§ 80.5.264 – D.P.R. 5 giugno 1965, n. 760.
Semplificazione dei procedimenti per l'attribuzione degli aumenti periodici e per le variazioni degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:05/06/1965
Numero:760


Sommario
Art. 1.  Aumenti biennali.
Art. 2.  Variazioni di stipendio per determinate categorie di personale.
Art. 3.  Comunicazioni mensili.
Art. 4.  Comunicazione immediata da parte delle Amministrazioni.
Art. 5.  Variazioni alle partite di spesa fissa derivanti da provvedimenti individuali.


§ 80.5.264 – D.P.R. 5 giugno 1965, n. 760. [1]

Semplificazione dei procedimenti per l'attribuzione degli aumenti periodici e per le variazioni degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

(G.U. 10 luglio 1965, n. 170).

 

     Art. 1. Aumenti biennali.

     Gli aumenti biennali normali di stipendio, paga o retribuzione spettanti, in applicazione delle vigenti norme, ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono liquidati e ordinati insieme con i predetti assegni mensili - senza che occorra alcun provvedimento formale per la loro attribuzione agli aventi diritto - al compimento del prescritto biennio dagli uffici amministrativi centrali e periferici aventi competenza in materia ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti.

 

          Art. 2. Variazioni di stipendio per determinate categorie di personale.

     Per i dipendenti di ruolo e dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, amministrati con ruoli di spesa fissa, le variazioni di stipendio, paga o retribuzione derivanti dalla normale progressione di carriera a ruolo aperto, sono apportate sui rispettivi ruoli - nei casi in cui non sia richiesta pronuncia del Consiglio di amministrazione o di altro Organo similare - allo scadere dei periodi di anzianità di servizio stabiliti per legge, dalle Direzioni provinciali del tesoro, senza che occorra l'emanazione di alcun provvedimento formale da parte della competente Amministrazione centrale o periferica. Dette Amministrazioni sono però tenute a fornire alle Direzioni provinciali del tesoro gli elementi necessari per l'aggiornamento dei ruoli predetti.

 

          Art. 3. Comunicazioni mensili.

     Delle variazioni agli stipendi, paghe o retribuzioni per effetto degli aumenti biennali di cui all'art. 1 e di quelle apportate ai ruoli di spesa fissa a norma dell'art. 2, le Direzioni provinciali del tesoro, gli altri uffici amministrativi periferici ed i funzionari delegati sono rispettivamente tenuti a dare comunicazioni mensili, nominative e per qualifica, ai competenti uffici delle Amministrazioni centrali di appartenenza degli interessati, alle Ragionerie centrali e alla Corte dei conti, nonchè, ove occorra, alle Ragionerie regionali e provinciali dello Stato ed agli Organi regionali di controllo della Corte stessa.

 

          Art. 4. Comunicazione immediata da parte delle Amministrazioni.

     E' fatto obbligo alle Amministrazioni centrali e periferiche competenti di comunicare, in tempo utile, ai competenti Uffici liquidatori degli stipendi, paghe o retribuzioni ogni fatto o provvedimento che determini, ai sensi delle vigenti disposizioni, ritardo nella progressione economica e in quella di carriera di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

     Nei casi di omissione o ritardo della comunicazione di cui al comma precedente, si applica il disposto dell'art. 3, comma ultimo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653.

 

          Art. 5. Variazioni alle partite di spesa fissa derivanti da provvedimenti individuali.

     Le variazioni ai ruoli di spesa fissa che siano conseguenti a provvedimenti individuali emessi dalle Amministrazioni centrali, sono eseguite dalle Direzioni provinciali del tesoro sulla base dei provvedimenti predetti a condizione che dagli stessi risultino tutti gli elementi necessari ai fini delle variazioni medesime. Tali provvedimenti sono all'uopo trasmessi, dopo la registrazione alla Corte dei conti, alle Direzioni provinciali del tesoro nei modi e con le forme prescritte per l'invio dei ruoli principali di spesa fissa.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.