§ 80.5.97 – D.P.R. 18 luglio 1949, n. 688.
Approvazione del regolamento della Cassa integrativa della previdenza per il personale telefonico statale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:18/07/1949
Numero:688


Sommario
Articolo unico.      E' approvato nel testo allegato, firmato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, il regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale [...]
Art. 1.      La Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, istituita dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, [...]
Art. 2.      Ai fini del presente regolamento si intende per "personale telefonico statale" il personale che è stato assunto in servizio dall'Azienda di Stato per i servizi [...]
Art. 3.      La Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, ha personalità giuridica e sede in Roma, presso il Ministero delle poste e delle [...]
Art. 4.      La Cassa è amministrata da un Comitato composto come segue
Art. 5.      Il Comitato si riunisce ordinariamente una volta ogni mese e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario
Art. 6.      Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza di almeno quattro dei suoi componenti fra i quali il presidente, o chi ne fa le veci; in caso di [...]
Art. 7.      Di ogni adunanza del Comitato, il segretario deve redigere il processo verbale da sottoporre all'approvazione del Comitato medesimo, nella adunanza immediatamente [...]
Art. 8.      Il presidente del Comitato ha la rappresentanza legale della Cassa
Art. 9.      La gestione della Cassa è soggetta al riscontro di un Collegio di revisori composto di tre membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero del tesoro (Ragioneria [...]
Art. 10.      Le entrate del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento sono costituite
Art. 11.      Le somme spettanti al Fondo, previsto dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, e dall'art. 1 del presente [...]
Art. 12.      Il pagamento degli assegni integrativi, delle indennità di buona uscita, dei sussidi straordinari e delle spese di gestione della Cassa, è disposto con appositi [...]
Art. 13.      Le entrate di cui al precedente art. 10 detratte le spese di gestione, sono destinate
Art. 14.      La gestione annuale della Cassa comincia il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo
Art. 15.      La liquidazione degli assegni integrativi di carattere continuativo spetta al personale telefonico che all'atto del collocamento a riposo conti almeno un periodo [...]
Art. 16.      Qualora il periodo di servizio risulti inferiore a quello indicato nel primo comma del precedente articolo, è concesso un assegno integrativo una volta tanto
Art. 17.      Gli assegni di integrazione previsti dal presente regolamento spettano anche alla vedova ed agli orfani, in favore dei quali è ammesso il trattamento di riversibilità ai [...]
Art. 18.      Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato, sarebbe spettata la liquidazione della pensione privilegiata, diretta o di [...]
Art. 19.      Gli assegni integrativi, limitatamente a quelli di carattere continuativo, competono anche al personale già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore del [...]
Art. 20.      Gli assegni integrativi continuativi sono soggetti a revisione in rapporto alle variazioni in più o in meno che possono aver luogo in forza di legge a favore dei [...]
Art. 21.      Agli effetti della liquidazione degli assegni integrativi si considerano i servizi resi presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualificadi personale "a [...]
Art. 22.      Per il personale telefonico che aveva prestato servizio alle dipendenze della Direzione generale dei servizi elettrici, cessata il 1° luglio 1925, e che successivamente [...]
Art. 23.      I servizi non di ruolo resi con qualsiasi qualifica presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici anteriormente all'assunzione nella categoria di personale "a [...]
Art. 24.      La Cassa liquida a favore del personale telefonico statale cessato dal rapporto di impiego dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello [...]
Art. 25.      Per ottenere la liquidazione degli assegni integrativi e della indennità di buona uscita l'interessato deve presentare domanda alla Segreteria del comitato di [...]
Art. 26.      I sussidi straordinari di cui all'art. 1, comma secondo, del presente regolamento, possono essere corrisposti, nei limiti della somma globale prevista dal comma [...]
Art. 27.      I sussidi straordinari in favore del personale indicato nell'articolo precedente possono concedersi su domanda degli interessati nei seguenti casi
Art. 28.      Il contributo previsto dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, a carico dei dipendenti dell'Azienda di Stato per i [...]
Art. 29.      Per il personale telefonico collocato a riposo ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 12 luglio 1949, n. 386, nel computo del [...]
Art. 30.      Il presente regolamento, in quanto non sia diversamente disposto dai singoli articoli, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua [...]
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 


§ 80.5.97 – D.P.R. 18 luglio 1949, n. 688.

