§ 80.5.113 – D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895.
Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti li sequestro, il pignoramento e la cessione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:28/07/1950
Numero:895


Sommario
Art. 1.  Casi di inapplicabilità.
Art. 2.  Notificazione di atti.
Art. 3.  Norme riguardanti gli atti di sequestro o di pignoramento.
Art. 4.  Calcolo delle quote sequestrabili o pignorabili.
Art. 5.  Compiti dell'Ispettorato generale per gli atti di sequestro o di pignoramento.
Art. 6.  Effetti della riduzione degli emolumenti gravati di sequestro o di pignoramento.
Art. 7.  Effetti delle cessioni anteriori a passaggi di impiegati a determinati ruoli.
Art. 8.  Obblighi degli istituti governativi di istruzione costituiti in enti autonomi.
Art. 9.  Contributi fissi a favore del Fondo.
Art. 10.  Recupero sui prestiti dei contributi non percetti.
Art. 11.  Uffici che eseguono le trattenute per contributi.
Art. 12.  Contributi per i segretari comunali.
Art. 13.  Determinazione delle quote cedibili.
Art. 14.  Dichiarazione dimostrativa detto stipendio o del salario.
Art. 15.  Certificato di sana costituzione fisica del cedente.
Art. 16.  Casi di revisione dell'accertamento sanitario.
Art. 17.  Conto del residuo debito per cessione preesistente.
Art. 18.  Domande di prestito ad istituti autorizzati.
Art. 19.  Attestazioni del capo di ufficio del richiedente sulla domanda di prestito.
Art. 20.  Forma ed elementi dei contratti con istituti autorizzati.
Art. 21.  Compiti del capo di ufficio del mutuatario per i contratti con istituti autorizzati.
Art. 22.  Accertamento della regolarità del contratto e concessione di garanzia.
Art. 23.  Provvedimenti dopo la concessione della garanzia.
Art. 24.  Obbligo della registrazione del contratto da parte del mutuante.
Art. 25.  Domanda per ottenere prestito sul Fondo.
Art. 26.  Attestazione del capo dell'ufficio del richiedente sulla domanda di prestito diretto.
Art. 27.  Istruttoria della domanda di prestito diretto.
Art. 28.  Conferimento di prestiti da parte del Comitato amministrativo.
Art. 29.  Del rifiuto o della concessione dei prestiti in misura ridotta.
Art. 30.  Liquidazione ed ammortamento del prestito.
Art. 31.  Somministrazione del prestito - Estinzione della precedente cessione.
Art. 32.  Comunicazione agli uffici al fine della trattenuta delle quote cedute.
Art. 33.  Comunicazione della cessione consentita da un segretario di Comuni consorziati.
Art. 34.  Modalità di somministrazione di prestiti diretti o garantiti.
Art. 35.  Obbligo di segnalazione per fatti che aggravino i rischi del Fondo.
Art. 36.  Obblighi dell'Amministrazione terza debitrice ceduta.
Art. 37.  Revocabilità della concessione del prestito diretto o della garanzia.
Art. 38.  Trattamento di quiescenza con forma assicurativa - Cautele speciali.
Art. 39.  Volontaria estinzione anticipata di prestito.
Art. 40.  Estinzione anticipata obbligatoria per nuova cessione.
Art. 41.  Quote ridotte da trattenersi in caso di riduzione di emolumenti.
Art. 42.  Obblighi nei casi di riduzione, sospensione o cessazione degli emolumenti.
Art. 43.  Caso di indennità una volta tanto spettante al cedente.
Art. 44.  Facoltà del Fondo di esercitare diritti del cedente.
Art. 45.  Sconto di interessi ed abbuono del premio rischi.
Art. 46.  Apertura di conto a nome del debitore per prestito diretto.
Art. 47.  Apertura di nuovo conto per riduzione definitiva detta quota di ammortamento.
Art. 48.  Apertura di conto per cessione riscattata.
Art. 49.  Apertura di conto per anticipazioni derivanti dalla garanzia.
Art. 50.  Chiusura di conto per decesso del debitore - Conti rischi.
Art. 51.  Versamenti di somme dovute al Fondo.
Art. 52.  Titoli per procedimenti esecutivi nei casi di morosità dei Comuni.
Art. 53.  Atti d'ingiunzione resi esecutivi dal pretore di Roma.
Art. 54.  Domande per rimborso di somme indebitamente versate al Fondo.
Art. 55.  Ordinativi di pagamento perenti.
Art. 56.  Gestione dei titoli di proprietà del Fondo.
Art. 57.  Certificati dimostrativi dello stipendio e del salario.
Art. 58.  Conto del residuo debito per cessione preesistente.
Art. 59.  Obblighi dell'Amministrazione terza debitrice ceduta.
Art. 60.  Calcolo delle quote cedute - Casi di riduzione degli emolumenti.
Art. 61.  Obblighi nei casi di riduzione, sospensione, o cessazione degli emolumenti.
Art. 62.  Facoltà del cessionario di compiere atti in sostituzione del cedente e di esercitare diritti sul Fondo indennità impiegati.
Art. 63.  Somma cedibile da parte di determinati personali non aventi assegni fissi e continuativi.
Art. 64.  Notificazione di atti riguardanti i personali di cui all'articolo precedente.
Art. 65.  Notificazione delle deleghe.
Art. 66.  Assenso per superare il prescritto limite nel concorso di cessione e delegazione.
Art. 67.  Fascicolo personale per ogni dipendente statale con emolumenti colpiti da vincoli.
Art. 68.  Uffici tenuti ai conti delle quote di emolumenti vincolati.
Art. 69.  Trasmissione degli estratti-conto nei casi di trasferimento dei debitori.
Art. 70.  Condizioni per il rimborso di contributi versati al Fondo.
Art. 71.  Divieto di fornire a terzi notizie riguardanti atti di cessione.


§ 80.5.113 – D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895.

Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti li sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.

(G.U. 22 novembre 1950, n. 268).

 

     E' approvato nell'unito testo sottoscritto dal Ministro per il tesoro il regolamento per l'esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

 

 

Regolamento per l'esecuzione del testo unico

delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione

degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180

 

Titolo I

DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE

DEGLI STIPENDI, SALARI E DELLE PENSIONI

 

     Art. 1. Casi di inapplicabilità.

     Le disposizioni concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni e di altri emolumenti, contenute nel testo unico di leggi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, non si applicano alle somme che dallo Stato e dagli altri enti od imprese pubbliche siano dovute in compenso di prestazioni eseguite in base a rapporti che non implicano un vincolo di dipendenza.

 

          Art. 2. Notificazione di atti.

     Ferma restando per i sequestri e pignoramenti la notificazione presso il Ministero del tesoro, Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato in persona dell'ispettore generale capo dell'ufficio o presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato in persona del direttore generale, così come stabilito dall'art. 3 del testo unico di leggi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, per la notificazione di qualsiasi atto o provvedimento processuale si osservano le norme stabilite dal Codice di procedura civile e dalle disposizioni di legge sull'ordinamento dell'Avvocatura generale dello Stato e sulla rappresentanza e difesa in giudizio delle Amministrazioni dello Stato.

     Quando la prossimità del pagamento della somma formante oggetto del sequestro o del pignoramento faccia prevedere che l'ufficiale incaricato di tale pagamento possa non ricevere tempestivamente le istruzioni dalla competente Amministrazione il creditore deve notificare copia degli atti anche al detto ufficiale.

