§ 78.1.25 – L. 6 agosto 1984, n. 431.
Norme per il controllo dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita dei prodotti siderurgici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:78. Prezzi
Capitolo:78.1 prezzi
Data:06/08/1984
Numero:431


Sommario
Art. 1.      Le imprese di distribuzione che effettuano vendite dirette e vendite da magazzino dei prodotti di acciaio, ad eccezione del rottame, indicati nell'allegato I del [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 78.1.25 – L. 6 agosto 1984, n. 431.

Norme per il controllo dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita dei prodotti siderurgici.

(G.U. 9 agosto 1984, n. 219).

 

     Art. 1.

     Le imprese di distribuzione che effettuano vendite dirette e vendite da magazzino dei prodotti di acciaio, ad eccezione del rottame, indicati nell'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, hanno l'obbligo, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1985, di notificare, e di inviare a chiunque ne faccia richiesta, i listini dei prezzi nonché le condizioni di vendita, e loro eventuali modifiche, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo dove hanno la sede principale.

     Nel caso di vendite dirette le imprese possono ottemperare all'obbligo di cui al comma precedente inserendo nel proprio listino le seguenti clausole, secondo la provenienza del prodotto:

     a) "i prezzi applicabili alle vendite dirette di acciaio in provenienza da un produttore della CECA sono i costi franco destinazione risultanti dal listino del produttore preso come riferimento alla conclusione della vendita, ai quali si applicano le nostre condizioni di vendita pubblicate e le seguenti maggiorazioni:";

     b) "i prezzi applicabili alle vendite dirette di acciaio in provenienza da Paesi le cui offerte sono oggetto di un divieto di allineamento da parte della commissione delle Comunità europee, sono i costi risultanti dal listino dell'impresa della Comunità che offre le condizioni più favorevoli franco destinazione, meno gli sconti di penetrazione accordati a tali Paesi, ai quali si applicano le nostre condizioni di vendita pubblicate e le seguenti maggiorazioni:";

     c) "i prezzi applicabili alle vendite dirette di acciaio in provenienza da altri Paesi terzi sono i costi franco destinazione risultanti dai prezzi base all'importazione pubblicati dalla commissione delle Comunità europee, ai quali si applicano le nostre condizioni di vendita pubblicate e le seguenti maggiorazioni:".

     Si ha vendita diretta quando in base ai contratti di vendita conclusi tra l'impresa di produzione e l'impresa di distribuzione, da una parte, e tra l'impresa di distribuzione e l'acquirente, dall'altra, la spedizione di prodotti sia effettuata direttamente dall'impresa di produzione al cliente dell'impresa di distribuzione secondo le istruzioni del cliente.

     Tutte le altre vendite costituiscono vendite da magazzino.

     Sono soggette all'obbligo di cui al primo comma le imprese di distribuzione che si approvvigionano in tutto o in parte direttamente da produttori delle Comunità europee o in Paesi terzi, qualora le quantità vendute, sommate a quelle eventualmente vendute dalle imprese capogruppo, risultino, sulla base dei risultati del bilancio di esercizio dell'anno immediatamente precedente, non inferiori a 3.000 tonnellate l'anno per gli acciai speciali e a 6.000 tonnellate l'anno per tutti gli altri tipi di acciaio.

     Se il fatturato raggiunge o supera, entro il 31 dicembre 1983, il tonnellaggio minimo indicato nel comma precedente, le disposizioni della presente legge si applicano a partire dall'anno successivo.

     Per gli acciai speciali si intendono gli acciai non legati e gli acciai legati definiti come acciai speciali nelle voci 5.2.3 e 5.3.3 dell'Euronorm 20-74.

     Sono soggette all'obbligo della notificazione dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita le imprese indicate nel primo comma che vendono prodotti di acciaio di cui all'allegato I del Trattato CECA dopo averli trasformati in altri prodotti di acciaio, compresi nello stesso allegato, attraverso una operazione diversa dalla laminatura.

     I listini dei prezzi e le condizioni di vendita debbono contenere le seguenti indicazioni:

     a) prezzi base per ogni categoria di prodotti o prezzi base per qualità e categoria di prodotti;

     b) gli extra da applicare, specificando:

     1) gli extra per dimensioni o lunghezza;

     2) le maggiorazioni per qualità e gradazioni;

     3) le maggiorazioni e i ribassi di quantità per partita e/o per ordinazione specificata;

     4) le tolleranze non soggette a sovrapprezzo;

     5) le maggiorazioni per tolleranze ridotte;

     6) tutti i sovrapprezzi e le maggiorazioni normalmente applicati che si riferiscono alla consegna dei diversi prodotti;

     c) luogo di consegna;

     d) modo di quotazione;

     e) spese connesse al modo di caricamento;

     f) casi nei quali si applicano sconti, ribassi e qualsiasi altra forma di remunerazione concessi ad altri commercianti od utilizzatori;

     g) condizioni di pagamento;

     h) natura e importo delle tasse e degli altri oneri che si aggiungono ai prezzi di listino nelle condizioni fatte agli acquirenti.