Approvazione del regolamento della Cassa integrativa della previdenza per il personale telefonico statale.

(G.U. 5 ottobre 1949, n. 229).

 

     Articolo unico.

     E' approvato nel testo allegato, firmato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, il regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, istituita dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, per la gestione di un fondo speciale destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del suddetto personale.

 

 

Regolamento della Cassa integrativa di previdenza

per il personale telefonico statale

 

          Art. 1.

     La Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, istituita dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sotto la vigilanza del Ministro, ha lo scopo di integrare, a mezzo di uno speciale fondo, il trattamento di quiescenza previsto per il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dal primo e dal secondo capoverso dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 13 marzo 1926, n. 562.

     La Cassa ha inoltre lo scopo di concedere una indennità di buona uscita al personale suddetto.

     La Cassa stessa ha infine facoltà di accordare sussidi straordinari a favore del personale telefonico della cessata Direzione generale dei servizi elettrici, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134. Tale facoltà è subordinata alla disponibilità di fondi che sussisterà dopo che siasi provveduto alla integrazione del trattamento di quiescenza ed alla concessione dell'indennità di buona uscita.

 

          Art. 2.

     Ai fini del presente regolamento si intende per "personale telefonico statale" il personale che è stato assunto in servizio dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dal 1° luglio 1925 al 31 maggio 1948 e che a quest'ultima data rivestiva la qualifica di personale "a stipendio" oppure "a paga giornaliera", oppure "del quadro speciale".

 

          Art. 3.

     La Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, ha personalità giuridica e sede in Roma, presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici).

 

          Art. 4.

     La Cassa è amministrata da un Comitato composto come segue:

     un magistrato del Consiglio di Stato, di qualifica non inferiore a consigliere, con funzioni di presidente;

     un rappresentante del Ministero del tesoro;

     un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici);

     un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     il capo della ragioneria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

     tre rappresentanti del personale telefonico, eletti dal personale stesso secondo le norme contenute negli articoli da 31 a 48 del presente regolamento;

     un funzionario statale esperto in discipline attuariali;

     un pensionato scelto dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni tra coloro che fruiscono di trattamento di quiescenza a carico della Cassa [1] .

     I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Essi restano in carica tre anni e possono essere confermati.

     Il funzionario esperto in discipline attuariali potrà, inoltre, essere incaricato, ogni qualvolta si renda necessario, di compiere studi di carattere tecnico.

     La segreteria del Comitato è retta da un capo ufficio di categoria direttiva, coadiuvato da tre impiegati scelti tra il personale del ruolo amministrativo contabile dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, da comandare ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134.

 

          Art. 5.

     Il Comitato si riunisce ordinariamente una volta ogni mese e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario.

     Esso ha i seguenti compiti:

     a) assicurarsi della regolarità delle entrate;

     b) deliberare sulla liquidazione degli assegni di integrazione delle indennità di buona uscita e dei sussidi straordinari ai sensi del presente regolamento;

     c) autorizzare le spese previste dal bilancio preventivo della Cassa;

     d) provvedere in generale, su tutto quanto riflette il funzionamento della Cassa e lo svolgimento delle relative operazioni amministrative e contabili.

 

          Art. 6.

     Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza di almeno quattro dei suoi componenti fra i quali il presidente, o chi ne fa le veci; in caso di assenza o impedimento, uno almeno dei tre rappresentanti dei Ministeri indicati dall'art. 4 ed uno dei rappresentanti del personale.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     Le deliberazioni del Comitato hanno carattere definitivo.

 

          Art. 7.

     Di ogni adunanza del Comitato, il segretario deve redigere il processo verbale da sottoporre all'approvazione del Comitato medesimo, nella adunanza immediatamente successiva.

 

          Art. 8.

     Il presidente del Comitato ha la rappresentanza legale della Cassa.

     Nei casi di urgenza il presidente può disporre il pagamento di somme per sussidi o in acconto delle indennità di buona uscita e degli assegni integrativi, fino al limite dei quattro quinti (4/5) della somma presumibilmente dovuta.

     Le deliberazioni di urgenza debbono essere sottoposte alla approvazione del Comitato nella sua prima riunione successiva alla data delle deliberazioni stesse.

     Il presidente ha facoltà di autorizzare le spese con carattere urgente strettamente connesse al funzionamento della Cassa, di cui all'art. 14 del presente regolamento.

     In caso di assenza od impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici), in seno al Comitato.