     Questi sospenderà precauzionalmente il pagamento dandone comunicazione all'Amministrazione interessata, dalla quale attenderà le istruzioni.

 

          Art. 3. Norme riguardanti gli atti di sequestro o di pignoramento.

     Gli atti di sequestro e di pignoramento devono indicare l'emolumento che si vuol colpire.

     Non si possono colpire con un solo atto emolumenti dovuti da amministrazioni diverse.

 

          Art. 4. Calcolo delle quote sequestrabili o pignorabili.

     Le quote sequestrabili e pignorabili sono calcolate sull'emolumento al netto delle ritenute dovute per imposte, per il trattamento di quiescenza e per altri titoli previsti da norme di legge, comprese le ritenute per contributo al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

     Per gli impiegati retribuiti ad aggio, il calcolo è fatto sulla media dei proventi netti percepiti negli ultimi tre anni anteriori a quello dei sequestro o pignoramento.

 

          Art. 5. Compiti dell'Ispettorato generale per gli atti di sequestro o di pignoramento.

     Il capo dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, ricevuti gli atti di cui all'art. 3 del testo unico, li trasmette ai competenti Ministeri o uffici centrali delle Amministrazioni ad ordinamento autonomo ovvero alle Amministrazioni indicate negli articoli 9 e 10 del testo medesimo, dando ad essi le opportune istruzioni per la sospensione o meno dei pagamenti, per il giudizio e per la esecuzione delle sentenze, del provvedimenti e di atti cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.

     Degli stessi atti deve essere data notizia alla Corte dei conti.

 

          Art. 6. Effetti della riduzione degli emolumenti gravati di sequestro o di pignoramento.

     Nei casi di riduzione degli emolumenti contemplati dall'art. 2 dei testo unico l'ufficio che emette gli ordini di pagamento provvede a ridurre le trattenute nei limiti consentiti dall'articolo stesso, all'uopo uniformandosi alle eventuali istruzioni dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

 

Titolo II

DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E DEI SALARI

DEGLI IMPIEGATI E DEI SALARIATI DELLO STATO

 

          Art. 7. Effetti delle cessioni anteriori a passaggi di impiegati a determinati ruoli.

     Nel caso di passaggio di un impiegato dello Stato al ruolo del personale diplomatico e consolare, ovvero al ruolo degli addetti commerciali all'estero, continuano ad avere effetto le cessioni costituite anteriormente alla data del provvedimento che dispone detto passaggio.

 

          Art. 8. Obblighi degli istituti governativi di istruzione costituiti in enti autonomi.

     Gli istituti governativi di istruzione costituiti in enti autonomi, di cui all'art. 10 del testo unico, che stabiliscono nei loro statuti o regolamenti l'obbligo per tutto il personale dipendente di contribuire al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, a norma dell'art. 17 del testo unico, debbono comunicare un estratto di tali statuti o regolamenti all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

 

          Art. 9. Contributi fissi a favore del Fondo.

     Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni dello Stato e degli enti indicati negli articoli 9 e 10 del testo unico sono obbligati al contributo in favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato fin dal primo stipendio o salario e per tutta la durata dei servizio, qualunque sia la loro età e l'anzianità nel servizio stesso.

     Ove il pagamento dei salario sia effettuato a rate settimanali o quindicinali, il contributo sarà sempre trattenuto sull'importo lordo di ciascun pagamento.

 

          Art. 10. Recupero sui prestiti dei contributi non percetti.

     Se all'atto della concessione di un prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario l'impiegato o il salariato, pur avendo compiuto il periodo minimo di effettivo servizio indicato nell'art. 7 del testo unico, non abbia corrisposto il contributo di cui all'art. 17 o all'art. 18 del testo medesimo per il numero di mensilità corrispondente al detto periodo è soggetto alla ritenuta sul ricavato del prestito per la somma equivalente al contributo non corrisposto.

 

          Art. 11. Uffici che eseguono le trattenute per contributi.

     Le trattenute sugli stipendi e sui salari dei contributi prescritti nell'art. 17 del testo unico a favore del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono eseguite a cura degli uffici ai quali spetta di ordinare il pagamento degli stipendi e dei salari.

 

          Art. 12. Contributi per i segretari comunali.

     Il contributo prescritto nell'art. 18 del testo unico a carico di ciascun comune per il segretario comunale viene liquidato sulla base dello stipendio iniziale del grado di segretario previsto per il Comune stesso, in rapporto ai numeri degli abitanti accertato con l'ultimo censimento ufficiale.

     Nel caso di modifica della circoscrizione territoriale del Comune, si procede, ove occorra, alla rettifica della liquidazione fatta per l'anno in corso, in base alle indicazioni fornite dal prefetto, circa le variazioni verificatesi nel numero degli abitanti per effetto della modifica della circoscrizione.

     Il Comune si rivale verso il segretario comunale dell'importo del contributo liquidato a suo carico in ciascun anno, mediante trattenute sullo stipendio fino alla concorrenza di detto importo, anche se lo stipendio effettivo sia superiore a quello che servì di base alla liquidazione.

     Se per servizio presso Comuni consorziati o per reggenza o per qualsiasi altra causa, la retribuzione del segretario comunale a carico di ciascun Comune sia inferiore all'importo che servì di base alla liquidazione del contributo, la trattenuta non può eccedere i centesimi dodici per ogni cento lire della retribuzione effettiva; la differenza in più rimane a carico del Comune.

 

          Art. 13. Determinazione delle quote cedibili.

     Agli effetti della determinazione della quota cedibile gli stipendi o i salari debbono essere depurati delle ritenute per imposte, per il trattamento di quiescenza e per altri titoli previsti da norme di legge, comprese le ritenute per contributo al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

 

          Art. 14. Dichiarazione dimostrativa detto stipendio o del salario.

     Ai fini della liquidazione del prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario, l'interessato deve munirsi di una dichiarazione in duplice esemplare, su apposito modello predisposto dall'Amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dalla quale risultino:

     a) nome, cognome e paternità dell'interessato;

     b) la qualifica e l'Amministrazione dalla quale dipende;

     c) l'ammontare dello stipendio mensile, oppure del salario ragguagliato a mese con la norma dell'art. 12 del testo unico, escluso ogni emolumento che non sia valutabile ai fini del trattamento di quiescenza;

     d) le ritenute che per legge gravano mensilmente sullo stipendio o sul salario;

     e) gli eventuali oneri mensili in corso per sequestri, pignoramenti, cessioni, quote di prezzo o canoni d'affitto di case popolari o economiche o per altre cause, con l'indicazione dei creditori.

     Detta dichiarazione è rilasciata in carta libera dall'ufficio incaricato della emissione dell'ordine per il pagamento dello stipendio o del salario e deve essere consegnata al titolare dopo che ne sia stata accertata l'identità ovvero deve essergli trasmessa, se richiesta, direttamente per posta.

     E' vietato il rilascio della dichiarazione per stipendi o salari che non siano dovuti a dipendenti dello Stato indicati negli articoli da 6 a 10 del testo unico o che non siano stati sottoposti alla ritenuta per contributo a favore del Fondo, a norma degli articoli 17 o 18 del testo unico medesimo.

 

          Art. 15. Certificato di sana costituzione fisica del cedente.

