§ 77.5.1a - Legge 2 ottobre 1942, n. 1251.
Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 8 gennaio 1942-XX, n. 5, concernente la costituzione di una gestione speciale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:02/10/1942
Numero:1251

§ 77.5.1a - Legge 2 ottobre 1942, n. 1251. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 8 gennaio 1942-XX, n. 5, concernente la costituzione di una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego.

(G.U. 5 novembre 1942, n. 262).

 

 

     E' convertito in legge il regio decreto-legge 8 gennaio 1942-XX, n. 5, concernente la costituzione di una gestione speciale degli accantonamenti dei fondi per le indennità dovute dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione del rapporto d'impiego, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 3, comma secondo, lettera b), alle parole: in caso di morte, sono aggiunte le parole: o di invalidità permanente in caso di licenziamento, ed alla parola: avvenuta, è sostituita la parola: avvenute.

     Allo stesso art. 3, comma ultimo, le parole: Il saggio d'interesse di cui alla lettera a) e le norme, sono sostituite con le seguenti: I poteri del comitato di cui al comma primo, il saggio d'interesse di cui alla lettera a) e le altre norme.

     Allo stesso art. 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma: L'impiegato al quale viene liquidata l'indennità di legge, essendo mantenuto in servizio, conserva, per i successivi aumenti di stipendio, i diritti derivanti dalla sua anzianità iniziale, e il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere ai relativi versamenti al fondo in conformità dell'art. 1.

     All'art. 4, comma primo, lettera b), dopo le parole: come beneficiari, sono inserite le seguenti: per la parte afferente all'indennità di licenziamento e all'integrazione di cui all'art. 3, n. 2 b).

     Allo stesso art. 4, comma primo, lettera d), alle parole: nel caso di morte dell'impiegato, sono sostituite le seguenti: nei casi previsti alla lettera b) del secondo comma dell'art. 3.

     Allo stesso art. 4, il comma secondo è così modificato: Per le prestazioni di cui alle lettere c) e d) la determinazione dei premi e delle riserve matematiche deve essere fatta separatamente da quella per le altre forme di previdenza.

     All'art. 5, comma primo, sono soppresse le parole: obbligatoria o contrattuale.

     Allo stesso art. 5, comma terzo, dopo le parole: datore di lavoro, inserite le seguenti: in unica soluzione o a scelta dell'ente stesso.

     Allo stesso art. 5, comma quarto, le parole: su autorizzazione del ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, sono sostituite con le seguenti: con obbligo di darne comunicazione al ministero delle finanze.

     Allo stesso art. 5, è aggiunto il seguente quinto comma: La suddetta rateazione è consentita anche per i maggiori versamenti di cui al terzo comma dell'art. 8.

     All'art. 6, comma primo, le parole: nel caso di morte, sono sostituite con le seguenti: nei casi previsti alla lettera b) del secondo comma dell'art. 3.

     Allo stesso art. 6, comma secondo, in fine, sono aggiunte le parole: e debbono garantire agli aventi diritto, nel caso di morte dell'impiegato, oltre le prestazioni per la risoluzione del rapporto d'impiego, anche l'indennità integrativa di cui alla lettera b) dell'art. 3.

     Allo stesso art. 6, dopo il comma terzo, è aggiunto il seguente: Le domande di esonero dall'obbligo dei versamenti di cui al predetto art. 2, possono essere presentate, oltre che dai singoli datori di lavoro, dalle associazioni sindacali, che li rappresentano, nell'interesse delle rispettive categorie.

     Allo stesso art. 6, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente: Per i casi di morte che si verifichino nelle more dell'esame delle domande di esonero l'indennità integrativa di cui all'art. 3 è a carico del fondo, salvo il diritto di rivalsa del fondo verso gli obbligati.

     All'art. 9, comma secondo, le parole: Alla fine dell'anno poi, insieme al conguaglio di cui al secondo comma dell'art. 2, saranno effettuati, sono modificate come segue: Alla fine dell'anno, insieme al conguaglio di cui al secondo comma dell'art. 2, saranno poi effettuati.

     All'art. 13 è sostituito il seguente: Nel caso di risoluzione immediata del rapporto di impiego per cause dovute a colpa dell'impiegato, le quali non consentano la prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto e non sussista diritto all'indennità, ed in caso di risoluzione per dimissioni che non comporti diritto all'indennità, il fondo, qualora non sussista controversia in materia, rimborserà al datore di lavoro, in sede di conguaglio annuale, i versamenti effettuati per detto impiegato e gli interessi maturati.

     All'art. 15, il comma secondo è sostituito col seguente: In applicazione di questo principio gli accantonamenti debbono essere commisurati alle retribuzioni ed i versamenti saranno portati in diminuzione dei redditi aziendali.

     Allo stesso art. 15, comma terzo, dopo le parole: l'imposta di ricchezza mobile, sono aggiunte le parole: categoria C 2.

     Allo stesso art. 15, dopo il comma terzo, è inserito il seguente: Anche l'interesse annuo spettante ai datori di lavoro, previsto nel secondo comma, n. 2 a, dell'art. 3, è esente da ogni e qualsiasi imposta.

     Allo stesso art. 15, l'ultimo comma è sostituito col seguente: La tassa di assicurazione relativa alle polizze stipulate ai sensi degli art. 4 e 5 è dovuta soltanto sulla parte del premio che ecceda quello afferente alle indennità di cui al primo comma dell'art. 2 ed alla lettera b) dell'art. 3.

     All'art. 16, comma primo, alle parole: al pagamento dei versamenti, sono sostituite le altre: ai versamenti.

     Allo stesso art. 16, in fine, sono aggiunti i seguenti comma: L'istituto gestore del fondo è tenuto a pagare in proprio al datore di lavoro o, in caso di morte dell'impiegato, agli aventi diritto, gli interessi di mora in ragione del 7 per cento sulle somme versate dal fondo oltre i termini di cui agli art. 9, 10 e 11.

     La stessa misura d'interesse sarà dovuta dal datore di lavoro all'impiegato, in caso di ulteriore ritardo nella liquidazione della indennità.

     Dopo l'art. 17, è aggiunto il seguente:

     Art. 18. Il governo del Re è autorizzato a coordinare, con regio decreto, le disposizioni del regio decreto-legge 8 gennaio 1942-XX, n. 5, con le disposizioni del codice civile nel testo approvato con regio decreto 16 marzo 1942-XX, n. 262.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.