§ 80.5.277 – L. 27 luglio 1967, n. 662.
Norme integrative della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e della legge 2 aprile 1958, n. 320, sul concorsi riservati nell'Amministrazione centrale e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:27/07/1967
Numero:662


Sommario
Art. 1.      Gli impiegati assunti nella carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi per effetto dei [...]
Art. 2.      Gli impiegati promossi alla qualifica di primo segretario o equiparata mediante lo scrutinio per merito comparativo di cui al precedente articolo, sono collocati nella [...]
Art. 3.      Gli impiegati risultati idonei nei concorsi di cui all'art. 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo organico della [...]


§ 80.5.277 – L. 27 luglio 1967, n. 662. [1]

Norme integrative della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e della legge 2 aprile 1958, n. 320, sul concorsi riservati nell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.

(G.U. 10 agosto 1967, n. 200).

 

     Art. 1.

     Gli impiegati assunti nella carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi per effetto dei concorsi riservati previsti dalla legge 2 aprile 1958, n. 320, e dell'art. 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, conseguono la promozione alla qualifica di primo segretario mediante scrutinio per merito comparativo, purchè, alla data di nomina nella attuale carriera, abbiano raggiunto nella carriera di provenienza la qualifica corrispondente all'ex coefficiente 271 e, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto complessivamente almeno 11 anni di servizio di ruolo, in esso compreso il servizio prestato nella carriera di provenienza e valutato ai sensi dell'art. 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

     Gli impiegati di cui al precedente comma i quali - beneficiando della riduzione di anzianità prevista dall'art. 41 della legge 7 dicembre 1961, numero 1264 - abbiano raggiunto l'anzianità prescritta per l'ammissione agli esami di idoneità per la promozione alla qualifica di primo segretario, indetti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono della medesima riduzione di anzianità ai fini della ammissione allo scrutinio per merito comparativo.

     Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai vincitori degli altri concorsi riservati per l'assunzione nei ruoli delle carriere di concetto e carriere equiparate, indetti ai sensi della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

     Per gli impiegati vincitori dei concorsi riservati per ragionieri, geometri e restauratori di opere d'arte nell'Amministrazione delle antichità e belle arti si prescinde dalla condizione che essi abbiano raggiunto l'ex coefficiente 271 nella carriera esecutiva di provenienza purchè siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alle rispettive carriere di concetto.

 

          Art. 2.

     Gli impiegati promossi alla qualifica di primo segretario o equiparata mediante lo scrutinio per merito comparativo di cui al precedente articolo, sono collocati nella qualifica conseguita in soprannumero ed i relativi posti saranno riassorbiti dalle vacanze che risulteranno dopo l'espletamento dei concorsi per merito distinto e degli esami di idoneità indetti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e da quelle determinate successivamente, da qualunque altra causa. Fino al totale assorbimento dei posti in soprannumero, saranno lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del relativo ruolo organico.

 

          Art. 3.

     Gli impiegati risultati idonei nei concorsi di cui all'art. 10 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, possono conseguire la nomina nel predetto ruolo per la copertura di tutti i posti vacanti.

     Al personale nominato in applicazione della presente legge sono riconosciuti i benefici previsti dalle precedenti norme in favore dei candidati vincitori dei concorsi riservati indicati al precedente primo comma.

     Le nomine decorrono, ai fini giuridici, dalla data sotto la quale sono stati nominati i vincitori dei singoli concorsi, e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche a coloro che sono risultati idonei negli altri concorsi riservati indetti ai sensi della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.