     L'impiegato o il salariato che voglia contrarre un prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario deve provare di aver sana costituzione fisica, mediante certificato rilasciato da un medico provinciale, da un ufficiale sanitario comunale, da un medico militare in attività di servizio o da un medico incaricato dall'Amministrazione da cui dipende.

     Per i dipendenti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni i certificati di sana costituzione fisica possono essere rilasciati anche da medici delle Ferrovie dello Stato.

     Per i salariati in servizio presso un ufficio o stabilimento governativo dove esiste un medico incaricato del servizio sanitario, il certificato deve essere rilasciato dal medico stesso. Ove questo manchi o sia impedito, il certificato può essere rilasciato da uno dei medici indicati nei commi precedenti; in tal caso il capo dell'ufficio che trasmette gli atti per il prestito deve fare risultare la mancanza o impedimento del medico incaricato.

     Il sanitario, dopo avere accertato l'identità personale del richiedente, lo sottopone a visita e non può rifiutarsi di rilasciare il relativo certificato. Egli ha diritto ad un compenso da parte del richiedente nella misura della metà della tariffa stabilita dall'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per le visite individuali a domicilio da parte dei medici provinciali.

     Il certificato della visita sanitaria deve essere redatto su apposito modello a stampa predisposto dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

     Il sanitario che rilascia il certificato deve fare attestare la sua qualità e autenticare la sua firma dal prefetto, dal sindaco, dalla superiore autorità militare, dal capo dell'Ispettorato sanitario compartimentale delle Ferrovie dello Stato, dal capo dell'ufficio o stabilimento, a seconda che si tratti di medico provinciale, di ufficiale sanitario comunale, di medico militare, di medico delle Ferrovie dello Stato o di medico incaricato presso un ufficio o stabilimento.

     Il certificato non può essere consegnato al richiedente, ma deve essere consegnato o spedito, in busta chiusa, al capo dell'ufficio dal quale dipende l'interessato.

     Il certificato medico cessa di essere valido qualora pervenga, con la relativa domanda, all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dopo 45 giorni dalla data del suo rilascio.

 

          Art. 16. Casi di revisione dell'accertamento sanitario.

     L'impiegato o il salariato ovvero l'Amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato possono chiedere la revisione dei giudizio espresso dal sanitario nel certificato:

     a) all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per i certificati rilasciati dai medici provinciali;

     b) ai direttori di sanità militare, per i certificati rilasciati dai medici militari;

     c) ai medici provinciali, per i certificati rilasciati dagli altri medici.

 

          Art. 17. Conto del residuo debito per cessione preesistente.

     L'impiegato o il salariato che abbia una cessione in corso verso uno degli istituti indicati nell'art. 15 del testo unico e intenda contrarre un nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario deve chiedere all'istituto cessionario il conto del residuo debito, al fine della estinzione di quest'ultimo.

     L'istituto cessionario è tenuto a rilasciare il conto in doppio originale, entro dieci giorni dalla richiesta, su apposito modulo a stampa predisposto dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

     Il cedente, ove riconosca la regolarità del conto, dichiara, in calce a ciascuno dei due esemplari, di accettarlo e di autorizzare il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito computando gli interessi fino a tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento.

     I due esemplari del conto debbono, dall'interessato, essere prodotti all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, insieme al nuovo contratto di mutuo stipulato con uno degli istituti indicati nell'art. 15 del testo unico o con la domanda per concessione di prestito sul Fondo.

     La produzione del conto è obbligatoria anche nel caso in cui il nuovo mutuante sia lo stesso cessionario precedente.

     Non occorre la presentazione del conto quando la precedente cessione sia stata consentita a favore del Fondo o sia stata da questo riscattata.

 

          Art. 18. Domande di prestito ad istituti autorizzati.

     Chi intenda contrarre un prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario con uno degli istituti indicati nell'art. 15 del testo unico deve farne domanda in quattro esemplari all'istituto mutuante, su apposito modello predisposto dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

     Dalla domanda devono risultare:

     a) il nome, il cognome, la paternità, lo stato civile e la qualifica del richiedente;

     b) l'Amministrazione dalla quale dipende;

     c) il numero delle quote mensili dello stipendio o del salario delle quali intenda fare cessione, l'importo costante di ciascuna quota espressa in unità di lire e l'ammontare complessivo delle quote stesse che costituisce l'importo lordo del prestito.

     La domanda deve essere presentata al capo dell'ufficio dal quale l'interessato dipende.

 

          Art. 19. Attestazioni del capo di ufficio del richiedente sulla domanda di prestito.

     Sulla domanda di cui al precedente articolo, il capo dell'ufficio dal quale il richiedente dipende attesta sotto la propria responsabilità:

     a) l'esattezza delle generalità;

     b) la data di nascita;

     c) la data di prima nomina all'impiego;

     d) il periodo di servizio utile, alla data della domanda, per il trattamento di quiescenza, dando gli opportuni chiarimenti ove tale periodo non concordi con la data di prima nomina e fornendo l'indicazione dell'eventuale decreto Ministeriale registrato alla Corte del conti che abbia stabilito il riscatto dei servizi straordinari anteriori;

     e) che il richiedente non è soggetto agli obblighi di leva;

     f) che è attualmente in servizio attivo ed è in possesso dei requisiti richiesti nell'art. 6 del testo unico;

     g) che non sono in corso, nè previsti, provvedimenti che possano avere per effetto la cessazione o la diminuzione anche temporanea dello stipendio o del salario;

     h) la forma del trattamento di quiescenza.

     I quattro esemplari della domanda alle quali sono state aggiunte le attestazioni sopraindicate, insieme con un esemplare della dichiarazione relativa allo stipendio o al salario indicato nel precedente art. 14, sono, dall'ufficio dal quale dipende il richiedente, spediti direttamente all'istituto cui la domanda è diretta.

 

          Art. 20. Forma ed elementi dei contratti con istituti autorizzati.

     L'istituto mutuante, ricevuti gli atti indicati nel precedente articolo, esprime il proprio consenso sui quattro esemplari della domanda precisando:

     a) l'ammontare lordo del prezzo;

     b) il numero e relativo importo delle quote mensili di stipendio o di salario da cedersi, per l'estinzione del prestito, che devono essere di eguale misura;

     c) il saggio annuo dell'interesse;

     d) l'ammontare complessivo degli interessi dovuti per l'intera durata della cessione, liquidati a scalare per mese e da trattenersi anticipatamente sull'importo del prestito.

     Dichiara, altresì, che dalla somma mutuata dovranno essere anche detratti l'importo del diritti del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, l'ammontare del residuo debito per precedente cessione ed ogni altro eventuale debito indicato dal Fondo, le spese di amministrazione e la tassa di registro.

     Il consenso da parte dell'istituto mutuante è dato con firma del rappresentante legale e timbro dell'istituto stesso, che restituisce gli atti all'ufficio dal quale li ha ricevuti.

     Il consenso da parte del mutuatario è dato con sua firma, escluso qualsiasi mandatario o intermediario.

 

          Art. 21. Compiti del capo di ufficio del mutuatario per i contratti con istituti autorizzati.

     Il capo di ufficio del mutuatario trasmette in piego raccomandato con apposita nota di accompagnamento all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato i quattro originali del contratto di prestito, allegandovi i due esemplari della dichiarazione dello stipendio o del salario mensile. Il certificato medico e, ove risulti un residuo debito per precedente cessione consentita a favore di uno degli istituti di cui all'art. 15 del testo unico, i due esemplari dello stato di tale debito.

