§ 79.2.195 - O.P.C.M. 18 aprile 2003, n. 3282.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:18/04/2003
Numero:3282


Sommario
Art. 1.      1. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile del 24 febbraio 1999, n. 2947, dopo le parole "per cause impeditive dipendenti dalle condizioni di stabilità del versante" sono [...]
Art. 2.      1. I contributi di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3090/2000, prorogati fino al 31 dicembre 2002 dall'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 3175/2002, possono essere concessi fino al 31 [...]
Art. 3.      1. Il termine previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2002, n. 3257, è prorogato fino al 31 ottobre 2003
Art. 4.      1. La regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata ad utilizzare l'importo di euro 863.473,33 di cui alle ordinanze di protezione civile n. 2451 del 1996, n. 2516 del 1997 e n. 2626 del 1997, per [...]
Art. 5.      1. All'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 2774 del 31 marzo 1998, le parole "agli enti ordinariamente competenti" sono sostituite con le seguenti: "alla regione Campania"
Art. 6.      1. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3049 del 2000 possono essere prorogate per la durata di un anno o, comunque, entro il termine dello stato [...]
Art. 7.      1. Relativamente ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello è disposta, improrogabilmente ed inderogabilmente, l'erogazione anche a titolo di anticipazione [...]
Art. 8.      1. Dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002, n. 3258, nell'ambito delle norme giuridiche suscettibili di deroga, sono espunti i riferimenti al [...]
Art. 9.      1. Per la prosecuzione degli interventi straordinari conseguenti agli eventi alluvionali dell'ottobre e novembre 2000, finanziati con le risorse finanziarie ai sensi delle ordinanze n. [...]
Art. 10.      1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 11.      1. L'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 è così integrato: art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Art. 12.      1. Per le maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse alle numerose situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale di cui in premessa, l'efficacia delle [...]
Art. 13.      1. All'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003 è aggiunto il seguente comma: "5. Al personale dell'Istituto nazionale di geofisica e [...]
Art. 14.      1. Il termine per l'adozione dei piani da parte del Presidente della Regione siciliana Commissario delegato, di cui all'art. 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 245/2002, così come [...]
Art. 15.      1. Il comma 5 dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2003, n. 3264, è sostituito dai seguenti commi
Art. 16.      1. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, n. 3267, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Per le medesime finalità, al fine di supportare [...]
Art. 17.      1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 3187/2002 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "4. Le risorse di cui ai precedenti commi, affluiscono su una apposita contabilità speciale istituita e [...]
Art. 18.      1. Sono differiti al 30 giugno 2003 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2002, n. 212, [...]


§ 79.2.195 - O.P.C.M. 18 aprile 2003, n. 3282.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 30 aprile 2003, n. 99)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, concernente: "Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi";

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 12 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza nel territorio della regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;

     Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le regioni Marche ed Umbria;

     Viste le note n. 52/CD del 24 febbraio 2003 e n. 64/CD del 24 marzo 2003 del Presidente della regione Umbria con la quale, tra l'altro, è chiesta una modifica all'ordinanza di protezione n. 2947 del 1999, che consente di risolvere le problematiche concernente la ricostruzione post sismica nella frazione di Isola del comune di Nocera Umbra;

     Vista la nota del 4 aprile 2003 del sindaco del comune di Nocera Umbra inerente alla medesima richiesta;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 12 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Veneto, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano;

     Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, recante "Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che, dal 13 ottobre 2000, hanno colpito il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna", n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese di settembre 2000 il territorio della regione Calabria e nel mese di ottobre 2000 il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto", n. 3093 dell'8 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, recante “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese di ottobre 2000 il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto” e n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000 recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 ed altre misure di protezione civile";

     Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3175 del 24 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 2002, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile";

