

 

RICHIESTA DI EROGAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

(anche a titolo di anticipazione)

 

All'Istituto convenzionato

Per il tramite del Soggetto Responsabile del Patto territoriale di ..........

o Responsabile unico del contratto d'area...........

 

Il sottoscritto............., nato a.............

Prov............ il......... e residente in ..........,

via................... n...... consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni,

in riferimento alla domanda di agevolazioni positivamente inserita nel Patto territoriale di......../Contratto d'area....... vista la lettera del..... con la quale il Soggetto responsabile ha comunicato all'istituto convenzionato il proprio inserimento tra i Soggetti beneficiari delle agevolazioni a carico del Patto territoriale di...............,

DICHIARA

in qualità di............ [1] dell'impresa............. con sede legale

in........... via........... n....... di avere ottenuto, con decreto del

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. ....

del....... di approvazione del Patto Territoriale di........../Contratto

d'area........ un contributo complessivo di £..........., di cui

£.......... relative a beni da acquistare, e/o realizzare direttamente e

£........... relative a beni da acquisire in locazione finanziaria [2], da

erogare in due/tre/quattro [2] quote uguali, a seguito della richiesta di

agevolazioni sottoscritta in data.......... ai sensi della L. n. 662/96,

art. 2, commi 203 e seguenti, riguardante un programma di investimenti,

ricompreso nel Patto Territoriale di.............. e relativo all'unita

produttiva ubicata in.......... prov..........., via................

n......, comportante spese ritenute ammissibili in via

provvisoria/definitiva [2] per £........ di cui £............. relative a

beni da acquistare/acquistati e/o da realizzare/realizzati direttamente e

£............

relative a beni da acquisire in locazione finanziaria [2];

- [3] che, alla data del.......... a fronte del suddetto programma

approvato in sede di istruttoria del Patto sopra citato, la sottoscritta

impresa ha acquistato e/o realizzato direttamente beni e sostenuto

corrispondentemente spese per un importo complessivo, al netto dell'I.V.A.,

di £........., pari al........% [4] della suddetta spesa ritenuta

ammissibile per i beni da acquistare o realizzare direttamente, come

comprovabile attraverso i relativi documenti di spesa fiscalmente regolari

e quietanzati o comunque pagati o, nel caso di commesse interne,

contabilizzati alla stessa data, che vengono tenuti a disposizione;

- [3] che le suddette spese sostenute per l'acquisto diretto di beni e/o la

realizzazione degli stessi risultano così articolate, con riferimento alla

relazione istruttoria predisposta per l'iniziativa suddetta dalla società

convenzionata................

* progettazioni, studi e assimilabili £. ......................

* suolo aziendale £. ......................

* opere murarie e assimilabili £. ......................

* macchinari, impianti e attrezzature £. ......................

- [3] che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la

realizzazione del programma oggetto della citata richiesta di agevolazioni,

non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non

riguardano la gestione;

- [3] che le opere realizzate ed i macchinari, gli impianti e le

attrezzature acquistati o reali relativi alle suddette spese sostenute, con

le relative fatturazioni e altri titoli fiscali, sono presenti presso la

citata unità produttiva e sono conformi al programma approvato dalla

società convenzionata per l'istruttoria;

- [3] che tutti i materiali, i macchinari, gli impianti e le attrezzature

relativi alle spese sostenute sono stati acquistati allo stato "nuovi di

fabbrica";

CHIEDE

- che venga erogata la prima/seconda/terza/quarta [2] quota del suddetto

contributo

* a titolo di anticipazione [2]

* a titolo di stato d'avanzamento, in relazione ai beni acquistati e/o

realizzati direttamente [2];

- che detta quota venga accreditata sul c/c bancario n. ...........

intestato a .......... presso la Banca ........ Agenzia n. .......

via ........ n. ....... di ........ Coordinate bancarie ..........