     La trasmissione deve essere fatta entro cinque giorni dalla data del ricevimento degli atti al completo.

 

          Art. 22. Accertamento della regolarità del contratto e concessione di garanzia.

     L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, ricevuto il contratto di prestito, lo esamina per controllare l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, nonchè la liquidazione degli interessi e delle spese accessorie.

     Accertata la regolarità degli atti, concede la garanzia a carico del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e contemporaneamente liquida a favore del Fondo stesso l'importo delle spese di amministrazione e quello del premio compensativo del rischio ai sensi dell'art. 27 del testo unico.

     La dichiarazione di garanzia, apposta sui quattro esemplari del contratto, contiene l'espresso richiamo alle disposizioni del testo unico e l'indicazione dettagliata delle somme che l'istituto mutuante deve trattenere sull'importo del mutuo e versare al Fondo o ad altro istituto creditore per eventuale precedente cessione.

     La concessione della garanzia viene annotata in apposito registro insieme con l'indicazione analitica delle somme spettanti al Fondo, ai fini della vigilanza sulla loro riscossione nei termini stabiliti dall'art. 41 del testo unico.

     La concessione della garanzia perfeziona il contratto e lo rende eseguibile.

 

          Art. 23. Provvedimenti dopo la concessione della garanzia.

     L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, concessa la garanzia, provvede come appresso:

     a) trasmette in piego raccomandato all'istituto mutuante due originali del contratto dei quali uno per l'Ufficio del registra e, ove si abbia residuo debito per precedente cessione da estinguere, un esemplare della relativa situazione accettata dal debitore;

     b) trasmette in piego raccomandato all'ufficio che dispone il pagamento dello stipendio o del salario un altro originale del contratto ed un esemplare dello stato dello stipendio o del salario mensile di cui all'art. 14, con invito a provvedere alla esecuzione del contratto medesimo, facendo espressa dichiarazione dell'importo e della data di decorrenza della trattenuta da eseguirsi sullo stipendio o sul salario nonchè della data di cessazione della ritenuta per eventuale cessione precedente;

     c) informa il mutuatario della concessa garanzia, della liquidazione delle somme che debbono essere prelevate dall'importo del mutuo e delle disposizioni impartite circa le ritenute da eseguirsi sullo stipendio o sul salario;

     d) dà avviso diretto delle ritenute medesime all'ufficio che cura l'esecuzione del pagamento delle stipendio o del salario, ove sia esso distinto dall'ufficio ordinatore;

     e) dà notizia, altresì, del contratto all'ufficio del registro della circoscrizione nella quale ha sede l'istituto mutuante;

     f) trattiene nei propri atti il quarto originale del contratto con tutti i documenti che lo corredano.

     I pieghi raccomandati di cui alle lettere a) e b) non possono contenere che un solo contratto con i relativi allegati.

 

          Art. 24. Obbligo della registrazione del contratto da parte del mutuante.

     Il contratto di mutuo deve essere sottoposto alla registrazione a cura dell'istituto mutuante, antro venti giorni da quello della ricevuta notizia della concessione della garanzia nel modo stabilito nella lettera a) dell'articolo precedente.

 

          Art. 25. Domanda per ottenere prestito sul Fondo.

     Per ottenere il prestito sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato l'interessato deve farne domanda all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, su apposito modello, dando le indicazioni prescritte nell'art. 18 e comprovando lo stipendio o il salario di cui è fornito, la sana costituzione fisica e l'eventuale esistenza di un residuo debito per precedente cessione, a norma degli articoli 14, 15, 16 e 17.

     Il richiedente deve inoltre provare le necessità personali e familiari che giustificano la richiesta.

 

          Art. 26. Attestazione del capo dell'ufficio del richiedente sulla domanda di prestito diretto.

     Sulla domanda di cui al precedente articolo il capo di ufficio dal quale il richiedente dipende rilascia le attestazioni prescritte nell'art. 19 e riferisce succintamente circa le condizioni personali e familiari del richiedente e le necessità da lui addotte.

     La domanda, escluso ogni intermediario, è trasmessa, con i relativi documenti, a cura dello stesso capo di ufficio all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, con apposita lettera di accompagnamento entro cinque giorni dalla data del ricevimento.

 

          Art. 27. Istruttoria della domanda di prestito diretto.

     L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato accerta la regolarità dei documenti prodotti, l'esistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti per la cessione di quote di stipendio o di salario e sottopone, quindi, la domanda stessa alle determinazioni del Comitato amministrativo.

 

          Art. 28. Conferimento di prestiti da parte del Comitato amministrativo.

     Il Comitato amministrativo esamina le domande, ne valuta le motivazioni e delibera sulla concedibilità e sulla entità dei prestiti.

     Nella concessione dei prestiti prevalgono coloro che dimostrino necessità più gravi; in caso di eguali necessità è data la preferenza ai richiedenti che abbiano prole più numerosa.

 

          Art. 29. Del rifiuto o della concessione dei prestiti in misura ridotta.

     Della deliberazione del Comitato amministrativo che respinge la domanda o che l'accoglie per una somma inferiore a quella richiesta è data comunicazione al richiedente, per mezzo del capo di ufficio dal quale dipende.

     Nel primo caso sono restituiti all'interessato i due esemplari della dichiarazione dello stipendio o del salario, affinchè egli, ove lo creda, possa rivolgersi ad uno degli istituti di cui all'art. 15 del testo unico, nella forma prescritta dagli articoli 18 a 20; nel secondo caso, ove l'interessato dichiari di accettare il mutuo nella minore somma deliberata, si fa luogo alla concessione; ove dichiari invece di non accettare, si provvede alla restituzione dei due esemplari della dichiarazione dello stipendio o del salario.

     Qualora una domanda di mutuo sia stata respinta o sia stata accolta in parte senza l'accettazione dell'interessato, il Comitato amministrativo non può essere chiamato a pronunciarsi su una nuova richiesta di mutuo, se non siano trascorsi almeno due mesi dalla precedente deliberazione, salvo che il richiedente dimostri che siano sopravvenute necessità nuove.

 

          Art. 30. Liquidazione ed ammortamento del prestito.

     L'ammortamento del prestito concesso ha inizio dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello della somministrazione e, agli effetti del calcolo degli interessi, l'ammortamento si considera iniziato dal primo giorno del terzo mese.

     Sono liquidati distintamente:

     a) l'importo lordo del prestito;

     b) l'importo degli interessi calcolati per l'intero periodo di ammortamento del prestito, col metodo a scalare, al saggio del 4,50%;

     c) le spese di amministrazione nella misura di lire 0,50% sull'importo lordo del prestito;

     d) il premio compensativo dei rischi pari al 2% dell'importo lordo del prestito, ove sia estinguibile fino a 5 anni, o del 4% ove il prestito sia estinguibile oltre il quinquennio;

     e) l'interesse al saggio del 4,50% per l'anticipato pagamento relativamente al periodo che intercorre tra la data di emissione del mandato e quella d'inizio dell'ammortamento del prestito;

     f) il residuo debito netto per eventuale precedente cessione, liquidato alla data di inizio dell'ammortamento del nuovo prestito;

     g) l'importo di ogni altro eventuale credito del Fondo per li credito ai dipendenti dello Stato.

