§ 79.3.i - D.Lgs. 21 aprile 1948, n. 641.
Modificazioni del D.Lgs. 2 ottobre 1947, n. 1254, riguardanti disposizioni circa la forza organica da tenersi in servizio in via transitoria presso [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:21/04/1948
Numero:641


Sommario
Art. 1.      Le tabelle di cui agli allegati 1 e 3 al decreto legislativo 2 ottobre 1947, n. 1254, sono sostituite dalle tabelle degli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto.
Art. 2.      L'indennità mensile di servizio antincendi, prevista nell'art. 1 del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 716, a favore dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, permanenti o volontari in [...]
Art. 3.      I fondi che il Ministero dell'interno dovrà corrispondere alla Cassa sovvenzioni antincendi fino al 31 dicembre 1947, ai sensi dell'art. 10, lettera b), del decreto legislativo 2 ottobre 1947, [...]
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per gli stanziamenti relativi.


§ 79.3.i - D.Lgs. 21 aprile 1948, n. 641. [1]

Modificazioni del D.Lgs. 2 ottobre 1947, n. 1254, riguardanti disposizioni circa la forza organica da tenersi in servizio in via transitoria presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(G.U. 11 giugno 1948, n. 134)

 

Art. 1.

     Le tabelle di cui agli allegati 1 e 3 al decreto legislativo 2 ottobre 1947, n. 1254, sono sostituite dalle tabelle degli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto.

     I nuovi compensi di cui alle tabelle 1 e 2 vanno corrisposti a decorrere dal 1° ottobre 1947.

     I nuovi compensi per i servizi di prevenzione nei locali di pubblico spettacolo, di cui alla tabella dell'allegato 3, vanno corrisposti a decorrere dal 15 dicembre 1947.

 

     Art. 2.

     L'indennità mensile di servizio antincendi, prevista nell'art. 1 del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 716, a favore dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, permanenti o volontari in servizio continuativo nel Corpo dei vigili del fuoco, è estesa, nella stessa misura e con la stessa decorrenza, a favore degli ufficiali permanenti, del personale del ruolo tecnico transitorio, nonché, degli ufficiali volontari trattenuti in servizio continuativo.

 

     Art. 3.

     I fondi che il Ministero dell'interno dovrà corrispondere alla Cassa sovvenzioni antincendi fino al 31 dicembre 1947, ai sensi dell'art. 10, lettera b), del decreto legislativo 2 ottobre 1947, n. 1254, per ogni mille uomini mantenuti in servizio e per ogni mese, sono stabiliti nelle seguenti misure:

L.  30.250.000   dal   1° aprile 1947; 

»   30.874.000   »   16 aprile 1947; 

»  3.952.000   »   1° giugno 1947; 

»   37.972.000   »   1° luglio 1947; 

»  38.616.000   »   1° agosto 1947; 

»   49.511.000   »   1° ottobre 1947. 

     Il Ministero dell'interno corrisponderà, inoltre, alla Cassa sovvenzioni antincendi, una volta tanto, la somma di L. 171.400.000 per il pagamento dell'indennità di cessazione dal servizio continuativo per riduzione degli organici transitori, disposta con l'art, 1 del D.Lgs. 2 ottobre 1947, n. 1254.

 

     Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per gli stanziamenti relativi.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato 1 [2]

 

Allegato 2 [3]

 

Allegato 3 [4]


[1] Abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

[2] Sostituisce la tabella Allegato 1 del D.Lgs. 2 ottobre 1947, n. 1254.

[3] Sostituisce la tabella Allegato 2 del D.Lgs. 2 ottobre 1947, n. 1254.

[4] Sostituisce la tabella Allegato 3 del D.Lgs. 2 ottobre 1947, n. 1254.