 

          Art. 9.

     La gestione della Cassa è soggetta al riscontro di un Collegio di revisori composto di tre membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) con funzioni di presidente, uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed uno in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, su designazione delle Amministrazioni interessate [2] .

     I revisori provvedono al riscontro amministrativo e contabile della gestione della Cassa e riferiscono sul preventivo e sul consuntivo, con apposite relazioni. Essi partecipano alle riunioni del Comitato ed esercitano il loro mandato sia collegialmente che individualmente.

     I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

 

          Art. 10.

     Le entrate del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento sono costituite:

     a) dalle somme già destinate all'Unione Pubblicità Italiana (U.P.I.) ai sensi dell'articolo unico del regio decreto 17 novembre 1938, n. 1970, e del decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, del 20 aprile 1939, non corrisposte alla detta Unione Pubblicità Italiana, per avvenute transazioni fra le Società telefoniche concessionarie di zona dell'Unione stessa, sempre che dette somme non siano acquisite al bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

     b) dalle entrate corrispondenti al 60% della aliquota della sopratassa applicata, dal 15 aprile 1945, per ciascuna unità di conversazione interurbana od internazionale, ai sensi dell'art. 8, comma secondo e terzo del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247, nonché delle percentuali di aliquote che successivamente sono state applicate in virtù di nuove disposizioni che hanno aumentato le tariffe delle comunicazioni interurbane ed internazionali, con le quali tariffe la sopratassa suddetta è collegata;

     c) dagli utili netti che procurerà la vendita e la distribuzione dell'elenco generale telefonico di tutti gli abbonati d'Italia e di guide generali e di estratti, supplementi, notiziari e bollettini, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134;

     d) dal contributo a carico del personale telefonico di cui al precedente art. 2, previsto dall'art. 4 del citato decreto legislativo n. 134, secondo la misura stabilita dall'art. 28 del presente regolamento;

     e) dai contributi di riscatto a carico del personale di cui all'articolo 23 del presente regolamento;

     f) da altri proventi eventuali;

     g) dagli interessi accreditati al fondo dal servizio dei conti correnti postali, e da qualsiasi altro utile derivante da investimenti delle entrate di cui al presente articolo.

 

          Art. 11.

     Le somme spettanti al Fondo, previsto dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, e dall'art. 1 del presente regolamento, sono versate in conto corrente postale, secondo modalità stabilite d'accordo fra il Comitato di amministra zione della Cassa integrativa e l'Amministrazione delle poste.

     Con deliberazione del Comitato di amministrazione, approvata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, le somme costituenti la copertura della riserva matematica possono essere investite in buoni postali fruttiferi o in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti, la Banca d'Italia ed altri Istituti di credito di notoria solidità.

     Le stesse somme, per una quota non superiore al trenta per cento di esse, possono essere investite in beni immobili, con deliberazione del Comitato di amministrazione da sottoporre all'approvazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro [3].

 

          Art. 12.

     Il pagamento degli assegni integrativi, delle indennità di buona uscita, dei sussidi straordinari e delle spese di gestione della Cassa, è disposto con appositi ordinativi firmati dal presidente o da chi ne fa le veci e dal capo della Segreteria del comitato.

 

          Art. 13.

     Le entrate di cui al precedente art. 10 detratte le spese di gestione, sono destinate:

     1) alla graduale copertura della riserva matematica. Questa è calcolata in funzione degli assegni integrativi e delle indennità di buona uscita, da concedersi al personale telefonico statale;

     2) alla liquidazione degli assegni integrativi del trattamento di quiescenza per il personale telefonico statale. Tali assegni integrativi, cumulati con il predetto trattamento di quiescenza, non possono, comunque, costituire un trattamento superiore a quello dovuto, a parità di anzianità di servizio o di stipendio o paga, ad analoghe categorie di dipendenti civili dello Stato;

     3) alla concessione di indennità di buona uscita a favore del personale telefonico statale, in misura tale che, cumulata con quella già eventualmente concessa, non risulti superiore alla indennità spettante ad analoghe categorie di impiegati dello Stato, tenuto conto dell'anzianità di servizio alla data di cessazione del rapporto di impiego;

     4) alla concessione dei sussidi straordinari previsti dall'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134.

 

          Art. 14.