     Le imprese di distribuzione hanno la facoltà di non notificare gli sconti per prodotti declassati o di seconda scelta. In tal caso sono tenute a precisare nelle fatture il motivo del declassamento o i motivi per cui il prodotto è stato classificato di seconda scelta.

     Le imprese di distribuzione hanno la facoltà di non notificare i prezzi dei prodotti per i quali le imprese di produzione siano state esonerate dall'obbligo di notificazione dei prezzi e delle condizioni di vendita secondo le disposizioni delle decisioni n. 31-53 e n. 37-54 dell'Alta autorità della CECA, modificare, rispettivamente, dalle decisioni n. 72-441 e n. 21-63 dell'Alta autorità della CECA.

     I listini dei prezzi e le condizioni di vendita sono applicabili a decorrere dalle ore ventiquattro del secondo giorno non festivo successivo a quello della loro notificazione all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     E' fatto divieto alle imprese di distribuzione dell'acciaio di includere nel prezzo richiesto all'acquirente l'importo di imposte e tasse per le quali hanno diritto ad esonero o rimborso e di applicare, nell'ambito della Comunità economica europea, condizioni diseguali ad operazioni commerciali equiparabili.

     Si intendono equiparabili le operazioni commerciali che:

     1) vengano concluse con acquirenti che:

     a) siano in concorrenza fra loro, oppure,

     b) fabbrichino prodotti uguali o simili, oppure,

     c) svolgano funzioni analoghe nel campo commerciale;

     2) riguardino prodotti uguali o simili;

     3) non presentino differenze sensibili nelle loro caratteristiche essenziali.

     Non sono equiparabili le operazioni commerciali definite in momenti diversi quando sia intervenuta una durevole modificazione dei prezzi e/o delle condizioni di vendita da parte dell'impresa.

     Si considerano condizioni diseguali le concessioni, senza una corrispondente maggiorazione di prezzo, di dilazioni di pagamento più favorevoli di quelle applicate generalmente ad operazioni equiparabili. Non costituiscono condizioni diseguali le differenti condizioni riguardanti le prestazioni e l'esecuzione delle operazioni. Nell'intermediazione commerciale, è vietata l'applicazione di condizioni che comportino prezzi effettivi franco consegna inferiori a quelli delle imprese concorrenti ogni qualvolta il prezzo di vendita sia allineato sul listino di un concorrente. Si considerano franco consegna i prezzi di vendita rettificati con le maggiorazioni o tasse a carico dell'acquirente, le spese di trasporto, sconti e rimborsi. Le stesse condizioni di applicano nei casi di allineamento alle condizioni poste da imprese concorrenti di Paesi estranei alla CEE nei casi di sussistenza delle effettive condizioni di concorrenza.

     Alle imprese di distribuzione dell'acciaio che violino le disposizioni concernenti i listini dei prezzi e le condizioni di vendita si applicano sanzioni amministrative nelle seguenti misure:

     1) 2 per cento del fatturato annuo quale risulta dal bilancio di esercizio dell'anno immediatamente precedente, con un minimo di 50 milioni di lire fino ad un massimo di 500 milioni di lire, per la omessa notificazione dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita;

     2) 0,50 per cento del fatturato annuo quale risulta dal bilancio di esercizio dell'anno immediatamente precedente, con un minimo di 10 milioni di lire fino ad un massimo di 100 milioni di lire, per il mancato rispetto delle disposizioni concernenti le indicazioni da riportare nei listini, il riferimento ai prodotti di mercato, l'obbligo dell'invio dei listini e delle condizioni di vendita a chiunque ne faccia richiesta;

     3) dal 2 per cento al 20 per cento dell'importo delle operazioni commerciali irregolari, quale risulta dalle singole fatture emesse, da un minimo di 1 milione di lire ad un massimo di 100 milioni di lire, per le violazioni delle disposizioni non richiamate in precedenza.

     Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute nel secondo, nel terzo e nel quarto comma dell'art. 2 del decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87.

     Il controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei modi previsti dall'art. 2 del decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87.

     Le imprese di distribuzione sono obbligate a tenere ed a mettere a disposizione degli organi di controllo la documentazione contabile e commerciale indicata nell'art. 1 della decisione dell'Alta autorità della CECA n. 14-64 dell'8 luglio 1964.

     Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese di distribuzione che facciano parte di organizzazioni di vendita quali sono definite nella decisione n. 1835/81/CECA della commissione della Comunità economica europea de 3 luglio 1981.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.