Si allega:

(vedi Allegato n. 2)

 

L'impresa:

timbro e firma..............

 

Autentica della firma (art. 20 legge n. 15 del 4 gennaio 1968, e successive

modificazioni e integrazioni)

 

Note:

[1] Titolare, legale, rappresentante o procuratore speciale (in

quest'ultima ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)

[2] Riportare solo l'ipotesi che ricorre

[3] Riportare solo in caso di richiesta di erogazione per stato

d'avanzamento

[4] Indicare la percentuale con due cifre decimali

 

 

ALLEGATO n. 2 (art. 10, comma 5)

DOCUMENTI DA ALLE GARE ALLA RICHIESTA DI EROGAZIONE

     a) Anticipazione

     1. Certificazione ai sensi della vigente normativa antimafia

     2. Fideiussione bancaria o polizza assicurativa

     3. Certificato di vigenza

     4. Perizia giurata in caso di utilizzo di beni immobili preesistenti

     5. Certificazione necessaria per accertare disponibilità di mezzi propri

     6. Copia autenticata della delibera di finanziamento a m/l termine

     7. Copia autenticata del contratto di locazione

     8. Dichiarazione di non avere ottenuto o volere ottenere altre eventuali agevolazioni

     9. Dichiarazione di impegno al rispetto delle misure di sicurezza sul lavoro

n.b.: La documentazione richiesta al n. 1 e al n. 3 del punto a), ove consentito, può essere sostituita da autocertificazione

La documentazione richiesta dal n. 4 al n. 9 del punto a) può essere sostituita da un'unica certificazione del Soggetto responsabile del patto che attesti il possesso da parte dei Soggetti beneficiari della documentazione indicata nei punti citati.

 

     b) Erogazioni per stato di avanzamento

     1. Certificazione ai sensi della vigente normativa antimafia

     2. Certificato di vigenza

     3. Perizia attestante la conformità delle opere alle concessioni edilizie

     4. Solo per la prima erogazione, quanto previsto ai punti 4, 5, 6, 7, 8 della precedente lettera a); le perizie previste ai punti b) 3 e a) 4.

     5. Dichiarazione che le spese sono state sostenute entro i termini previsti al punto 2 lett. A) della delibera CIPE 11 novembre 1998,

     6. Documentazione attestante l'apporto dei mezzi propri

     7. Attestazione del Soggetto responsabile o del Responsabile unico del procedimento circa l'effettiva realizzazione della corrispondente quota degli investimenti

n.b.: La documentazione richiesta al n. 1 e al n. 2 del punto b), ove consentito, può essere sostituita da autocertificazione

La documentazione richiesta dal n. 3 al n. 6 del punto b) può essere sostituita da un'unica certificazione del Soggetto responsabile del patto che attesti il possesso da parte dei Soggetti beneficiari della documentazione indicata nei punti citati.

 

     c) Erogazione ultimo rateo del finanziamento, per le iniziative industriali

     1. Documentazione finale di spesa consistente, in alternativa, in:

     i) fatture e documentazioni in originale quietanzate;

     ii) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa;

     iii) elaborati meccanografici di contabilità industriale, nonché elaborati informatizzati;

     2. Dichiarazione attestante in particolare:

     i) la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime dell'iniziativa agevolata;

     ii) la conformità degli elenchi o degli elaborati sub 1.ii) e iii) ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;

     iii) che la documentazione prodotta è regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;

     iv) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed istallati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";

     v) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;

     vi) che le forature sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

     3. Autocertificazione attestante l'insussistenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia.

 

     d) Erogazione ultimo rateo del finanziamento, per gli interventi infrastrutturali 1. Relazioni finali di spesa redatte dai soggetti attuatori dei progetti finanziati e corredate dal certificato di collaudo approvato, ai sensi della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Nota Informativa all'Allegato n. 2

