§ 80.5.93 – L. 1 marzo 1949, n. 44.
Concessione di un acconto ai dipendenti statali su futuri miglioramenti economici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:01/03/1949
Numero:44


Sommario
Art. 1.      Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione è stabilito dalle tabelle allegate al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 [...]
Art. 2.      All'atto dell'ammissione a pagamento dei nuovi assegni a titolo di stipendio, paga o retribuzione sarà provveduto al conguaglio fra i miglioramenti definitivamente [...]
Art. 3.      Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con le entrate conseguenti dal decreto-legge 14 dicembre 1948, n. 1419, convertito [...]
Art. 4.      Le Provincie, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzate ad applicare ai loro dipendenti le disposizioni di cui alla presente legge
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 80.5.93 – L. 1 marzo 1949, n. 44.

Concessione di un acconto ai dipendenti statali su futuri miglioramenti economici.

(G.U. 7 marzo 1949, n. 54).

 

     Art. 1.

     Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione è stabilito dalle tabelle allegate al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e successive modificazioni, sarà corrisposto, entro il 15 marzo 1949, una volta soltanto, un acconto sui futuri miglioramenti in misura pari al cinquanta per cento dello stipendio o della paga o della retribuzione mensile lorda in godimento alla data di pubblicazione della presente legge, esclusi l'indennità di carovita ed ogni altro assegno accessorio.

 

          Art. 2.

     All'atto dell'ammissione a pagamento dei nuovi assegni a titolo di stipendio, paga o retribuzione sarà provveduto al conguaglio fra i miglioramenti definitivamente spettanti e la somma corrisposta a titolo di acconto in base alla presente legge.

 

          Art. 3.

     Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto con le entrate conseguenti dal decreto-legge 14 dicembre 1948, n. 1419, convertito nella legge 12 febbraio 1949, n. 23, e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1948, n. 1421.

 

          Art. 4.

     Le Provincie, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzate ad applicare ai loro dipendenti le disposizioni di cui alla presente legge.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.