§ 80.3.41 - D.L. 30 giugno 2008, n. 113.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.3 leggi e decreti
Data:30/06/2008
Numero:113


Sommario
Art. 1.  Consulenza in materia di investimenti
Art. 2.  Reclutamento di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato
Art. 3.  Istituzione delle nuove province
Art. 4.  Comunità montane
Art. 5.  Termovalorizzatori
Art. 6.  Prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere
Art. 7.  Rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali
Art. 8.  Arbitrati
Art. 9.  Impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua
Art. 10.  Riordino dei consorzi di bonifica
Art. 11.  Riordino delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.
Art. 12.  Reclutamento dei docenti universitari
Art. 13.  Assunzione di ricercatori
Art. 14.  Comitato nazionale del sistema universitario e Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca
Art. 15.  Entrata in vigore


§ 80.3.41 - D.L. 30 giugno 2008, n. 113. [1]

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

(G.U. 30 giugno 2008, n. 151)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, nonchè di assicurare la funzionalità del sistema di istruzione universitario;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2008;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Consulenza in materia di investimenti

     1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

 

     Art. 2. Reclutamento di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato

     1. Il termine per il completamento delle procedure di assunzione di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2008.

     2. Il termine per il completamento delle procedure in corso occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria è differito al 31 dicembre 2009. A tale fine, per gli anni 2008 e 2009, è autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.».

 

     Art. 3. Istituzione delle nuove province

     1. I termini di cui agli articoli 4, comma 1, delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, e n. 148, e dell'articolo 5, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 147, relativi alla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno, concernente i provvedimenti necessari per l'istituzione nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta - Andria - Trani, degli uffici periferici dello Stato, sono differiti al 30 giugno 2009.

 

     Art. 4. Comunità montane

     1. All'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2008».

     2. All'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 luglio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2008».

 

     Art. 5. Termovalorizzatori

     1. All'articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: «per quelli in costruzione,» sono inserite le seguenti: «con riferimento alla parte organica dei rifiuti,»;

     b) le parole: «tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2008».

 

     Art. 6. Prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere

     1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009»;

     b) il comma 2-bis è abrogato.

 

     Art. 7. Rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali

     1. All'articolo 8-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2009».

 

     Art. 8. Arbitrati

     1. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono differiti fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi prevista.

 

     Art. 9. Impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua

     1. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

 

     Art. 10. Riordino dei consorzi di bonifica

     1. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

 

     Art. 11. Riordino delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.

     1. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

 

     Art. 12. Reclutamento dei docenti universitari

     1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostitute dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009» e le parole: «entro il 30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2008». Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

     2. Alle procedure indette dopo il 30 giugno 2008 si applica il disposto dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

 

     Art. 13. Assunzione di ricercatori

     1. Per l'anno 2008 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le risorse di cui all'articolo 1, commi 650 e 652, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2008 e al netto delle risorse già utilizzate nell'anno 2007, sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento aggiuntivo di ricercatori degli enti di ricerca, con le modalità previste dal CCNL di comparto e nei limiti dell'organico vigente presso ciascun ente, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006.

     2. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, è abrogato.

 

     Art. 14. Comitato nazionale del sistema universitario e Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca

     1. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è prorogato, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 maggio 2009 ovvero, se ultimate prima della suddetta data, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, commi 138-141, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

     2. Per le attività di funzionamento del CNVSU e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) sono utilizzate le risorse finanziarie previste dall'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 15. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Non convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 30 agosto 2008, n. 203). L'art. 1 della L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.