§ 80.5.239 – L. 27 luglio 1962, n. 1116.
Norme interpretative ed integrative dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:27/07/1962
Numero:1116


Sommario
Art. 1.      La norma di cui all'art. 68, comma ottavo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, va intesa nel senso che le spese [...]
Art. 2.      Per il rimborso al personale delle spese di cui ai precedenti articoli provvedono le Amministrazioni interessate o gli Enti assistenziali competenti secondo criteri [...]


§ 80.5.239 – L. 27 luglio 1962, n. 1116. [1]

Norme interpretative ed integrative dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio.

(G.U. 11 agosto 1962, n. 202).

 

     Art. 1.

     La norma di cui all'art. 68, comma ottavo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, va intesa nel senso che le spese di cura ivi contemplate sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali l'impiegato abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento. Parimenti, salvo i casi di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, le spese di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 1° novembre 1957, n. 1140, sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali il personale militare abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

 

          Art. 2.

     Per il rimborso al personale delle spese di cui ai precedenti articoli provvedono le Amministrazioni interessate o gli Enti assistenziali competenti secondo criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; per il personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati di concerto anche con il Ministro per la difesa.

     Con lo stesso decreto sono altresì determinate le modalità per il regolamento dei rapporti tra le Amministrazioni e gli Enti suddetti.


[1] Abrogata dall'art. 1, comma 220, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.