     Per la misura delle percentuali di cui alle lettere b), c), d), e) è fatta salva ogni eventuale modificazione prevista dagli articoli 26 e 27 del testo unico.

     Gli elementi di ogni liquidazione sono annotati distintamente in apposito registro.

 

          Art. 31. Somministrazione del prestito - Estinzione della precedente cessione.

     L'importo delle somme indicate nel secondo comma dell'articolo precedente alle lettera da b) a g) è detratto dall'ammontare lordo del prestito e la somministrazione del residuo importo netto si effettua con l'emissione di un ordinativo di pagamento.

     Qualora il residuo debito netto per precedente cessione sia dovuto ad uno degli istituti indicati nell'articolo 15 del testo unico, tale debito si estingue mediante la contemporanea emissione di un altro ordinativo a favore dell'istituto creditore.

 

          Art. 32. Comunicazione agli uffici al fine della trattenuta delle quote cedute.

     La concessione del prestito sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato deve essere comunicata all'ufficio che ordina il pagamento dello stipendio o del salario al cedente.

     La comunicazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata e deve contenere:

     a) la indicazione dettagliata di tutti gli elementi indicati nell'art. 30;

     b) l'importo netto del prestito concesso e gli estremi dell'ordinativo di pagamento;

     c) il numero e l'importo delle quote da trattenersi sullo stipendio o sul salario mensile per l'ammortamento del prestito e la relativa decorrenza;

     d) la data in cui deve considerarsi cessata la trattenuta per l'eventuale precedente cessione in corso.

     Analoga comunicazione deve essere fatta al cedente ed all'ufficio che cura l'esecuzione del pagamento dello stipendio o del salario, ove questo sia distinto dall'ufficio ordinatore.

 

          Art. 33. Comunicazione della cessione consentita da un segretario di Comuni consorziati.

     Nel caso di cessione da parte di un segretario di più Comuni consorziati, la comunicazione della cessione di ogni altra comunicazione o richiesta debbono essere indirizzate al Comune sede del consorzio.

     La responsabilità incombente al sindaco nella ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 30 del testo unico fa carico al sindaco del Comune sede del consorzio.

 

          Art. 34. Modalità di somministrazione di prestiti diretti o garantiti.

     Gli istituti indicati nell'art. 15 del testo unico somministrano i mutui verso cessione di quote di stipendio o di salario direttamente ai mutuatari o a chi ne abbia la rappresentanza per legge, escluso qualsiasi mandatario o intermediario in genere e qualsiasi avente causa, o presso la loro cassa, o per mezzo di assegno bancario emesso con le clausole "non all'ordine" e "non trasferibile".

     I mutui sul Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono pagabili soltanto con quietanza dei mutuatari o di chi ne abbia la rappresentanza per legge, escluso qualsiasi mandatario o intermediario in genere e qualsiasi avente causa.

 

          Art. 35. Obbligo di segnalazione per fatti che aggravino i rischi del Fondo.

     Il capo dell'ufficio dal quale il cedente dipende ha l'obbligo di segnalare senza indugio all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato qualsiasi fatto non segnalato nella dichiarazione prescritta negli articoli 19 e 26 o sopravvenuto, dal quale possa comunque derivare un aggravamento nei rischi a carico del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

 

          Art. 36. Obblighi dell'Amministrazione terza debitrice ceduta.

     La comunicazione prevista negli articoli 23 e 32 costituisce l'Amministrazione dalla quale il cedente dipende terza debitrice ceduta, ai sensi della legge civile, per le quote di stipendio o di salario cedute.

     Le quote di stipendio o di salario cedute e non trattenute al cedente alle rispettive scadenze sono ricuperabili a cura della suddetta Amministrazione a norma dell'art. 3 del regio decreto-legge 12 gennaio 1939, n. 295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, distintamente dalle quote cedute che si maturano di mese in mese.

     Nel caso in cui l'impiegato o il salariato debitore passi alla dipendenza di altro ufficio della stessa o di diversa Amministrazione statale, ovvero alla dipendenza di una delle altre Amministrazioni contemplate nell'art. 1 del testo unico, l'ufficio che aveva l'obbligo di curare l'esecuzione della cessione, e sia consapevole di detto passaggio, comunica, per mezzo di lettera raccomandata, al nuovo ufficio del cedente, ai fini della prosecuzione della ritenuta mensile, i dati originari concernenti la cessione medesima, nonchè il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti fatti al cessionario.

     Della comunicazione medesima deve essere data immediata notizia all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e, nel caso di contratto con uno degli istituti di cui all'art. 15 del testo unico, anche al cessionario.

 

          Art. 37. Revocabilità della concessione del prestito diretto o della garanzia.

     Fino a che non sia avvenuta la riscossione del mutuo, l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, su richiesta dell'impiegato o del salariato e previo consenso dell'istituto mutuante qualora si tratti di prestito garantito, dispone la revoca della concessione del prestito diretto o della garanzia.

 

          Art. 38. Trattamento di quiescenza con forma assicurativa - Cautele speciali.

     Quando il trattamento di quiescenza consiste in tutto o in parte in una forma assicurativa, l'impiegato o il salariato beneficiario delle relative polizze, per contrarre un mutuo verso cessione di quote dello stipendio o del salario, deve impegnarsi di non chiedere all'istituto assicuratore operazioni di prestito o riscatto e di non costituire vincoli sulle polizza in qualsiasi altro modo fino alla concorrenza dell'importo lordo del mutuo che intende stipulare verso cessione di quote dello stipendio o del salario. L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato dà comunicazione di tale impegno all'istituto assicuratore a mezzo di lettera raccomandata.

     Ove le dette polizze siano già gravate da vincoli, l'impiegato o il salariato beneficiario può contrarre un mutuo verso cessione di quote dello stipendio o del salario a condizione che con il ricavato di questa operazione siano prima estinti detti vincoli, fino alla concorrenza dell'importo lordo del mutuo.

 

          Art. 39. Volontaria estinzione anticipata di prestito.

     Anche prima che siano trascorsi i termini stabiliti nell'art. 38 del testo unico, il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e gli istituti cessionari indicati nell'art. 15 del testo unico medesimo possono consentire l'estinzione anticipata dei prestiti rispettivamente concessi, salvo lo sconto degli interessi e salvo l'abbuono del premio compensativo dei rischi, a norma del detto art. 38 del testo unico.

 

          Art. 40. Estinzione anticipata obbligatoria per nuova cessione.

     Nel caso di estinzione anticipata di una cessione in corso per effetto di una nuova cessione, la restituzione della quota del premio compensativo del rischio da parte del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, previsto nel secondo comma dell'art. 40 del testo unico, si effettua mediante compensazione col premio dovuto sulla nuova operazione.

 

          Art. 41. Quote ridotte da trattenersi in caso di riduzione di emolumenti.

     Nel caso di riduzione dello stipendio o del salario, le quote ridotte da trattenersi al cedente ai sensi dell'art. 35 del testo unico si determinano trascurando le frazioni di lire.

 

          Art. 42. Obblighi nei casi di riduzione, sospensione o cessazione degli emolumenti.

     Per gli effetti degli articoli 32, 43, 44 e 45 del testo unico l'ufficio che ordina il pagamento dello stipendio o del salario al cedente deve dare immediata notizia all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato di ogni fatto che determini riduzione, sospensione o cessazione dello stipendio o del salario indicando, in quest'ultimo caso, se si faccia luogo a trattamento di quiescenza.