     Vista la nota n. AMB/PTC/03/7955 in data 13 marzo 2003, con la quale l'Assessore alla difesa del suolo e della costa protezione civile della regione Emilia-Romagna ha chiesto la proroga del termine previsto dall'art. 6, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3175 del 2002, concernente i contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati a seguito degli eventi alluvionali del 2000;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza socio-ambientale a causa dell'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3257 dell'11 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 19 dicembre 2002, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale, in ordine all'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania";

     Vista la nota n. 2256 del 3 marzo 2003 del prefetto di Verbano Cusio Ossola - Commissario delegato con la quale ha chiesto che venga prorogato il termine di cui all'art. 2, dall'ordinanza di protezione civile n. 3257 dell'11 dicembre 2002;

     Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 27 giugno 1996, n. 2451, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 2 luglio 1996, recante "Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 22 giugno 1996 sul territorio delle province di Udine e Pordenone";

     Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 27 febbraio 1997, n. 2516, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 1997, recante "Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 15, 16 e 17 ottobre 1996 sul territorio delle province di Udine, Pordenone, e Trieste ed integrazioni all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2451 del 27 giugno 1996";

     Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 24 luglio 1997, n. 2626, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 176 del 30 luglio 1997, recante "Modifiche ed integrazioni alle ordinanze n. 2451 del 27 giugno 1996, n. 2516, del 27 febbraio 1997 relative agli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del 22 giugno 1996 e 15, 16 e 17 ottobre 1996 sul territorio delle province di Udine, Pordenone, e Trieste";

     Vista la legge del 31 dicembre 1996, n. 677;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;

     Considerato che, per gli eventi alluvionali che hanno colpito la regione Friuli-Venezia Giulia nel mese novembre 2002, sono stati disposti primi finanziamenti del tutto insufficienti a fronteggiare tale contesto emergenziale;

     Vista la nota del 14 gennaio 2003, n. 231, della direzione regionale della protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con la quale l'assessore ha chiesto di poter utilizzare l'importo di euro 863.473,33 per le finalità di cui all'ordinanza n. 3258 del 2002, al fine di avviare i primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del mese di novembre 2002;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico nel sottosuolo, con riferimento al territorio di Napoli;

     Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 31 marzo 1998, n. 2774, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubbllca italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante "Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi intesi a fronteggiare le situazioni di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania";

     Vista la nota n. 10458 del 18 febbraio 2002 del Presidente della regione Campania, con la quale, tra l'altro, ha chiesto di modificare l'art. 7 dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998;

     Vista la nota Gab/2002/12573/B09 in data 16 dicembre 2002 del Capo di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio inerente alla sopra citata modifica dell'art. 7 dell'ordinanza n. 2774 del 31 marzo 1998;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2002 con il quale è stata disposta la proroga, fino al 30 novembre 2003, dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Potenza colpito dall'evento sismico del 1998;

     Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;

     Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 30 giugno 2000, n. 3061, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile";

     Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 31 marzo 2000, n. 3049, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2000;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 13 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998 verificatisi nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e S. Felice a Cancello;

     Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999, recante "Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino, Caserta nonché altre misure urgenti di protezione civile", n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, recante "Interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi alluvionali e i dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 ed altri interventi di protezione civile", n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile" e n. 3174 del 16 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999 verificatisi nel territorio della regione Campania";

     Vista la nota n. 3765 del 20 marzo 2003, con la quale i sindaci dei comuni di Bracigliano, Siano, Quindici, S. Felice a Cancello e Sarno, tra l'altro, chiedono, anche per l'anno 2003, il contributo per compensare le minori entrate derivanti dai cespiti erariali, nonché per le maggiori spese connesse all'emergenza ancora in corso nei predetti territori comunali;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e province autonome di Trento e Bolzano in ordine a situazioni emergenziali conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000;

     Viste le successive ordinanze di protezione civile emanate in conseguenza dei predetti eventi alluvionali;