     La gestione annuale della Cassa comincia il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

     Entro il mese di maggio di ogni anno è compilato, a cura della Segreteria del comitato, il bilancio preventivo. Tale bilancio è esaminato dal Comitato e dopo la deliberazione di questo è presentato al Ministro per le poste e le telecomunicazioni per l'approvazione.

     All'entrata del bilancio sono iscritti, in distinti capitoli, gli importi previsti secondo le voci elencate nell'art. 10 del presente regolamento.

     All'uscita sono inscritte, in distinti capitoli, le somme occorrenti per le liquidazioni previste dal presente regolamento e per le spese strettamente connesse col funzionamento della Cassa e che per la loro natura non possono gravare sul bilancio per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

     Il bilancio consuntivo è redatto a cura della Segreteria del comitato, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio. Esso è sottoposto all'esame del Comitato e, dopo la deliberazione di questo, è presentato al Ministro per le poste e le telecomunicazioni per l'approvazione.

     Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni [4].

 

          Art. 15.

     La liquidazione degli assegni integrativi di carattere continuativo spetta al personale telefonico che all'atto del collocamento a riposo conti almeno un periodo complessivo di servizio di diciannove anni, sei mesi e un giorno.

     La relativa liquidazione è effettuata secondo le modalità indicate nei commi seguenti.

     Viene calcolato l'ammontare della pensione che, in base alle disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70, e successive aggiunte e modificazioni, ed alle disposizioni relative agli assegni di caroviveri, spetterebbe al personale telefonico considerato nel presente regolamento, come se le disposizioni sopracitate fossero applicabili al personale stesso.

     Si deduce dal suddetto ammontare:

     1) per il personale dell'ex tabella A provvisto di polizza di assicurazione contratta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'importo della rendita annua corrispondente al capitale garantito dalla polizza. La rendita è calcolata secondo le tabelle in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

     2) per il personale dell'ex tabella B o dell'ex quadro speciale inscritto al "Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia" costituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 7 della legge 30 settembre 1920, n. 1405, l'importo del trattamento complessivo dovuto o liquidato dal citato Istituto;

     3) per il personale di cui al n. 2 che non abbia raggiunto i limiti per il diritto alla pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ma abbia ottenuto soltanto la liquidazione dell'indennità una volta tanto, a norma dell'art. 18 del regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, l'importo della rendita annua, corrispondente alla suddetta indennità calcolata secondo le tabelle in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

     4) per il personale proveniente dai ruoli della Direzione generale dei servizi elettrici riassunto dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dopo di essere stato collocato a riposo, con diritto a pensione a carico dello Stato, ai sensi del regio decreto-legge 25 settembr e 1924, n. 1460, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2210 e successive modificazioni e aggiunte, e dell'art. 6 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 36, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, oltre quanto previsto ai punti 1 e 2 l'importo della pensione in godimento e del relativo caroviveri;

     5) per il personale di cui al precedente n. 4 il quale non ha maturato il diritto a pensione, ma solo quello all'indennità una volta tanto ai sensi del regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, e successive modificazioni e aggiunte, la rendita annua corrispondente all'importo della indennità predetta calcolata secondo le tabelle in uso presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     La differenza tra l'importo della pensione, con l'aggiunta degli assegni di caroviveri, calcolata secondo le norme del terzo comma del presente articolo e l'ammontare della rendita annua o del trattamento indicato in uno dei numeri 1, 2 o 3 di cui sopra, con l'eventuale aggiunta della pensione e del caroviveri ovvero della rendita annua, considerate nei numeri 4 o 5, costituisce il limite massimo dell'assegno integrativo che la Cassa può concedere.

 

          Art. 16.

     Qualora il periodo di servizio risulti inferiore a quello indicato nel primo comma del precedente articolo, è concesso un assegno integrativo una volta tanto.

     Per la sua determinazione si calcola la indennità una volta tanto in luogo di pensione che spetterebbe in base alle disposizioni relative agli impiegati statali.

     Dall'ammontare della predetta indennità si detrae:

     1) per il personale di cui al n. 1 del quarto comma del precedente art. 15, l'importo del capitale garantito dalla polizza;

     2) per il personale di cui al n. 2 del quarto comma del precedente art. 15 il capitale corrispondente al trattamento complessivo dovuto o liquidato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Detto valore capitale si calcola secondo le tabelle in uso presso il cennato Istituto;

     3) per il personale di cui al n. 3 del quarto comma del precedente art. 15, l'ammontare della indennità una volta tanto ivi indicata;

     4) per il personale di cui al n. 5 del quarto comma del precedente art. 15, l'ammontare della indennità una volta tanto ivi indicata.