     Indipendentemente dall'obbligo di cui sopra, nel caso previsto nel secondo comma dell'art. 35 del testo unico, l'ufficio deve disporre la diminuzione della ritenuta sullo stipendio o sul salario ridotto.

     Ove il cedente cessi dal servizio con diritto ad assegno continuativo di quiescenza, l'ufficio da cui il cedente dipendeva comunicherà in tempo utile, anche ai fini degli obblighi di terzo debitore ceduto, all'ufficio tenuto alla liquidazione della pensione, ovvero all'istituto di previdenza o di assicurazione, le notizie e i dati necessari perchè si possa disporre per l'esecuzione, fin dall'inizio, delle ulteriori ritenute sull'assegno continuativo di quiescenza.

     Nel caso di cui al terzo comma dell'art. 43 del testo unico, l'Amministrazione dalla quale dipendeva il cedente ovvero l'istituto di previdenza o di assicurazione, prima di pagare l'indennità o il capitale assicurato dovuto, deve attendere che l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato indichi la somma da trattenersi sull'indennità o sul capitale assicurato fino alla concorrenza del residuo debito per cessione.

 

          Art. 43. Caso di indennità una volta tanto spettante al cedente.

     Nel caso di cui all'art. 44 del testo unico, prima di pagare al cedente la somma spettantegli una volta tanto all'atto della cessazione dal servizio, si devono attendere le determinazioni dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

 

          Art. 44. Facoltà del Fondo di esercitare diritti del cedente.

     Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato ha facoltà di compiere in sostituzione dell'impiegato o del salariato debitore gli atti necessari per la liquidazione dell'assegno di quiescenza ed altre indennità ove non sia prevista una procedura di ufficio.

 

          Art. 45. Sconto di interessi ed abbuono del premio rischi.

     Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 43 del testo unico, lo sconto degli interessi e del premio compensativo del rischio si calcola all'atto del pagamento della somma spettante al cessionario considerando il pagamento stesso come effettuato alla fine del mese in cui ha luogo.

     La stessa norma si applica nel caso dell'art. 44 del testo unico, quando con la ritenuta ivi prevista si effettui la estinzione anticipata del mutuo.

 

          Art. 46. Apertura di conto a nome del debitore per prestito diretto.

     Al nome dell'impiegato o del salariato al quale è stato concesso il prestito viene aperto presso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato un conto nel quale si annotano:

     a) il cognome, il nome, la paternità e il luogo di residenza del debitore;

     b) l'importo lordo del mutuo, la decorrenza dell'ammortamento, l'importo della ritenuta mensile ed il numero complessivo delle mensilità da ritenere;

     c) l'indicazione dell'ufficio che deve effettuare le ritenute sullo stipendio o sul salario.

     In detto conto vengono altresì annotati, durante il periodo di ammortamento del mutuo, i versamenti delle singole ritenute mensili, le eventuali riduzioni della ritenuta e le interruzioni, ai fini del conteggio degli interessi di cui all'art. 36, primo comma, del testo unico.

 

          Art. 47. Apertura di nuovo conto per riduzione definitiva detta quota di ammortamento.

     Se debbasi effettuare in via definitiva la riduzione della quota mensile di ammortamento di un prestito concesso dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, si procede alla chiusura del conto individuale calcolando il residuo debito al netto di interessi nel modo previsto nel secondo comma dell'art. 38 del testo unico.

     Si apre, quindi, un nuovo conto che ha per debito iniziale quello calcolato nel modo anzidetto.

     I successivi versamenti vengono su detto conto annotati imputando ogni somma prelativamente in conto interessi e per il reato in conto capitale. Ai fini del calcolo degli interessi si considerano come tempestivamente versate al Fondo tutte le quote o parti di quote regolarmente ritenute ogni mese sulle competenze dei cedenti.

     Detti interessi sono conteggiati al saggio ordinario della concessione del prestito.

 

          Art. 48. Apertura di conto per cessione riscattata.

     Qualora il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato riscatti una cessione garantita, si apre un conto individuale al nome del debitore nel quale si annotano:

     a) il cognome, il nome, la paternità e il luogo di residenza del debitore;

     b) l'ufficio che deve effettuare le ritenute sullo stipendio, sul salario o sulla pensione;

     c) il saggio di interesse previsto dal contratto della cessione riscattata e la data di scadenza del contratto medesimo;

     d) il debito iniziale costituito dalla somma che il Fondo ha pagato all'istituto cessionario per effetto del riscatto.

     Su detto conto vengono annotati i successivi versamenti secondo le norme stabilite dal terzo comma dell'articolo precedente.

     Gli interessi sono calcolati a norma del terzo comma dell'art. 32 del testo unico.

 

          Art. 49. Apertura di conto per anticipazioni derivanti dalla garanzia.

     Qualora il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato soddisfi l'obbligo della garanzia con il pagamento di una o più quote o parte di quote mensili di stipendio o di salario, si apre un conto individuale intestato al debitore, recante le stesse indicazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente.

     Il debito iniziale è costituito dall'importo del primo pagamento ed è aumentato dall'importo degli eventuali successivi pagamenti.

     I versamenti a scomputo di tale debito sono annotati sul conto, imputando ogni somma nel modo previsto nel secondo comma dell'articolo precedente.

     L'interesse decorre per ciascuna quota dal giorno successivo a quello della data dell'ordinativo di pagamento ed è conteggiata a norma del terzo comma dell'art. 32 del testo unico.

 

          Art. 50. Chiusura di conto per decesso del debitore - Conti rischi.

     Qualora un impiegato o salariato al nome del quale sia stato aperto un conto individuale per prestito diretto, per riscatto o per rimborso di quote o parti di quote mensili, cessi dal servizio per causa di morte, si procede alla chiusura del conto, sempre che risultino pervenuti da parte dell'amministrazione, ente od ufficio terzo debitore ceduto, i versamenti di tutte le quote dovute fino al giorno del decesso, ed il residuo credito netto viene eliminato dalla consistenza patrimoniale del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

     Ove la cessazione avvenga per altra causa, senza dar luogo a trattamento di quiescenza, si chiude il conto individuale e si elimina il residuo credito netto dalla consistenza patrimoniale del Fondo. Contemporaneamente si apre un altro conto sotto la denominazione di conto rischi, che ha per somma iniziale l'importo del credito come sopra eliminato e sul quale saranno annotati gli eventuali successivi versamenti con l'osservanza dei criteri indicati nell'art. 47 per i prestiti concessi direttamente dal Fondo e negli articoli 48 e 49 per i casi ivi indicati.

 

          Art. 51. Versamenti di somme dovute al Fondo.

     Le somme per qualsiasi causa dovute al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono pagate dalle Amministrazioni centrali mediante ordinativi diretti sulla Tesoreria centrale, recanti l'indicazione dell'accreditamento al conto corrente infruttifero che il Fondo tiene presso detta Tesoreria.

