§ 80.4.21 - Legge 27 giugno 1955, n. 514.
Attribuzioni del Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.4 organizzazione
Data:27/06/1955
Numero:514


Sommario
Art. 1.      Per l'esercizio finanziario 1955-56 il Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste è autorizzato a disporre con propri decreti, nei limiti dei fondi [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed avrà effetto dal 1° luglio 1955


§ 80.4.21 - Legge 27 giugno 1955, n. 514.

Attribuzioni del Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del Territorio medesimo.

(G.U. 30 giugno 1955, n. 148)

 

 

     Art. 1.

     Per l'esercizio finanziario 1955-56 il Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste è autorizzato a disporre con propri decreti, nei limiti dei fondi appositamente stanziati nei bilanci delle Amministrazioni interessate, spese per il funzionamento dei servizi statali e commissariali sulla base dell'ordinamento già in atto, nonchè per lavori pubblici, per interventi di carattere economico, sociale ed assistenziale e per erogazioni di contributi ad Enti ed Istituzioni del Territorio stesso anche in deroga alle vigenti leggi italiane.

     In deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, le somministrazioni dei fondi di cui al precedente comma verranno effettuate mediante aperture di credito senza alcun limite di somma.

     Tali aperture di credito, se rimaste in tutto od in parte inestinte alla fine dell'esercizio, potranno essere trasportate integralmente, o per la parte inestinta, al successivo esercizio finanziario.

     Al Commissario generale del Governo è estesa la facoltà di cui al comma terzo dell'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37.

     Le somme già riscosse dai funzionari subdelegati e non erogate alla chiusura dell'esercizio potranno essere da questi trattenute per effettuare, non oltre l'esercizio successivo, pagamenti relativi alla spesa che formava oggetto delle sub-anticipazioni. Ove trattasi di accreditamenti afferenti alla parte ordinaria, i pagamenti saranno limitati alla spesa di competenza dell'esercizio finanziario per il quale gli accreditamenti stessi furono originariamente disposti.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed avrà effetto dal 1° luglio 1955.