     La differenza fra l'indennità una volta tanto, calcolata a norma del secondo comma del presente articolo e l'ammontare del capitale o dell'indennità di cui ai numeri 1, 2 e 3 di cui sopra, con l'eventuale aggiunta dell'indennità di cui al n. 4, costituisce il limite massimo dell'assegno integrativo una volta tanto che la Cassa può concedere.

 

          Art. 17.

     Gli assegni di integrazione previsti dal presente regolamento spettano anche alla vedova ed agli orfani, in favore dei quali è ammesso il trattamento di riversibilità ai sensi del testo unico delle leggi sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70, e successive aggiunte e modificazioni.

     Detti assegni sono liquidati con le norme degli articoli 15 e 16 del presente regolamento senza peraltro operare la detrazione prevista negli articoli medesimi nei casi in cui essa sia stata già fatta in precedenza sul corrispondente assegno integrativo diretto.

 

          Art. 18.

     Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato, sarebbe spettata la liquidazione della pensione privilegiata, diretta o di riversibilità, gli assegni integrativi previsti dal presente regolamento possono essere accordati fino alla concorrenza dell'ammontare di tale pensione, applicando le detrazioni previste dai precedenti articoli 15, 16 e 17, nonché quella del trattamento di infortunio eventualmente spettante.

 

          Art. 19.

     Gli assegni integrativi, limitatamente a quelli di carattere continuativo, competono anche al personale già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed eventualmente alla vedova ed agli orfani del personale stesso, aventi diritto al trattamento di riversibilità.

     Gli assegni predetti decorrono dalla data di cessazione dal servizio o di decesso del dipendente, ma comunque non da data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134.

     Per le liquidazioni di cui sopra si applicano le norme dei precedenti articoli 15, 16, 17 e 18, tenuto conto delle disposizioni e degli stipendi o paghe vigenti alla data del collocamento in quiescenza o del decesso del dipendente, salva l'applicazione della norma contenuta nell'art. 20.

 

          Art. 20.

     Gli assegni integrativi continuativi sono soggetti a revisione in rapporto alle variazioni in più o in meno che possono aver luogo in forza di legge a favore dei titolari di pensioni ordinarie a carico dello Stato.

 

          Art. 21.

     Agli effetti della liquidazione degli assegni integrativi si considerano i servizi resi presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualificadi personale "a stipendio" oppure "a paga giornaliera, o del quadro speciale", applicando per analogia le norme che regolano la valutazione dei servizi, ai fini di pensione, degli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 22.

     Per il personale telefonico che aveva prestato servizio alle dipendenze della Direzione generale dei servizi elettrici, cessata il 1° luglio 1925, e che successivamente alla pubblicazione del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è stato riassunto dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, i servizi utili a pensione, prestati alle dipendenze della predetta Direzione generale dei servizi elettrici, si considerano agli effetti della liquidazione degli assegni integrativi.

     Deve pure computarsi agli effetti predetti, il periodo di tempo eventualmente trascorso dal 1° luglio 1925 alla data di riassunzione nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alle dipendenze delle Società concessionarie di zona nella posizione di "comando".

 

          Art. 23.

     I servizi non di ruolo resi con qualsiasi qualifica presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici anteriormente all'assunzione nella categoria di personale "a stipendio" oppure "a paga giornaliera" oppure del "quadro speciale" sono computati ai fini della liquidazione degli assegni integrativi qualora siano stati riscattati dagli interessati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     I servizi di cui al precedente comma che non siano stati riscattati possono riscattarsi presso la Cassa integrativa di previdenza con le stesse norme e modalità vigenti per il riscatto dei servizi presso l'Istituto suddetto senza peraltro il limite massimo di dodici anni previsto dal relativo regolamento. In tal caso il contributo di riscatto viene versato alla Cassa predetta ed i servizi relativi sono computati agli effetti della liquidazione degli assegni integrativi.

 

          Art. 24.

     La Cassa liquida a favore del personale telefonico statale cessato dal rapporto di impiego dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, o ai suoi aventi diritto, una indennità di buona uscita secondo le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, ed in misura non superiore a quella prevista dalle norme medesime.