     Tali somme, sia dalle predette Amministrazioni centrali, come da altri uffici, enti o persone, possono altresì essere pagate a mezzo vaglia del tesoro intestati al tesoriere centrale per l'accreditamento al detto conto corrente, o con vaglia bancari o vaglia postali o assegni su conti correnti postali, intestati a girati al tesoriere centrale medesimo ovvero all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

     In ogni caso detti ordinativi come ogni altro titolo di pagamento debbono essere inviati all'Ispettorato generale assieme ad appositi elenchi esplicativi in due esemplari, dei quali uno sarà restituito con dichiarazione di ricevuta.

     L'Ispettorato generale raggruppa i titoli pervenuti secondo la loro natura, compila per ogni gruppo il relativo ordine di riscossione ed effettua giornalmente il versamento alla Tesoreria centrale per l'accreditamento al suddetto conto corrente del Fondo.

     Gli elenchi esplicativi di cui al terzo comma costituiscono la base per gli accreditamenti delle singole somme ai conti dei rispettivi debitori al nome dei quali furono pagate.

     I contributi al Fondo dovuti dai Comuni per i rispettivi segretari comunali debbono essere versati alla Sezione di tesoreria provinciale a termini dell'art. 20 del testo unico.

 

          Art. 52. Titoli per procedimenti esecutivi nei casi di morosità dei Comuni.

     Nei procedimenti esecutivi a carico degli esattori delle imposte dirette, per i Comuni che risultino morosi verso il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, quando trattisi dei contributi stabiliti nell'art. 18 del testo unico, il titolo base dell'ordine di ritenuta e dell'ingiunzione al pagamento, a norma dell'art. 31 del testo stesso, è il ruolo passato in riscossione; ove invece si tratti di quote di stipendio del segretario comunale per ammortamento di prestiti, di titolo è costituito dalla nota di liquidazione della somma dovuta, appositamente inviata all'intendente di finanza dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato, con dichiarazione di conformità alle risultanze del conto in suo possesso.

 

          Art. 53. Atti d'ingiunzione resi esecutivi dal pretore di Roma.

     Agli effetti della procedura coattiva prevista nell'art. 45 del testo unico, gli atti di ingiunzione sono emessi dal capo dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e resi esecutivi dal pretore di Roma.

     Lo stesso Ispettorato generale provvede al ricupero delle tasse di bollo e dei diritti spettanti agli incaricati della notifica delle ingiunzioni e degli atti esecutivi e ne cura il versamento al competente ufficio finanziario di Roma.

 

          Art. 54. Domande per rimborso di somme indebitamente versate al Fondo.

     Le domande per il rimborso di somme indebitamente percette o trattenute dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato debbono essere prodotte all'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti della Stato, debitamente motivate e documentate.

     Per comprovare la qualità di eredi o di altri aventi causa debbono essere prodotti i documenti prescritti nel regolamento per l'amministrazione dei patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

     Qualora detti documenti siano stati già esibiti ad altra Amministrazione della Stato, basterà un certificato dell'Amministrazione che ti ha ricevuti, la quale ne dichiari la presentazione e la regolarità e ne riporti gli elementi essenziali. Nell'ipotesi che tali documenti siano stati uniti a corredo di un ordinativo di pagamento, nel certificato devono essere indicati il capitato di bilancio, il numero e la data dell'ordinativo.

 

          Art. 55. Ordinativi di pagamento perenti.

     Gli ordinativi di pagamento emessi dall'Ispettorato generate per il credito ai dipendenti dello Stato, rimasti perenti agli effetti amministrativi alla fine dell'esercizio finanziario successivo a quello della emissione, sono restituiti dalla Tesoreria centrate e dalle Sezioni di tesoreria provinciale all'Ispettorato stesso, che li discarica dagli impegni, riacquistando la disponibilità del relativo importo e iscrive le corrispondenti partite al conto creditori e debitori diversi.

     Il pagamento a favore degli aventi diritto delle somme iscritte al detto conto viene effettuato in seguito a domanda degli interessati, fino a quando non sia decorso il termine per la prescrizione.

 

          Art. 56. Gestione dei titoli di proprietà del Fondo.

     I titoli di proprietà del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono affidati in custodia all'incaricato del servizio delle riscossioni, che tiene all'uopo il registro di consistenza sotto il controllo della Ragioneria centrale dell'Ispettorato generale, la quale esercita anche la vigilanza sulle riscossioni di interessi e di capitali, rimborsabili per ammortamento o sorteggio.

 

Titolo III

DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E DEI SALARI DEGLI IMPIEGATI

E DEI SALARIATI NON DIPENDENTI DALLO STATO

 

          Art. 57. Certificati dimostrativi dello stipendio e del salario.

     Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni indicate nell'articolo 1 del testo unico e non contemplati nel titolo II del testo medesimo, che intendono contrarre un prestito verso cessione di quote dello stipendio o del salario devono presentare all'ente mutuante una dichiarazione circa lo stipendio o il salario che percepiscono, nella quale siano indicati gli elementi prescritti nell'art. 14 del presente regolamento.

     Detta dichiarazione è rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende.

 

          Art. 58. Conto del residuo debito per cessione preesistente.

     Gli impiegati e i salariati di cui all'articolo precedente che hanno una cessione in corso e intendono contrarre un nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario con un istituto diverso devono chiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito, che dovrà essere estinto con la nuova cessione.

     Il precedente cessionario è tenuto a rilasciare il conto entro dieci giorni dalla richiesta.

     Il cedente, se trova il conto regolare, dichiara di accettarlo ed autorizza il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito computando gli interessi fino a tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento.

     Se l'impiegato o il salariato ha in corso una cessione di quote dello stipendio o del salario, l'Amministrazione dalla quale dipende non può riconoscere e dare corso ad una cessione nuova se non le viene fornita la prova della avvenuta estinzione del debito per la cessione precedente.

 

          Art. 59. Obblighi dell'Amministrazione terza debitrice ceduta.

     La notificazione della cessione costituisce l'Amministrazione dalla quale il cedente dipende terza debitrice ceduta, ai sensi della legge civile, per le quote di stipendio o di salario ceduta.

     Nel caso in cui l'impiegato o il salariato debitore passi alla dipendenza di una delle altre Amministrazioni contemplate dall'art. 1 del testo unico, quella che aveva l'obbligo di curare l'esecuzione della cessione, e sia consapevole di detto passaggio, comunica, per mezzo di lettera raccomandata, all'altra Amministrazione, ai fini della prosecuzione della ritenuta mensile, i dati originari concernenti la cessione medesima, nonchè il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti fatti al cessionario.

 

          Art. 60. Calcolo delle quote cedute - Casi di riduzione degli emolumenti.

     Le quote mensili dello stipendio o del salario di cui si vuol fare la cessione devono essere indicate per importo costante ed in unità di lire.

     Nel caso di riduzione dello stipendio o del salario gravato di cessione che obblighi a ridurre le quote mensili da trattenere per detta cessione, tali quote si determinano trascurando le frazioni di lire.

 

          Art. 61. Obblighi nei casi di riduzione, sospensione, o cessazione degli emolumenti.

     Per gli effetti dell'art. 43 del testo unico richiamato nell'art. 55 del testo medesimo, l'Amministrazione che provvede al pagamento della stipendio o del salario gravato di cessione deve dare immediata notizia all'istituto cessionario ovvero all'istituto assicuratore od al fideiussore che si sia surrogato al cessionario, di ogni fatto che determini riduzione, sospensione o cessazione del versamento della quota ceduta, indicando in quest'ultimo caso se si faccia luogo a trattamento di quiescenza.