 

     a) Anticipazione

     1. Certificazione ai sensi della vigente normativa antimafia

     2. Fideiussione bancaria e/o polizza assicurativa irrevocabile incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero del Tesoro del Bilancio e della P.E., di importo pari alla somma da erogare (prima disponibilità);

     3. Certificato di vigenza ovvero, per le imprese individuali, di iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA;

     4. In caso di utilizzo di immobili preesistenti: perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante che gli immobili preesistenti al programma e dove viene o verrà esercitata l'attività, anche se in locazione o in comodato, sono conformi alle relative concessioni e/o autorizzazioni edilizie ed hanno destinazione conforme all'attività stessa dall'origine, per intervenute variazioni in regime ordinario, ovvero a seguito di condono (in quest'ultimo caso la perizia deve attestare gli estremi, la regolarità, e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione in sanatoria);

     5. Certificazione necessaria per accertamento disponibilità di mezzi propri;

     6. Copia autenticata della relativa delibera degli enti creditizi (qualora non già acquisita dalla Banca concessionaria in fase istruttoria), nel caso in cui il piano finanziario di copertura degli investimenti del programma agevolato preveda l'indebitamento sul mercato a medio e lungo termine;

     7. Copia autenticata del/i relativo/i contrattoli di locazione (qualora non già acquisito/i dalla Banca concessionaria in fase istruttoria), nel caso in cui il programma di investimenti agevolato preveda l'acquisizione in tutte o in parte di beni in locazione finanziaria;

     8. Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o di un procuratore speciale ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15 di non aver ottenuto o, in caso contrario, di avere restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto del programma di investimenti di cui alla concessione, altre eventuali agevolazioni di qualsiasi natura in base a leggi nazionali, regionali o comunitarie o da parte di enti o istituzioni pubbliche;

     9. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante della società beneficiaria, di impegno al rispetto della disciplina in materia di misure di sicurezza sul lavoro (ai sensi della legge n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni);

 

     b) Erogazioni per stato di avanzamento

     1. Certificazione ai sensi della vigente normativa antimafia

     2. Certificato di vigenza ovvero, per le imprese individuali, di iscrizione, rilasciato dalla competente CCIAA;

     3. Nel caso in cui lo stato di avanzamento riguardi opere murarie: perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante la conformità delle opere stesse alla concessione o all'autorizzazione edilizia comunale, con l'indicazione degli estremi della stessa, ovvero, nel caso di opere interne, alla comunicazione al Sindaco, ovvero che le opere realizzata non necessitano di concessione, di autoriduzione nè di comunicazione, e che la destinazione d'uso delle opere stesse è conforme all'attività ivi svolta o da svolgere dall'impresa; nel caso in cui dette opere siano state realizzate in difformità o in assenza della relativa concessione e siano state oggetto di domanda di sanatoria edilizia, la perizia deve attestare gli estremi, la regolarità e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della concessione edilizia in sanatoria;

     4. Solo per la prima erogazione, quanto previsto dai punti 4, 5, 6, 7, 8 della lettera a); gli oggetti dei documenti di cui al precedente punto 3 e al punto 8 della lettera a), qualora entrambi necessari, possono essere riuniti in un'unica perizia giurata;

     5. Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o di un procuratore speciale ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15, che le spese sono state effettuate, ai sensi del punto 2 lett. A) della delibera CIPE 11 novembre 1998, entro i sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di istruttoria del patto protocollata, ai sensi del punto 2.3 del Comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1998, da parte dei soggetti convenzionati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le spese di progettazione ed acquisto del suolo sono ammissibili se effettuate entro i 12 mesi antecedenti tale data.

     6. Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa o di un procuratore speciale ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15, che dimostri, ai sensi del punto 2.2 lett. A) del Comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1998, il livello dell'apporto dei mezzi propri all'atto della richiesta di ogni singola erogazione delle agevolazioni.