     Qualora al dipendente spetti o sia stata liquidata una indennità di buona uscita a carico di altri Enti o Cassa di previdenza, l'ammontare della indennità da liquidarsi, da parte della Cassa integrativa, di cui al presente regolamento, non potrà essere superiore alla differenza occorrente per raggiungere l'importo della buona uscita di cui al precedente comma.

 

          Art. 25.

     Per ottenere la liquidazione degli assegni integrativi e della indennità di buona uscita l'interessato deve presentare domanda alla Segreteria del comitato di amministrazione della Cassa, allegando:

     1) una copia del decreto di collocamento a riposo, o di dispensa, o di destituzione o di altro provvedimento che implichi cessazione del rapporto di impiego;

     2) una copia dello stato di servizio comprendente anche il periodo di servizio eventualmente prestato presso la Direzione generale dei servizi elettrici, cessata il 1° luglio 1925, e presso le Società telefoniche concessionarie di zona.

     La domanda deve essere presentata:

     a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, da coloro che a tale data siano già stati collocati in quiescenza;

     b) entro tre mesi dalla data della cessazione del rapporto d'impiego, da coloro per i quali detta cessazione si verifica dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

     Negli stessi termini di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, deve essere presentata la domanda dai superstiti che abbiano diritto agli assegni integrativi o alla indennità di buona uscita. Tuttavia il Comitato di amministrazione può, con motivata deliberazione, accogliere domande presentate dopo la scadenza dei termini stabiliti dal presente articolo, ma in tal caso gli assegni integrativi continuativi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

 

          Art. 26.

     I sussidi straordinari di cui all'art. 1, comma secondo, del presente regolamento, possono essere corrisposti, nei limiti della somma globale prevista dal comma seguente, al personale della cessata Direzione generale dei servizi elettrici e precisamente:

     a) a coloro che sono stati dispensati dal servizio dal regime fascista per motivi politici, prima e dopo il 1° luglio 1925;

     b) a coloro che dopo il 1° luglio 1925, non siano stati mantenuti in servizio, per qualsiasi ragione, alla cessazione del comando previsto dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2210, né dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, né dalle Società telefoniche concessionarie di zona, né siano stati assunti da altre Amministrazioni statali od Enti pubblici;

     c) a coloro che durante l'anno di comando siano stati dispensati dal servizio ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e art. 3 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 36, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

     La somma globale da destinare all'erogazione dei sussidi straordinari è determinata per ciascun esercizio, dal Comitato di amministrazione, in rapporto alla disponibilità del fondo, a norma dell'art. 1 del presente regolamento. Entro i limiti di detta somma globale, il Comitato stabilisce la misura dei singoli sussidi.

 

          Art. 27.

     I sussidi straordinari in favore del personale indicato nell'articolo precedente possono concedersi su domanda degli interessati nei seguenti casi:

     a) di eventi luttuosi nella famiglia;

     b) di malattie gravi;

     c) per altri motivi di necessità familiare, considerati meritevoli di soccorso da parte del Comitato.

     I sussidi straordinari possono anche concedersi ai superstiti del nucleo familiare degli ex dipendenti elencati nel precedente art. 26.

     La domanda di sussidio deve essere diretta alla Segreteria del comitato che provvede ai necessari accertamenti sulla attendibilità dei motivi addotti dal richiedente e dei documenti da essi esibiti, e sottopone poi la domanda stessa al Comitato di amministrazione, insieme con i documenti esibiti dal richiedente e con un rapporto nel quale sono esposti i risultati degli accertamenti eseguiti.

 

          Art. 28.

     Il contributo previsto dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, a carico dei dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è determinato in misura pari a quella delle ritenute in conto entrate tesoro e del contributo a favore dell'Opera di previdenza, dovuti dagli impiegati civili dello Stato, salvo detrazione dei contributi che il personale di categoria "a paga giornaliera" versa all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Il contributo è riscosso mediante ritenuta sugli stipendi ed è versato alla Cassa integrativa di cui al presente regolamento.

 

          Art. 29.

     Per il personale telefonico collocato a riposo ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 12 luglio 1949, n. 386, nel computo del trattamento statale di quiescenza da prendersi a base per la determinazione degli assegni integrativi a carico della Cassa, si tiene conto anche dell'aumento stabilito per il periodo di servizio utile a pensione, di cui alle predette disposizioni legislative, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione o dell'indennità per una sola volta.

 

          Art. 30.