     Ove il cedente cessi dal servizio con diritto a trattamento continuativo di quiescenza, l'ufficio da cui il cedente dipendeva comunicherà in tempo utile, anche ai fini degli obblighi di terza debitore ceduto, all'ufficio tenuto alla liquidazione della pensione, ovvero all'istituto di previdenza o di assicurazione, le notizie ed i dati necessari affinchè si possa disporre per l'esecuzione, fin dall'inizio, delle ulteriori ritenute sull'assegno continuativo di quiescenza.

     Nel caso di cui al terzo comma dell'art. 43 del testo unico, l'Amministrazione dalla quale dipendeva il cedente, ovvero l'istituto di previdenza o di assicurazione, prima di pagare l'indennità o il capitale assicurato dovuto, deve attendere che l'istituto cessionario, ovvero l'istituto assicuratore o il fideiussore che si sia surrogato al cessionario, indichi la somma da trattenersi sull'indennità o sul capitale assicurato fino alla concorrenza del residuo debito per cessione.

 

          Art. 62. Facoltà del cessionario di compiere atti in sostituzione del cedente e di esercitare diritti sul Fondo indennità impiegati.

     Il cessionario di quote di stipendio o di salario ha facoltà di compiere in sostituzione dell'impiegato o del salariato debitore gli atti necessari per la liquidazione dell'assegno di quiescenza ed altre indennità, ove il debitore non provveda entro un termine fissatogli con apposita diffida.

     Il cessionario può far valere, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, i suoi diritti sul pagamento dell'indennità o parte dell'indennità che si effettui direttamente al cedente dal Fondo per le indennità agli impiegati istituito col detto decreto, nel caso che la risoluzione del rapporto d'impiego avvenga prima che sia estinta la cessione.

 

          Art. 63. Somma cedibile da parte di determinati personali non aventi assegni fissi e continuativi.

     Per le cessioni consentite ai sensi dell'art. 57 del testo unico dai ferrovieri dipendenti dallo Stato e dagli operai dello Stato che non godono di un assegno fisso e continuativo, fermi restando i requisiti della stabilità nel rapporto d'impiego a di lavoro e del diritto al trattamento di quiescenza, la somma cedibile sugli stipendi o sui salari è ragguagliata al prodotto dello stipendio o del salario giornaliero che si percepisce al tempo della domanda del prestito moltiplicato per il numero delle giornate lavorative di un anno.

 

          Art. 64. Notificazione di atti riguardanti i personali di cui all'articolo precedente.

     Gli atti di cessione di cui all'articolo precedente nonchè i sequestri ed i pignoramenti a carico dei ferrovieri e operai dello Stato ivi indicati devono essere notificati, a mezzo di ufficiale giudiziario, ai capi di ufficio o stabilimento dai quali i ferrovieri e gli operai dipendono.

     Dei provvedimenti adottati i detti capi di ufficio o stabilimenti devono informare l'Amministrazione centrale competente.

 

Titolo IV

DELLA DELEGA A PAGARE, SOPRA STIPENDI, SALARI E PENSIONI, LE PIGIONI E LE QUOTE DI PREZZO DI ALLOGGI POPOLARI ED ECONOMICI, NONCHÈ LE QUOTE PER SOTTOSCRIZIONI A PRESTITI NAZIONALI

 

          Art. 65. Notificazione delle deleghe.

     Le notificazioni all'Ispettorato generale per il credito, ai dipendenti della Stato delle deleghe previste negli articoli 59 e 65 del testo unico, possono essere fatte anche a mezzo di lettera raccomandata e devono essere accompagnate dalla dichiarazione relativa allo stipendio o al salario del delegante, rilasciata dall'ufficio competente a norma dell'art. 14.

 

Titolo V

DEL CONCORSO DI VINCOLI SUGLI STIPENDI, SUI SALARI SULLE PENSIONI

 

          Art. 66. Assenso per superare il prescritto limite nel concorso di cessione e delegazione.

     Perchè possa essere superato il limite della metà dello stipendio, del salario a della pensione a termini dell'art. 70 del testo unico, l'interessato deve produrre, con gli altri documenti, un'apposita dichiarazione di assenso del capo dell'Amministrazione centrale dal quale dipende per la riscossione dello stipendio, del salario a della pensione.

 

Disposizioni generali e transitorie

 

          Art. 67. Fascicolo personale per ogni dipendente statale con emolumenti colpiti da vincoli.

     Per ogni impiegato o salariato dipendente da Amministrazione dello Stato, in confronto del quale siano intervenuti atti di sequestro o di pignoramento, di cessione o di delegazione a pagamento sopra lo stipendio o il salario, l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato forma un fascicolo personale, ove raccoglie e tiene in evidenza tutti gli atti suddetti. Di ogni fascicolo si prende nota in apposita rubrica e in uno schedario.

     Gli atti notificati giudizialmente sono, inoltre, annotati in uno speciale repertorio.

 

          Art. 68. Uffici tenuti ai conti delle quote di emolumenti vincolati.

     Gli uffici che ordinano il pagamento degli stipendi, dei salari o delle pensioni e quelli che provvedono alla esecuzione del pagamento devono tenere in evidenza, in apposito registro, i conti dei sequestri, dei pignoramenti, delle cessioni e delle delegazioni.

 

          Art. 69. Trasmissione degli estratti-conto nei casi di trasferimento dei debitori.

     Nel caso di cambiamento di ufficio o di residenza di un impiegato o di un salariato ovvero di cambiamento di residenza di un pensionato, l'ufficio che fino a quel momento ha provveduto al pagamento dello stipendio, del salario o della pensione sottoposti ad alcuno dei vincoli consentiti dalla legge deve trasmettere l'estratto del conto a quello che dovrà provvedere in seguito.

     Qualora l'impiegato, il salariato o il pensionato dello Stato sia pagato con ruolo di spesa fissa, l'Ufficio provinciale del tesoro, presso il quale trovasi iscritta la relativa partita deve trasmettere, con l'estratto del conto di cui al comma precedente, anche la copia autentica del conto corrente di spesa fissa.

 

          Art. 70. Condizioni per il rimborso di contributi versati al Fondo.

     Il rimborso dei contributi previsto nell'art. 74 del testo unico, quando sia dovuto ad un dipendente da Amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo o da uno degli enti indicati nell'art. 9 del testo medesimo, viene effettuato in base allo stato del servizio e dello stipendio o del salario percepito dall'impiegato o dal salariato, rilasciato dall'Amministrazione che lo aveva alle proprie dipendenze.

     Per i segretari comunali e per i dipendenti da istituti governativi di istruzione di cui all'art. 10 dei testo unico, la prova dell'avvenuto versamento dei contributi al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è a carico dei suddetti o dei loro eredi. In mancanza di tale prova l'Amministrazione del Fondo determina la somma da rimborsare in base alle risultanze delle proprie scritture.

 

          Art. 71. Divieto di fornire a terzi notizie riguardanti atti di cessione.

     L'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e gli uffici che intervengono nella esecuzione degli atti di cessione di stipendi o di salari non possono fornire notizie riguardanti gli atti medesimi a qualsiasi persona od istituto, all'infuori del cedente o del cessionario, anche se investiti di speciale rappresentanza.

     Qualsiasi notizia o comunicazione deve essere data per iscritto al cedente o alla sede centrale dell'istituto cessionario, in conformità alle risultanze degli atti.