     7. Attestazione del Soggetto responsabile, o del Responsabile unico del procedimento circa l'effettiva realizzazione degli investimenti per importi non inferiori a quelli richiesti, nonché la conformità al progetto esecutivo.

 

Erogazione ultimo rateo del finanziamento, per le iniziative industriali

     1. Documentazione finale di spesa consistente, in alternativa, in:

     i) fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzate, o in copia autenticata;

     ii) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa;

     iii) elaborati meccanografici di contabilità industriale, nonché elaborati informatizzati.

     I documenti, gli elenchi e gli elaborati sub i), ii) e iii) sono suddivisi per capitoli omogenei di spesa; gli elenchi e gli elaborati riportano il numero della fattura, la relativa data, la ditta fornitrice, una sommaria descrizione del bene acquistato o realizzato e l'importo al netto dell'IVA.

     2. La dichiarazione, resa dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario o suo procuratore speciale con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, deve attestare, in particolare:

     i. la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime dell'iniziativa agevolata;

     ii. la conformità degli elenchi o degli elaborati sub 1.ii) e iii) ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;

     iii. che la documentazione prodotta è regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;

     iv. che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzare relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed istallati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";

     v. che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambiò manutenzioni e non riguardano la gestione;

     vi. che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

     3. Il soggetto beneficiario produce eventuale documentazione integrativa richiesta dal Decreto di approvazione del patto o da protocolla aggiuntivi 4. La documentazione finale di spesa è accompagnata da una autocertificazione attestante l'insussistenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia.

 

     c) Erogazione ultimo rateo del finanziamento, per gli interventi infrastrutturali

     1. Relazioni finali di spesa redatte dai soggetti attuatori dei progetti finanziati e corredate dal certificato di collaudo approvato, ai sensi della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

 

ALLEGATO n. 3 (art. 10, comma 5)

Lettera di trasmissione del Soggetto responsabile/Responsabile unico della

richiesta di erogazione

 

Roma,

 

All'Istituto convenzionato

SEDE e, p.c. Ai Soggetti beneficiari

 

Oggetto: Patto territoriale ........./Contratto d'area .........

 

Ai fini dei successivi adempimenti, ai sensi del punto 2.11 della

Deliberazione CIPE 21 marzo 1997 e dell'art. 10 del D.M .........., si

trasmette la richiesta di erogazione ricevuta dall'impresa ......

in data .........., relativa a

[] anticipazione

[] prima quota

[] seconda quota

[] terza quota

[] quarta quota

delle agevolazioni spettanti a valere sulle somme destinate all'attuazione

del Patto territoriale/Contratto d'area in oggetto unitamente alla

prescritta attestazione dello scrivente circa l'effettiva realizzazione

della corrispondente parte degli investimenti (qualora non si tratti di

erogazione a titolo di anticipazione).

Il Soggetto responsabile o

Il Responsabile unico

 

 

ALLEGATO N. 4 (art. 10, comma 5)

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE DELLA 1o QUOTA DELLE

AGEVOLAZIONI

 

A valere sul decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della

Programmazione Economica n. ..... del ............, di approvazione del

Patto territoriale di ............/Contratto d'area ............

 

Ditta Obbligata: .......................

 

Ente garantito: Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione

Economica

 

Premesso che:

 

- l'impresa .............. (in seguito indicata per brevità "contraente")

con sede legale in .......................... c.f.

................ partita IVA ............ iscritta alla C.C.I.A.A di

.......... al n. ....... ha presentato al Ministero del Tesoro, del

Bilancio e P.E.- Servizio per la Programmazione Negoziata (nel seguito

indicato per brevità "Ministero"), con sede in Roma, Via Boncompagni, n 30,

c.f. ........................... consapevole della responsabilità penale

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per

gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15 e successive

modificazioni e integrazioni), per il tramite della Società ............,

Soggetto responsabile del Patto Territoriale di/Responsabile unico del

Contratto d'area..... con sede in ......., via ..........n. .........., la

richiesta di agevolazioni finanziarie previste ai sensi dell'art. 2, commi

203 e segg. della legge n. 662/96 e dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997,

per la realizzazione di un programma di investimenti riguardanti la

realizzazione di un nuovo impianto, ovvero, per

l'ampliamento/l'ammodernamento/la ristrutturazione/la riconversione la

riattivazione il trasferimento del proprio impianto, per ................