     Vista la nota n. AMB/PTC/03/8944 in data 21 marzo 2003, con la quale l'assessore alla difesa del suolo e della costa protezione civile della regione Emilia-Romagna ha chiesto di utilizzare le risorse finanziarie ancora disponibili sul proprio bilancio e assegnate ai sensi delle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare gli eventi alluvionali di novembre 2000, per la delocalizzazione degli insediamenti abitativi ubicati nelle aree ad elevato rischio idrogeologico;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 2003, recante "Disposizioni urgenti in relazione all'attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato";

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumità, derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002 concernente la proroga dello stato di emergenza nel territorio della città di Messina in relazione all'attraversamento dei mezzi pesanti;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003, recante: "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale";

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2004, dello stato di emergenza nel territorio della regione Sicilia nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, della bonifica e del risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle Isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli";

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003, recante: "Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile";

     Viste le note dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia del 31 marzo 2003 e del 3 aprile 2003;

     Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile";

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, recante "Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area";

     Vista la nota n. 1471 del 3 aprile 2003, del presidente della Regione siciliana, Commissario delegato;

     Visto l'art. 6, comma 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, che consente l'adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;

     Vista l'ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2003, n. 3264, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio 2003 "Ulteriori disposizioni per la ricostruzione della Basilica di Noto";

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Basilicata, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;

     Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3187 del 22 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico, delle acque per i diversi usi nella regione Basilicata";

     Vista la richiesta del Commissario delegato - Presidente della regione Basilicata in data 11 marzo 2003;

     Considerata la necessità di disporre l'apertura di una contabilità speciale nella quale far confluire le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 3187/2002;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

     Viste le note rispettivamente del 10 e del 14 aprile 2003 del Ministero dell'economia e delle finanze, con le quali è chiesto il differimento dei termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari a favore dei soggetti residenti in taluni comuni interessati da eventi calamitosi;

     Ritenuto che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessità di assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Dispone:

 

     Art. 1.

     1. Al comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile del 24 febbraio 1999, n. 2947, dopo le parole "per cause impeditive dipendenti dalle condizioni di stabilità del versante" sono inserite le seguenti: "o per il diverso assetto localizzativo ed urbanistico conseguenti a piani attuativi all'interno dei programmi integrati di recupero di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61", e all'ultimo periodo la parola "indisponibile" è soppressa.

 

          Art. 2.

     1. I contributi di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3090/2000, prorogati fino al 31 dicembre 2002 dall'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 3175/2002, possono essere concessi fino al 31 dicembre 2003, nel limite dei finanziamenti disponibili negli appositi capitoli del bilancio regionale.

 

          Art. 3.

     1. Il termine previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2002, n. 3257, è prorogato fino al 31 ottobre 2003.

 

          Art. 4.

     1. La regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata ad utilizzare l'importo di euro 863.473,33 di cui alle ordinanze di protezione civile n. 2451 del 1996, n. 2516 del 1997 e n. 2626 del 1997, per le finalità di cui all'ordinanza n. 3258 del 2002.

 

          Art. 5.

     1. All'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 2774 del 31 marzo 1998, le parole "agli enti ordinariamente competenti" sono sostituite con le seguenti: "alla regione Campania".

 

          Art. 6.

     1. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3049 del 2000 possono essere prorogate per la durata di un anno o, comunque, entro il termine dello stato di emergenza di cui in premessa.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilità di cui all'art. 4, della legge n. 226/1999.

     3. Al fine di consentire il recupero delle minori entrate determinate dall'inapplicabilità dell'imposta comunale sugli immobili in relazione ai fabbricati colpiti dal sisma del 1998 nell'area del Lagonegrese - Senisese e non suscettibili di utilizzo è concesso per l'anno 2003, improrogabilmente ed inderogabilmente, un contributo straordinario ai comuni colpiti nel limite di 2,5 milioni di euro con oneri a carico del Fondo della protezione civile anche a titolo di anticipazione su ulteriori assegnazioni di risorse finanziarie.

