§ 79.3.a - Legge 24 ottobre 1955, n. 1077.
Modifiche ai decreti legislativi 21 aprile 1948, n. 641 e 2 ottobre 1947, n. 1254, recanti disposizioni sulla forza organica in servizio presso il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:24/10/1955
Numero:1077


Sommario
Art. 1.      Le tabelle di cui agli allegati n. 1 e n. 2 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641, concernente disposizioni sulla forza organica in servizio presso il Corpo [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Alla maggiore spesa a carico della Cassa sovvenzioni antincendi derivante dall'applicazione delle tabelle di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 annessi alla presente [...]


§ 79.3.a - Legge 24 ottobre 1955, n. 1077. [1]

Modifiche ai decreti legislativi 21 aprile 1948, n. 641 e 2 ottobre 1947, n. 1254, recanti disposizioni sulla forza organica in servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(G.U. 22 novembre 1955, n. 269).

 

 

     Art. 1.

     Le tabelle di cui agli allegati n. 1 e n. 2 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641, concernente disposizioni sulla forza organica in servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e la tabella di cui all'allegato n. 2 del decreto legislativo 2 ottobre 1947, n. 1254, relativo all'oggetto suddetto, sono, rispettivamente, sostituite dalle tabelle di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 annessi alla presente legge.

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3.

     Alla maggiore spesa a carico della Cassa sovvenzioni antincendi derivante dall'applicazione delle tabelle di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 annessi alla presente legge sarà fatto fronte con le entrate previste dagli articoli 5 e 6 della legge 9 aprile 1951, n. 388.

 

 

ALLEGATI

     (Si omettono gli allegati)


[1] Abrogata dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

[2] Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 26 luglio 1965, n. 966.