     Il presente regolamento, in quanto non sia diversamente disposto dai singoli articoli, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

          Art. 31. [5]

     Per la elezione dei rappresentanti del personale telefonico, prevista dall'art. 4, è costituita, in occasione d'ogni elezione, una Commissione centrale elettorale composta di cinque membri nominati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni fra il personale in attività di servizio o a riposo iscritto alla Cassa integrativa.

     Almeno uno dei membri deve avere, od aver avuto, qualifica non inferiore ad ispettore generale, od equiparata. Il più elevato in grado, o, in caso di parità, il più anziano, esercita la funzione di presidente.

     Svolge le funzioni di segretario un funzionario avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe od equiparata.

     La Commissione centrale elettorale ha i compiti previsti dagli articoli che seguono e in genere tutti quelli necessari per lo svolgimento delle operazioni elettorali".

 

          Art. 32. [6]

     Sono elettori ed eleggibili i dipendenti in attività di servizio e in quiescenza assunti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici dal 1° luglio 1925 al 31 maggio 1948 e che a tale ultima data rivestivano la qualifica di personale "a stipendio" oppure "a paga giornaliera" oppure del "quadro speciale".

     Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che, al momento delle elezioni, sono sospesi dalla qualifica in seguito a procedimento disciplinare ovvero sono sospesi cautelarmente dal servizio.

 

          Art. 33. [7]

     Di coloro che, ai sensi del precedente articolo, sono elettori ed eleggibili la Commissione centrale elettorale redige un elenco generale e tanti estratti dell'elenco medesimo, quante sono le sedi di votazione. Nell'elenco e negli estratti, il personale è segnato in ordine alfabetico, con indicazione per ciascun nominativo, delle generalità, dell'ufficio cui è addetto, se in servizio, e del domicilio. L'elenco generale e gli estratti sono vidimati dal presidente e dai componenti la Commissione centrale elettorale.

 

          Art. 34. [8]

     Gli estratti degli elenchi, con congruo anticipo sulla data fissata per la elezione, sono pubblicati mediante affissione per sette giorni nell'albo degli uffici sede di votazione.

     Contro il contenuto degli estratti è ammesso ricorso da parte di chiunque si abbia interesse alla Commissione centrale elettorale, nel termine di cinque giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione, per omissione, per iscrizione non dovuta, o per duplicazione.

     La Commissione centrale elettorale decide nel termine di giorni cinque dalla presentazione del ricorso.

     La decisione è immediatamente comunicata al ricorrente.

     A seguito della decisione, la Commissione centrale elettorale provvede a modificare, se del caso, l'elenco generale e i relativi estratti.

 

          Art. 35. [9]

     Le organizzazioni del personale a carattere nazionale ed a rappresentanza unitaria possono presentare una lista di candidati composta di tre nominativi appartenenti, o che abbiano appartenuto, rispettivamente, uno alla carriera direttiva, uno alla carriera di concetto ed uno a quella esecutiva o ausiliaria.

     I candidati non possono essere compresi in più liste.

     Le liste suddette, corredate dalle dichiarazioni d'accettazione dei candidati, devono essere presentate alla Commissione centrale elettorale nel termine da questa fissato.

     Nei cinque giorni successivi a tale data, la Commissione centrale elettorale, accertata la sussistenza delle condizioni volute, dispone la pubblicazione delle liste mediante affissione per almeno sette giorni negli albi degli uffici sedi di votazione e ne cura la stampa sulle schede di votazione secondo l'ordine di presentazione.

 

          Art. 36. [10]

     La Commissione centrale elettorale, mediante avviso pubblicato negli albi degli uffici sedi della votazione, rende nota la data, l'orario e la sede in cui deve svolgersi la votazione stessa.

     La Commissione centrale elettorale provvede a comunicare i dati di cui sopra ai pensionati aventi diritto a voto, mediante lettera raccomandata inviata a domicilio.

     La pubblicazione e la comunicazione previste dai primi due comma del presente articolo devono essere effettuate almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni.

 

          Art. 37. [11]

     Le votazioni hanno luogo nelle sedi di Ispettorato e nelle sedi di Ufficio interurbano non sede di Ispettorato.

     Il personale delle stazioni amplificatrici e quello di altri organi non compresi tra gli uffici indicati al primo comma è aggregato al più vicino ufficio sede di seggio.