(codice ISTAT '91);

- con decreto dirigenziale n. ........ del .......... il Servizio per la

Programmazione Negoziata del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della

Programmazione Economica ha approvato il Patto Territoriale di

............../Contratto d'area........., con un onere complessivo a casco

dello Stato di Lit.........(Euro .....);

- nell'ambito di detto Patto alla contraente, per la realizzazione del

programma di cui sopra, è stato riconosciuto in via provvisoria un

contributo in conto capitale dell'importo complessivo di L......, da

rendere disponibile in ..........(due/tre/quattro) quote annuali, secondo

le condizioni, i termini e le modalità indicati nella relazione istruttoria

conclusiva predisposta dalla società convenzionata;

- la prima quota di contributo può anche essere erogata, a titolo di

anticipazione, su richiesta dell'impresa, previa presentazione, ai sensi

dell'art......, del D.M. Tesoro del .................., di fideiussione

bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile

a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata

adeguata, a garanzia della stessa somma da erogare in relazione al

sostenimento da parte della contraente di almeno la metà - qualora siano

state previste due quote annuali - oppure di almeno un terzo - qualora

siano state previste tre quote annuali oppure di almeno un quarto - qualora

siano state previste quattro quote annuali - delle spese approvate per la

realizzazione del detto programma di investimenti, conformemente alla

citata normativa ed alle condizioni, termini e modalità specificatamente

indicati nella relazione istruttoria conclusiva predisposta dalla società

convenzionata;

- l'erogazione della suddetta prima quota di contributo, anche a titolo di

anticipazione, è effettuata per il tramite dell'Istituto bancario

convenzionato;

 

TUTTO CIO' PREMESSO che forma parte integrante del presente atto

 

la sottoscritta ............................................... [1] (in

seguito indicata per brevità "Banca" o "Società") con sede legale in

..................... iscritta nel registro delle imprese di

............... al n. .......... iscritta all'albo/elenco [2], a mezzo dei

sottoscritti signori:

.................. nato a ............... il ..................

.................. nato a ............... il ..................

nella loro rispettiva qualità di......., dichiara di costituirsi con il

presente atto fideiussorio nell'interesse della contraente ed a favore del

Ministero, per l'esatta e puntuale restituzione dell'importo complessivo

erogato, in lire capitale di L. .........

(diconsi - lire .............), oltre a quanto più avanti specificato, alle

seguenti condizioni.

1. La sottoscritta Banca/società si obbliga irrevocabilmente ed

incondizionatamente a rimborsare al Ministero l'importo garantito con il

presente atto, qualora la contraente non abbia provveduto a restituire

l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione

dell'apposita richiesta a restituire formulata dal Ministero, nel caso in

cui la contraente non abbia sostenuto almeno la metà - trattandosi di due

quote annuali - oppure almeno un terzo - trattandosi di tre quote annuali

oppure almeno un quarto - trattandosi di quattro quote annuali - delle

spese approvate per la realizzazione del programma di cui in premessa,

secondo le condizioni, i termini e le modalità indicate nella relazione

istruttoria predisposta dalla società convenzionata, così risultando la

stessa contraente debitrice, in tutto o in parte, nei confronti del

Ministero, in relazione a quanto erogato a titolo di anticipazione.

L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi

legali decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione

dell'anticipazione in questione e quella del rimborso.

