§ 95.26.35 - D.L. 14 dicembre 1948, n. 1419 .
Modificazioni al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:14/12/1948
Numero:1419


Sommario
Art. 1.      Salvo quanto disposto nei successivi articoli 2 e 3, l'imposta addizionale sullo zucchero, stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, e [...]
Art. 2.      Lo zucchero importato dall'estero (nel periodo di tempo compreso tra la data di pubblicazione del presente decreto e quella in cui entrerà in vigore una nuova tariffa [...]
Art. 3.      Lo zucchero di provenienza estera importato in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto ed esistente in recinti e depositi doganali o nei magazzini [...]
Art. 4.      L'art. 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 107, è sostituito dal seguente
Art. 5.      Allo zucchero impiegato nella fabbricazione dei sughi concentrati di uva e dei sughi concentrati di agrumi (arance, limoni, cedri e mandarini) è concessa la riduzione [...]
Art. 6.      I sughi di uva, per essere ammessi all'agevolezza fiscale di cui all'art. 5, devono essere costituiti da mosti concentrati di uva, al naturale, con zucchero (saccarosio) [...]
Art. 7.      Nei casi previsti negli articoli 5 e 6 del presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite con il decreto Ministeriale 14 maggio 1948, [...]
Art. 8.      L'art. 8 del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 278, modificato con l'art. 8 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, è sostituito dal seguente
Art. 9.      L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, è sostituito dal seguente
Art. 10.      Le controversie relative all'esistenza dei requisiti prescritti per l'ammissione delle marmellate, del latte condensato, dei sughi di uva e di agrumi zuccherati alla [...]
Art. 11.      Chiunque destina lo zucchero al quale è stata concessa l'agevolezza di cui all'art. 5 del presente decreto ad uso diverso da quello per cui fu accordata l'agevolezza [...]
Art. 12.      Le restituzioni d'imposta previste dalle norme in vigore per i prodotti esportati contenenti zucchero, glucosio, zucchero invertito, maltosio e analoghe materie [...]
Art. 13.      L'art. 9 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, è abrogato
Art. 14.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio inerenti all'applicazione del presente decreto


§ 95.26.35 - D.L. 14 dicembre 1948, n. 1419 [1] .

Modificazioni al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.

(G.U. 16 dicembre 1948, n. 292)

 

 

     Art. 1.

     Salvo quanto disposto nei successivi articoli 2 e 3, l'imposta addizionale sullo zucchero, stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, e modificata con l'art. 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 107, è soppressa.

     E' soppressa altresì l'imposta addizionale, stabilita nelle stesse misure, in aggiunta alla sovraimposta di confine, sullo zucchero importato dall'estero.

 

          Art. 2.

     Lo zucchero importato dall'estero (nel periodo di tempo compreso tra la data di pubblicazione del presente decreto e quella in cui entrerà in vigore una nuova tariffa doganale) è immesso in consumo nel territorio nazionale ad un prezzo non inferiore a quello stabilito per lo zucchero prodotto nell'interno.

     La differenza fra il prezzo di costo dello zucchero estero - compreso il dazio di confine, gli accessori e ogni altra spesa di importazione - ed il prezzo di vendita previsto nel precedente comma, è avocata all'Erario. E' riconosciuto, a favore dell'importatore, un corrispettivo il cui ammontare è stabilito con decreti emanati dal Ministro per le finanze di concerto con quelli per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste.

     Lo zucchero importato dovrà essere custodito in magazzini doganali, anche di proprietà privata, finché non venga versato quanto dovuto all'Erario.

     Allo stesso regime è assoggettato lo zucchero importato da Ditte per uso proprio.

 

          Art. 3.

     Lo zucchero di provenienza estera importato in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto ed esistente in recinti e depositi doganali o nei magazzini generali, che alla suddetta data non abbia ancora assolto il pagamento dell'imposta addizionale, è assoggettato alla disciplina prevista dall'art. 2.

     In ogni altro caso, l'imposta addizionale sullo zucchero di provenienza estera ancora dovuta all'Erario, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ridotta a L. 70 per ogni kg. di zucchero di 1 classe ed a L. 67 per kg. di zucchero di 2 classe. Tali aliquote sono ulteriormente ridotte alla metà per lo zucchero destinato alla fabbricazione delle marmellate e del latte condensato.

     E' esentato dal pagamento dell'imposta addizionale lo zucchero già importato per conto dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

     Sullo zucchero interim-aid, già venduto per impieghi industriali nel territorio nazionale, ed ancora giacente nei depositi fiduciari, in natura o incorporato in altri prodotti finiti, è dovuta, in aggiunta dell'imposta di fabbricazione, una imposta addizionale di L. 35 per chilogrammo. Lo stesso zucchero non ancora venduto deve essere ceduto ad un prezzo non inferiore a L. 145 per chilogrammo base cristallino, salva l'applicazione della vigente imposta di fabbricazione [2] .

 

          Art. 4.

     L'art. 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 107, è sostituito dal seguente:

     "L'imposta di fabbricazione per i prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovraimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite, per ciascuno di essi e per ogni quintale, nelle misure di seguito indicate:

     glucosio solido L 4.000

     glucosio liquido L 2.000

     zucchero invertito liquido, ottenuto da qualsiasi materia, esclusi i sughi di uva e di carrube, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84% in peso, espresso in zucchero invertito L 6.000

     zucchero invertito liquido, ottenuto dai sughi d'uva o dai sughi di carrube, avente un tenore zuccherino non superiore ad 84%. Si considera come tale il sugo di uva concentrato ad un terzo o a meno di un terzo in peso quando il tenore in acidità sia inferiore a 0,70%, nonché il concentrato di carrube quando sia stato depurato o anche parzialmente decolorato L. 3.000

     zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia, solido od avente un contenuto zuccherino superiore all'84% in peso, espresso in zucchero invertito L. 7.000

     maltosio o sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto) che nel consumo possono servire agli usi del glucosio: le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido;

     levulosio: le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito”.

