| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 80. Pubblica amministrazione | 
| Capitolo: | 80.5 personale | 
| Data: | 11/01/1956 | 
| Numero: | 13 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Le misure degli stipendi per il personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, [...] | 
| Art. 2. L'indennità di carovita - escluse le quote complementari - di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive [...] | 
| Art. 3. Al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, sono estese, in quanto [...] | 
| Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio [...] | 
§ 80.5.180 – D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 13.
Conglobamento parziale del trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per l'emigrazione e la colonizzazione.
(G.U. 18 gennaio 1956, n. 14).
Le misure degli stipendi per il personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, sono stabilite dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.
     L'indennità di carovita - escluse le quote complementari - di cui all'art. 2 del 
     Al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenuta negli articoli 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 19 del 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1955.
Tabelle
(Omissis)