2. La Banca/società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice

richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione

della detta richiesta, formulata con l'indicazione dell'inadempienza

riscontrata dal Soggetto responsabile del Patto Territoriale

di........../Contratto d'area............. e da quest'ultimo notificata al

Ministero, cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte

della Banca/società stessa anche nell'eventualità di opposizione proposta

dalla contraente o da altri Soggetti comunque interessati ed anche nel caso

che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a

procedure concorsuali o posta in liquidazione.

3. La presente garanzia fidejussoria ha validità per la durata massima di

quarantotto mesi dalla data dell'erogazione a favore della contraente della

prima quota annuale a titolo di anticipazione delle agevolazioni concesse.

La garanzia avrà efficacia fino alla data in cui il Soggetto

responsabile/Responsabile unico, ricevuta da parte della contraente la

documentazione prevista per le erogazioni per stato di avanzamento lavori,

abbia effettuato, con esito positivo, il monitoraggio e la verifica dei

risultati previsti al punto 2.5 della delibera CIPE del 21 marzo 1997,

concernenti il sostenimento delle spese approvate per la realizzazione del

programma, in misura pari a quanto specificato al precedente punto 1),

dandone comunicazione al Ministero che provvederà a sua volta a dare

comunicazione di svincolo alla contraente e alla Banca/società, nonché

all'Istituto bancario convenzionato.

- La sottoscritta Banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al

beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed

intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinunzia sin da

ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice

civile.

La presente garanzia fidejussoria si intende accettata, salvo eventuali

carenze eventualmente rilevate dall'Istituto bancario convenzionato in sede

di verifica e tempestivamente comunicate alla contraente.

- In caso di controversia fra la Banca/società ed il contraente, è

competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la

Direzione della Banca/società.

 

Il fidejussore...................

Il contraente ......................

 

Note:

[1] Indicare il Soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione

giuridica: Banca, società di assicurazione o società finanziaria

[2] Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione

all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di

assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese

autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le società

finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex art. 107 del

decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

 

ALLEGATO n. 5 (art 10 comma 2)

LETTERA DI TRASMISSIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE/RESPONSABILE UNICO

DELL'ELENCO DELLE INIZIATIVE E DEGLI INTERVENTI CON FINANZIAMENTO A CARICO

DELLE RISORSE DESTINATE AL PATTO/CONTRATTO

 

All'Istituto convenzionato

SEDE

e, p.c. Ai Soggetti beneficiari

 

Oggetto Patto territoriale ........../Contratto d'area........

 

Ai fini del pagamento, ai sensi del D.M ............., delle somme

destinate all'attuazione del Patto territoriale/Contratto d'area in

oggetto" si trasmette, con riferimento al punto 2.11 della deliberazione

CIPE 21 marzo 1997, e all'art. 10 del sopracitato D.M., l'elenco delle

iniziative e degli interventi con finanziamenti a carico delle risorse

destinate al Patto/Contratto medesimo, unitamente alla documentazione

finale - secondo lo schema di cui all'Allegato n. 6 - relativa alle

rispettive istruttorie e all'elenco dei Soggetti beneficiari dei

finanziamenti con l'indicazione dei conti correnti Bancari o di tesoreria

sui quali vanno effettuai i pagamenti.

Codesto Istituto vorrà pertanto dare corso all'erogazione di ciascuna quota

di finanziamento sulla base della richiesta formulata dai singoli Soggetti

beneficiari e dallo scrivente trasmessa all'Istituto convenzionato

unitamente alla prescritta attestazione del Soggetto responsabile-

Responsabile unico circa l'effettiva realizzazione della corrispondente

parte devi investimenti La prima quota, che potrà essere erogata a titolo

di anticipazione, potrà essere pagata solo previa presentazione di

fideiussione, redatta ai sensi dello schema di cui all'Allegato n. 4 al

D.M.