 

          Art. 7.

     1. Relativamente ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello è disposta, improrogabilmente ed inderogabilmente, l'erogazione anche a titolo di anticipazione dell'importo di euro 3.098.741,39, per l'anno 2003, per le finalità di cui al comma 5 dell'art. 5 della legge n. 226/1999. Tale importo è trasferito sulla contabilità speciale del Commissario delegato - Presidente della regione Campania.

     2. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo della protezione civile anche a titolo di anticipazione su ulteriori assegnazioni di risorse finanziarie.

 

          Art. 8.

     1. Dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002, n. 3258, nell'ambito delle norme giuridiche suscettibili di deroga, sono espunti i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, art. 1, comma 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 del 7 settembre 1996.

 

          Art. 9.

     1. Per la prosecuzione degli interventi straordinari conseguenti agli eventi alluvionali dell'ottobre e novembre 2000, finanziati con le risorse finanziarie ai sensi delle ordinanze n. 3090/2000, n. 3095/2000, n. 3110/2001, n. 3135/2001, n. 3141/2001, n. 3143/2001, n. 3191/2002, n. 3192/2002, la regione Emilia-Romagna è autorizzata a impiegare le risorse finanziarie già assegnate e ancora disponibili, anche per favorire i programmi di delocalizzazione degli immobili pubblici e privati ubicati in aree a rischio idrogeologico.

 

          Art. 10.

     1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003, sono apportate le seguenti modifiche:

     alla settima riga dell'art. 1, comma 1, la frase "dell'art. 13, comma 2, lettera c)" è sostituita con la seguente: "dell'art. 13, comma 2, lettera e)";

     All'art. 2, la frase "decreto ministeriale 26 gennaio, art. 13, comma 1" è sostituita con la seguente: "decreto ministeriale 26 gennaio 2000, art. 13, comma 1".

 

          Art. 11.

     1. L'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 è così integrato: art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

     2. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 è aggiunto il seguente comma: "2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato, ovvero del soggetto attuatore da lui nominato.".

 

          Art. 12.

     1. Per le maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse alle numerose situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale di cui in premessa, l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 8, commi 1 e 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3193 del 29 marzo 2002, e di cui all'art. 8, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3169 del 21 dicembre 2001, è prorogata di ulteriori dodici mesi.

 

          Art. 13.

     1. All'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003 è aggiunto il seguente comma: "5. Al personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, direttamente impegnato nelle attività emergenziali di cui alla presente ordinanza si applicano le disposizioni di cui al comma 2, con oneri a carico del medesimo Istituto".

     2. All'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003 è aggiunto il seguente comma: "4. Per le finalità di cui al presente articolo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è autorizzato ad assumere quindici unità di personale con contratto a tempo determinato, correlato alla vigenza dello stato di emergenza, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17 della presente ordinanza, con oneri a carico delle disponibilità finanziarie previste dalla convenzione di cui al comma 1 del presente articolo" [1].

     3. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 14, commi 1 e 2, della predetta ordinanza per la definizione in un contesto unitario delle attività convenzionali ivi previste, è soppresso il riferimento alla Commissione nazionale grandi rischi.

 

          Art. 14.

     1. Il termine per l'adozione dei piani da parte del Presidente della Regione siciliana Commissario delegato, di cui all'art. 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 245/2002, così come convertito dalla legge di conversione n. 286/2003, è prorogato al 30 giugno 2003.

     2. La sospensione dei termini di cui all'art. 5, commi 1 e 5 dell'ordinanza n. 3254/2002 è prorogata fino al 31 marzo 2004, con oneri a carico dei fondi del Commissario delegato Presidente della Regione siciliana che provvede anche al relativo rimborso agli enti interessati.

     3. La riscossione dei contributi e dei premi avviene con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254/2002.

 

          Art. 15.

