§ 46.8.250 - Legge 1 novembre 1957, n. 1140.
Spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:01/11/1957
Numero:1140


Sommario
Art. 1.      Le spese di cura, comprese quelle per ricovero in istituti sanitari e per protesi, riconosciute necessarie per il personale militare dell'Esercito, della Marina, [...]
Art. 2.      All'onere annuo presunto di complessive lire 182.400.000 derivante dalla presente legge sarà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1957-58, per lire 39.400.000 con i [...]


§ 46.8.250 - Legge 1 novembre 1957, n. 1140. [1]

Spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati.

(G.U. 9 dicembre 1957, n. 304)

 

 

     Art. 1.

     Le spese di cura, comprese quelle per ricovero in istituti sanitari e per protesi, riconosciute necessarie per il personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e per gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonché per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato, che abbiano contratto ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, sono poste a carico dei Ministeri della difesa, delle finanze, dell'interno, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste per i rispettivi dipendenti.

     Per il personale civile delle Amministrazioni sopra indicate si applica l'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, restando le spese relative a carico delle rispettive Amministrazioni.

     Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti l'eventuale ricovero in ospedali o luoghi di cura civili dev'essere autorizzato dalla rispettiva Amministrazione.

 

          Art. 2.

     All'onere annuo presunto di complessive lire 182.400.000 derivante dalla presente legge sarà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1957-58, per lire 39.400.000 con i fondi iscritti nel capitolo n. 191 (lire 12.000.000), dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1957-58 e nel capitolo n. 93 (lire 27.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio finanziario e per lire 143.000.000 a carico degli stanziamenti dei capitoli numeri 167 (lire 135.000.000) e 185 (lire 8.000.000) del suddetto stato di previsione del Ministero della difesa.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 1, comma 220, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.