 

Il Soggetto responsabile

o

Il Responsabile unico

 

 

ALLEGATO n. 6 (art. 10, comma 2)

MODELLO DI DOCUMENTAZIONE FINALE DELL'ISTRUTTORIA PREDISPOSTO DALLE SOCIET+

CONVENZIONATE

(Omissis)

 

 

ALLEGATO n. 7 (art. 10, comma 5)

DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA

(da predisporre a cura del Soggetto responsabile/Responsabile unico, che la

trasmette alla Società convenzionata per l'istruttoria, ai sensi del punto

2.8 del Comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica pubblicato in G.U. n. 175 del 26 luglio 1998)

 

Con esclusione delle imprese che abbiano optato per l'agevolazione sotto

forma di credito d'imposta e fermo restando le disposizioni previste nella

Delibera CIPE del 21 marzo 1997 e nel decreto del Ministro del Tesoro

del.................. relative alle erogazioni dei finanziamenti, prima

dell'erogazione dell'ultimo rateo del finanziamento previsto per ciascuna

iniziativa ed intervento, il Soggetto responsabile/il Responsabile unico

dovrà predisporre la documentazione finale di spesa relativa a ciascuna

iniziativa e intervento compreso nel patto territoriale/contratto d'area.

Tale documentazione di spesa è costituita:

a) per le iniziative imprenditoriali, dalle specifiche relazioni finali di

spesa (ai sensi dei punti c) e d) dell'Allegato n. 2) corredate della

documentazione e della dichiarazione predisposta dal Soggetto beneficiario

ai sensi dello schema di cui all'Allegato n. 8;

b) per gli interventi infrastrutturali pubblici, dalle relazioni finali di

spesa redatte dai soggetti attuatori dei progetti finanziati e corredate

dal certificato di collaudo approvato, ai sensi della legge n. 109/1994 e

successive modifiche ed integrazioni.

Tali documentazioni dovranno essere integrate da eventuali prescrizioni

stabilite dal decreto di approvazione del Patto territoriale o da

protocolli aggiuntivi.

 

 

ALLEGATO n. 8 (art 10, comma 5)

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO DA ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE

FINALE DI SPESA

 

Alla Società convenzionata per l'istruttoria

per il tramite del Soggetto responsabile del Patto territoriale di

..........

o

Responsabile unico del contratto d'area ...............

 

Il sottoscritto ..................., nato a ......................, prov

............ il ........... e residente in ................,

via........................... n. ........ consapevole della responsabilità

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15 e successive

modificazioni e integrazioni,

DICHIARA

in qualità di ............ [1] dell'impresa ....... con sede legale in

................. via n. .........

- che la suddetta impresa ha ottenuto, con decreto del Ministero del

Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n..........

del.......... di approvazione del Patto Territoriale

di............./Contratto d'area un contributo complessivo di

£............., riguardante un programma di investimenti comportante spese

documentate a consuntivo per £. ....... , relativo all'unità locate ubicata

in........., prov......, via e n. civ.........

- che l'iniziativa oggetto delle agevolazioni è entrata/entrerà [2] a

regime il.....;

- che la documentazione finale di spesa per l'iniziativa in argomento,

consistente in................ [3], solidalmente allegata alla presente

dichiarazione, è conforme ai documenti originali e che questi ultimi sono

fiscalmente regolari;

- che la suddetta documentazione prodotta è regolare e si riferisce a spese

sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa in argomento;

- che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle

spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di

cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";

- che le spese documentate non si riferiscono a materiali di consumo,

ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;

- che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono

stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati;

- che l'impianto è in perfetto stato di funzionamento;

- che le opere murarie ed assimilate ammesse alle agevolazioni sono state

realizzate in conformità della/e concessione/i e/o della/e autorizzazione/i

edilizia/e n........ del...... e le opere interne in conformità alla/e

relativa/e comunicazione/i al Sindaco del........ [4];

