§ 79.4.63 - D.P.R. 10 giugno 2004, n. 200.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernenti l'attività di formazione e studio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.4 prevenzione degli incendi
Data:10/06/2004
Numero:200


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione e finalità
Art. 2.  Attività formative
Art. 3.  Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi
Art. 4.  Attività di studio, ricerca e sperimentazione di prevenzione incendi
Art. 5.  Certificato di prevenzione incendi
Art. 6.  Invarianza degli oneri


§ 79.4.63 - D.P.R. 10 giugno 2004, n. 200.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernenti l'attività di formazione e studio affidata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del Comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi.

(G.U. 7 agosto 2004, n. 184)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 luglio 1980, n. 406, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2004;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2004;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'articolo 39 del regolamento del Senato, le competenti commissioni hanno reputato di non dover esprimere alcun parere, attesa la decorrenza dei termini fissati ai sensi dell'articolo 139-bis dello stesso regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Campo di applicazione e finalità

     1. Il presente decreto modifica le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, riguardanti le attività di formazione, studio, ricerca, sperimentazione e controllo, affidate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi dei vigili del fuoco ed il certificato di prevenzione incendi.

 

     Art. 2. Attività formative

     1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. Attività formative

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile promuove la formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè la verifica dei risultati conseguiti, e la diffusione della cultura in materia di sicurezza antincendi, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica.

2. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi dei tecnici dipendenti delle altre amministrazioni dello Stato, dei liberi professionisti e degli addetti ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso apposite convenzioni, definisce i contenuti e le modalità per lo svolgimento dell'attività formativa, a pagamento, in materia. Le attività di cui al presente comma sono svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa.

3. Le attività didattiche e quelle di cui al comma 2 sono svolte dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, fornisce le indicazioni attinenti alle esigenze e agli obiettivi del servizio di prevenzione incendi.».

 

     Art. 3. Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi

     1. Il primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernente la composizione del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, è sostituito dal seguente:

«1. E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nell'articolo 11 e così composto:

a) ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;

b) direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, vicepresidente;

c) tre dirigenti scelti fra i direttori regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

d) un dirigente della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;

e) un dirigente della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico;

f) un dirigente della Direzione centrale per la formazione;

g) tre dirigenti scelti fra i comandanti provinciali dei vigili del fuoco;

h) un dirigente della carriera prefettizia dell'ufficio affari legislativi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

i) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;

l) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;

m) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

n) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

o) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

p) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

q) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

r) due esperti delle istituzioni scientifiche universitarie designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

s) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche;

t) quattro esperti designati rispettivamente dai consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali;

u) un esperto dell'organizzazione sindacale dei dirigenti dello Stato maggiormente rappresentativa sul piano nazionale;

v) tre esperti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

z) quattro esperti delle confederazioni dell'industria del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

aa) un esperto dell'associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);

bb) un esperto della "piccola industria";

cc) un esperto della "proprietà edilizia".».

 

     Art. 4. Attività di studio, ricerca e sperimentazione di prevenzione incendi

     1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. Attività di studio, ricerca e sperimentazione di prevenzione incendi

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, attraverso la competente Direzione centrale, cura la promozione e l'attuazione degli studi, della ricerca, della sperimentazione e della normazione nel settore della prevenzione incendi, ivi compresa la cooperazione con altri istituti, enti, aziende, anche di rilievo internazionale, che operano nel settore della ricerca. La Direzione centrale competente adotta, per le predette finalità, specifici programmi annuali e pluriennali sottoposti all'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Le attività di studio, ricerca e sperimentazione promosse dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza delle opere, dei prodotti, dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.».

 

     Art. 5. Certificato di prevenzione incendi

     1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. Certificato di prevenzione incendi

1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti.

2. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato a conclusione del procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle altre disposizioni vigenti, fermo restando quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.».

 

     Art. 6. Invarianza degli oneri

     1. L'attuazione del presente regolamento non può comportare in ogni caso oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.