 

          Art. 5.

     Allo zucchero impiegato nella fabbricazione dei sughi concentrati di uva e dei sughi concentrati di agrumi (arance, limoni, cedri e mandarini) è concessa la riduzione alla metà dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine.

 

          Art. 6.

     I sughi di uva, per essere ammessi all'agevolezza fiscale di cui all'art. 5, devono essere costituiti da mosti concentrati di uva, al naturale, con zucchero (saccarosio) aggiunto in proporzione non superiore ad un terzo del prodotto finito e senza aggiunta di sostanze estranee di qualsivoglia specie.

     I sughi di agrumi zuccherati, per essere ammessi alla agevolezza fiscale di cui all'art. 5, devono essere preparati:

     a) con sughi di agrumi al naturale (arance, limoni, cedri e mandarini) ottenuti dalla spremitura del frutto, con o senza scorza, lievemente concentrati, e con aggiunta di zucchero;

     b) con sughi base di agrumi ad alta concentrazione e con aggiunta di zucchero o di sciroppo di zucchero.

     La percentuale di zucchero aggiunto non potrà eccedere il 65% nel prodotto finito.

     I prodotti finiti (sughi di agrumi zuccherati) devono essere preparati con una quantità di sugo base non inferiore al 35%, valutata come sugo naturale, e devono avere un tenore in acidità non inferiore al 2% per quelli di limone e cedro e non inferiore all'1,50% per quelli di arancia e mandarino. Essi devono avere gusto e aroma spiccati del frutto da cui provengono; l'aroma e il gusto dei sughi di agrumi zuccherati possono essere rinforzati con aggiunta di piccole percentuali di alcoolati di agrumi.

     I sughi concentrati di uva e di agrumi preparati con aggiunta di zucchero ad imposta ridotta debbono essere destinati al consumo diretto come bibita, con o senza aggiunta di acqua, e non possono essere spediti a fabbriche o laboratori che comunque li impieghino nella preparazione di altri prodotti non ammessi all'agevolezza.

     Essi possono essere riposti, per la vendita, oltre che in bottiglie, anche in damigiane della capacità massima di 50 litri.

     E' fatto divieto di sottoporre i sughi di uva e di agrumi, preparati con zucchero ad imposta ridotta, a trattamenti di depurazione di qualsiasi genere: è ammessa la diluizione di essi con acqua e il successivo condizionamento in bottigliette per il consumo diretto come bibita.

 

          Art. 7.

     Nei casi previsti negli articoli 5 e 6 del presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite con il decreto Ministeriale 14 maggio 1948, relative alla concessione di analoghe agevolazioni fiscali per la fabbricazione delle marmellate e del latte condensato.

     Non è consentita, peraltro, l'istituzione di magazzini fiduciari per la custodia dei sughi concentrati di uva zuccherati e dei sughi concentrati e zuccherati di agrumi.

 

          Art. 8.

     L'art. 8 del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 278, modificato con l'art. 8 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, è sostituito dal seguente:

     "La voce "Mosto cotto o concentrato" del vigente repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali è modificata come segue:

     Mosto cotto o concentrato:

     - Cotto o concentrato ad un terzo o a meno di un terzo in peso, avente un'acidità inferiore a 0,70% calcolata in acido tartarico. Come zucchero invertito del n. 39-bis tariffa.

     - Cotto o concentrato avente requisiti diversi da quello precedente, preparato con o senza zucchero:

     a) solido o pastoso. Come marmellate ecc. del n. 44 tariffa;

     b) liquido. Come sciroppi per bibite del n. 112 tariffa".

 

          Art. 9.

     L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, è sostituito dal seguente:

     "Ferma la norma di cui al secondo comma dell'art. 2 dell'allegato B) al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, il tenore zuccherino totale, espresso in zucchero invertito, nelle marmellate fabbricate con zucchero agevolato deve essere del 65% o più. In via di tolleranza può ammettersi che l'anzidetto tenore zuccherino totale sia lievemente inferiore al 65%, ma in ogni caso non inferiore al 63%".

 

          Art. 10.

     Le controversie relative all'esistenza dei requisiti prescritti per l'ammissione delle marmellate, del latte condensato, dei sughi di uva e di agrumi zuccherati alla riduzione dell'imposta sullo zucchero adoperato, sono decise con le norme stabilite per la risoluzione delle controversie doganali.

 

          Art. 11.

     Chiunque destina lo zucchero al quale è stata concessa l'agevolezza di cui all'art. 5 del presente decreto ad uso diverso da quello per cui fu accordata l'agevolezza stessa, ovvero destina i prodotti fabbricati con detto zucchero ad usi diversi dal consumo diretto nei modi previsti dal presente decreto, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

 

          Art. 12.

     Le restituzioni d'imposta previste dalle norme in vigore per i prodotti esportati contenenti zucchero, glucosio, zucchero invertito, maltosio e analoghe materie zuccherine, saranno effettuate in base ai nuovi carichi d'imposta per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal trentesimo giorno dalla data di applicazione del presente decreto.

 

          Art. 13.

     L'art. 9 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, è abrogato.

 

          Art. 14.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio inerenti all'applicazione del presente decreto.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno della sua pubblicazione sarà presentato per la conversione in legge alle Camere.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 12 febbraio 1949, n. 23. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma così sostituito dalla legge di conversione.