- che le opere murarie realizzate in difformità o in assenza della relativa

concessione e/o autorizzazione, sono state oggetto di domanda di sanatoria,

ai sensi della vigente normativa in materia, presentata in data al Comune

di......., che l'oblazione corrispondente è stata interamente/parzialmente

[2] pagata e che non esistono in proposito vincoli ostativi al rilascio

della concessione edilizia in sanatoria [5];

- che l'immobile ove viene esercitata l'attività [6] ha destinazione d'uso

conforme all'attività stessa:

- dall'origine

- per intervenute variazioni

- a seguito di condono richiesto con domanda del.......... al Comune

di........ con oblazione interamente/parzialmente pagata [2] e per il quale

non esistono vincoli ostativi al rilascio;

- che le produzioni massime conseguibili e quelle effettive dell'unità

produttiva a regine sono le seguenti [7]:

 

A            B             C            D             E

Prodotti     Unità di      Produzione   N° unità di   Produzione

Principali   misura per    massima per  tempo per     effettiva

              unità di      unità di     anno          annua

              tempo         tempo

Prodotto n.

1

Prodotto n.

2

Prodotto n.

3

Prodotto n.

4

Prodotto n.

5

Prodotto n.

6

Prodotto n.

7

Prodotto n.

8

Prodotto n.

9

Prodotto n.

10

 

 

- che il numero di addetti attualmente impiegati presso l'unità produttiva

in argomento è di n...... [8];

- che la superficie complessiva della parte di fabbricato industriale/corpo

di fabbrica a sè stante [2] destinato ad abitazione del custode è di mq.

 

....... e che detto fabbricato/corpo di fabbrica [2] è utilizzato da un

dipendente assunto con qualifica di guardiano-custode [5];

- che gli impianti relativi all'unità produttiva in argomento non producono

inquinamento;

- che gli scarichi industriali rientrano nei limiti di tollerabilità

stabiliti dalle leggi n. 319/76 e n. 659/79 e successive modifiche e

integrazioni/che l'impresa è autorizzata allo smaltimento degli scarichi

industriali mediante impianti consortili o simili [2];

 

L'impresa:

timbro e firma [9] ........................

 

 

Note:

[1] Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima

ipotesi allegare la procura o copia autentica della stessa)

[2] Riportare solo l'ipotesi che ricorre

[3] Indicare uno Solo dei seguenti tipi di documentazione di spesa:

* copia autenticata delle fatture e/o degli altri titoli dì spesa * elenchi

di fatture e/o degli altri titoli di spesa

* elaborati anche meccanografici di contabilità industriale

* elaborati informatizzati

[4] Non riportare la fisse nel caso in cui il programma non comprenda opere

murarie e assimilate o nel caso sussistano solo le ipotesi di cui alla

frase successiva

[5] Non riportare la frase nel caso in cui non ricorrano le ipotesi ivi

contemplate

[6] Anche se in locazione o comodato

[7] Utilizzare le stesse unità di misura e seguire gli stessi criteri già

impiegati nella domanda di agevolazioni

[8] Utilizzare le stesse unità di misura e seguire gli stessi criteri già

impiegati nella domanda di agevolazioni

[9] Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste

dall'art. 3 della legge 15.5.1997, n. 127, come modificato dall'art. 2,

comma 10 della legge 16.6.1998, n. 191, e dal D.P.R 20.10.1998, n. 403.


[1] Comma inserito dall'art. 1 del D.M. 27 aprile 2006, n. 215.

[2] Per la decorrenza del termine di cui alla presente lettera, vedi l'art. 2, comma 79, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.M. 27 aprile 2006, n. 215.

[4] Comma inserito dall'art. 2 del D.M. 27 aprile 2006, n. 215.

[5] Comma inserito dall'art. 2 del D.M. 27 aprile 2006, n. 215.

[6] Articolo inserito dall'art. 3 del D.M. 27 aprile 2006, n. 215.

[7] Articolo inserito dall'art. 4 del D.M. 27 aprile 2006, n. 215.