     La Commissione centrale elettorale ha peraltro la facoltà, nel caso di località notevolmente lontane dal più vicino seggio elettorale o per altri eccezionali motivi, di provvedere, in sedi non comprese in quelle indicate nel primo comma, all'istituzione di particolari seggi.

     Per gli uffici centrali, nonchè per gli uffici periferici con rilevante numero di elettori, la Commissione centrale elettorale ha la facoltà di provvedere alla istituzione di più seggi.

 

          Art. 38. [12]

     Presso ogni sede di votazione è costituito un seggio elettorale nominato dalla Commissione centrale elettorale e composto di tre persone aventi diritto a voto, una delle quali con funzioni di presidente e due con funzioni di scrutatori. Un dipendente dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici svolge le funzioni di segretario.

     A tutte le operazioni che si svolgono presso il seggio può assistere un rappresentante di ciascuna lista.

     I rappresentanti di lista possono far inserire a verbale succinte dichiarazioni.

 

          Art. 39. [13]

     I candidati inclusi nelle liste elettorali non possono far parte della Commissione centrale elettorale, nè dei seggi elettorali.

 

          Art. 40. [14]

     Il voto è personale, libero e segreto.

 

          Art. 41. [15]

     La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica.

     La scheda è consegnata dal presidente del seggio a ciascun elettore all'atto della votazione.

     L'elettore esprime il suo voto a favore di un candidato appartenente alla carriera direttiva, di uno appartenente alla carriera di concetto e di uno della carriera esecutiva o ausiliaria, indipendentemente dalla lista in cui i candidati stessi sono inclusi.

     Il voto è espresso mediante crocetta od altro segno tracciato accanto al nominativo dei candidati prescelti.

     Sono nulli i voti espressi a favore di più di un candidato della medesima carriera o gruppo di carriere; restano peraltro validi i voti espressi nelle medesime schede a favore di un solo candidato per ciascuna altra carriera o gruppo di carriere.

 

          Art. 42. [16]

     Durante le operazioni elettorali, l'esercizio del voto viene annotato sull'estratto dell'elenco degli elettori a margine di ciascun nominativo.

 

          Art. 43. [17]

     Delle operazioni di scrutinio, eseguite a cura dei componenti il seggio elettorale, è redatto apposito verbale, che viene inviato alla Commissione centrale elettorale insieme alle schede.

 

          Art. 44. [18]

     Si intendono eletti i tre candidati, rispettivamente della carriera direttiva, della carriera di concetto e di quella esecutiva o ausiliaria, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

     In caso di parità di voti tra appartenenti alla medesima carriera, prevale il candidato che riveste o abbia rivestito qualifica più elevata; a parità di qualifica è prescelto il candidato più anziano di età.

 

          Art. 45. [19]

     La Commissione centrale elettorale, previa decisione delle contestazioni, procede allo scrutinio generale della votazione sulla base dei verbali ricevuti dai seggi elettorali.

     A cura della medesima Commissione centrale, le risultanze degli scrutini parziali e di quello generale sono riportate in apposito verbale, e di esse dovrà essere data pubblica notizia a mezzo di avviso da affiggersi presso gli uffici nei quali si è svolta la votazione.

 

          Art. 46. [20]

     Entro tre giorni dall'affissione dell'avviso contenente i risultati delle elezioni, gli interessati possono ricorrere alla Commissione centrale elettorale che decide nei tre giorni successivi con pronuncia pubblicata nei modi in cui all'art. 34.

 

          Art. 47. [21]

     Divenuti definitivi, per mancata presentazione di ricorsi a seguito di decisione sui medesimi, i risultati delle elezioni, la Commissione centrale elettorale ne dà comunicazione al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, allegando alla comunicazione stessa i verbali delle proprie sedute.

 

          Art. 48. [22]

     Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in sede di prima applicazione del presente regolamento, saranno indette entro quindici giorni dalla sua entrata in vigore.


[1] Comma sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1898 e ora così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 25 agosto 1988, n. 409.

[2] Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 6 dicembre 1966, n. 1379.

[3] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1898.

[4] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1898.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1898.

[6] Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1898.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1898.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1898.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1898.

[10] Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1898.

[11] Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1898.

[12] Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1898.

[13] Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1898.

[14] Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1898.

[15] Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1898.

[16] Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1898.

[17] Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1898.

[18] Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1898.

[19] Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1898.

[20] Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1898.

[21] Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1898.

[22] Articolo aggiunto dall'art. 5 del D.P.R. 26 dicembre 1960, n. 1898.