§ 80.5.243 – L. 10 gennaio 1963, n. 16.
Norme sul personale salariato dell'Amministrazione civile dell'interno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:10/01/1963
Numero:16


Sommario
Art. 1.      Al personale salariato assunto alle dipendenze dell'Amministrazione civile dell'interno, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 13 maggio 1961, n. 469, si [...]
Art. 2.      Il numero complessivo dei posti della tabella organica degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui all'art. 62, secondo e terzo comma, della [...]


§ 80.5.243 – L. 10 gennaio 1963, n. 16. [1]

Norme sul personale salariato dell'Amministrazione civile dell'interno.

(G.U. 1 febbraio 1963, n. 29).

 

     Art. 1.

     Al personale salariato assunto alle dipendenze dell'Amministrazione civile dell'interno, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 13 maggio 1961, n. 469, si applicano con effetto dal 1° luglio 1961, le disposizioni della legge 5 marzo 1961, n. 90.

 

          Art. 2.

     Il numero complessivo dei posti della tabella organica degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui all'art. 62, secondo e terzo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, è aumentato delle unità previste nella tabella C allegata alla legge 13 maggio 1961, n. 469.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.