     1. Il comma 5 dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 febbraio 2003, n. 3264, è sostituito dai seguenti commi:

     "5. Per le esigenze connesse all'attuazione della presente ordinanza è istituita con provvedimento del Commissario delegato - Prefetto di Siracusa, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, una struttura costituita da personale e dai mezzi necessari, con il compito di supportare il responsabile unico del procedimento; ove si tratti di personale del Genio civile o di altra amministrazione regionale è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 60 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

     6. Il Commissario delegato - Prefetto di Siracusa è autorizzato a stipulare, con effetto dalla data di conferimento, i disciplinari d'incarico concernenti l'attività del responsabile unico del procedimento-responsabile dei lavori, dei collaboratori dirigenti da quest'ultimo individuati, del direttore operativo, definendo, tra l'altro, la corresponsione e la quantificazione dei relativi compensi anche in deroga all'art. 18 della legge n. 109/1994, all'art. 24 della legge n. 165/2001 ed all'art. 13 della legge della Regione siciliana n. 10 del 15 maggio 2000, da congruirsi tenendo conto delle valutazioni espresse dall'Ordine degli ingegneri di Siracusa condivise dall'ufficio del Genio civile di Siracusa.

     7. Gli oneri connessi all'attuazione dei commi precedenti, nonché quelli concernenti le spese generali attinenti al funzionamento della struttura a disposizione del responsabile unico del procedimento, sono posti a carico delle risorse di cui al all'art. 4 della presente ordinanza.".

 

          Art. 16.

     1. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, n. 3267, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Per le medesime finalità, al fine di supportare la struttura di coordinamento e monitoraggio sopra citata, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, in deroga all'art. 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, ad avvalersi della consulenza giuridica di un magistrato della Corte dei conti, autorizzato dallo stesso organo, nonché di un consulente esperto in materia di analisi dei costi, ai quali è corrisposta un'indennità mensile onnicomprensiva pari al 50% dello stipendio nella globalità delle voci stipendiali, con oneri a carico del Fondo della protezione civile".

 

          Art. 17.

     1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 3187/2002 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "4. Le risorse di cui ai precedenti commi, affluiscono su una apposita contabilità speciale istituita e intestata al Commissario delegato - Presidente della regione Basilicata".

 

          Art. 18.

     1. Sono differiti al 30 giugno 2003 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2002, n. 212, con i seguenti decreti del Ministro dell'economia e delle finanze:

     a) decreto 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 29 ottobre 2002, in taluni comuni della provincia di Catania, interessati direttamente dall'eruzione del vulcano Etna, e da ordinanze sindacali di sgombero;

     b) decreti 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 31 ottobre 2002, in taluni comuni delle province di Campobasso e di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi nella stessa data del 31 ottobre 2002;

     c) decreto 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa nei comuni, situati nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002 le cui abitazioni e immobili sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero o che hanno subito danni ai beni mobili e immobili di loro proprietà; la sospensione prevista dal citato decreto 5 dicembre 2002, si applica, a decorrere dal 25 novembre 2002 e fino al 30 giugno 2003, anche a favore dei soggetti che alla stessa data del 25 novembre 2002 avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nei comuni delle regioni indicate nel medesimo decreto nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale o che hanno subito danni superiori a 25.000,00 euro, dichiarati in sede di autocertificazione ai sensi della normativa vigente, contenente l'indicazione sintetica delle voci dei danni.

     2. Gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, sono effettuati entro il 30 settembre 2003.

     3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 10 aprile 2003 con esclusione degli adempimenti di natura fiscale.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle somme rinvenienti dai mutui di cui al decreto-legge 7 febbraio 2003, convertito, con modificazioni dalla legge 8 aprile 2003, n. 62. A tal fine i presidenti delle regioni provvedono ai relativi versamenti all'entrata del bilancio dello Stato.

 

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 4 della O.P.C.M. 23 febbraio 2011, n. 3925.