§ 3.2.6 - Decisione 8 luglio 1964, n. 14.
Decisione (CECA) n. 14-64, relativa ai documenti commerciali e contabili che le imprese sono tenute ad esibire agli agenti o mandatari dell'Alta [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.2 interventi settoriali
Data:08/07/1964
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Le imprese sono obbligate a tenere e a mettere a disposizione degli agenti o mandatari dell'Alta Autorità, in occasione di controlli o di verifiche in materia di prezzi, una documentazione [...]
Art. 2.      Le imprese debbono essere in grado di presentare agli agenti o mandatari dell'Alta Autorità, incaricati di missioni di controllo o di verifica, i documenti contabili e commerciali relativi [...]
Art. 3.      Le sanzioni previste all'art. 47, comma terzo, del Trattato sono applicabili alle imprese che non adempiono agli obblighi loro derivanti dalla presente decisione.
Art. 4.      La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Essa entrerà in vigore il 1 novembre 1964. La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta [...]


§ 3.2.6 - Decisione 8 luglio 1964, n. 14.

Decisione (CECA) n. 14-64, relativa ai documenti commerciali e contabili che le imprese sono tenute ad esibire agli agenti o mandatari dell'Alta Autorità incaricati di missioni di controllo o verifica in materia di prezzi.

(G.U.C.E. 28 luglio 1964, n. 120).

 

 

Art. 1.

     Le imprese sono obbligate a tenere e a mettere a disposizione degli agenti o mandatari dell'Alta Autorità, in occasione di controlli o di verifiche in materia di prezzi, una documentazione contabile e commerciale che deve quanto meno comprendere: a) i registri di ordinazione con la relativa corrispondenza, ordinati in modo da consentire il controllo;

     b) per tutte le vendite, la copia delle fatture o qualsiasi altra scrittura a carattere contabile dalle quali risultino almeno le indicazioni seguenti:

     - designazione e indirizzo dell'acquirente;

     - natura, qualità, quantità del prodotto venduto;

     - data della fattura e della consegna;

     - prezzo e qualsiasi altra condizione di vendita praticati; tutti questi documenti debbono essere ordinati in modo da consentire il controllo delle scritture contabili;

     c) un registro delle vendite, o altro documento contabile in cui figurino per ordine cronologico tutte le vendite, con indicazione almeno della data del documento di vendita, della designazione del cliente o del numero della fattura e degli importi da pagare;

     d) un libro di cassa, in cui figurino per ordine cronologico tutti gli incassi e i pagamenti effettuati per cassa, con indicazione della data, della designazione dell'acquirente e dell'importo, tenuto in modo da consentire in qualsiasi momento la verifica della situazione di cassa;

     e) gli estratti e gli altri documenti relativi ai conti bancari e ai conti correnti postali, separatamente per ciascun istituto di credito e per ordine cronologico, tenuti in modo da consentire in qualsiasi momento la verifica del saldo;

     f) le distinte, le ricevute, le note e gli estratti conto relativi ai pagamenti e agli incassi, ordinati in modo da permettere la verifica del libro di cassa di cui al precedente paragrafo d);

     g) i conti intestati ai singoli clienti, nei quali siano riportati, con le rispettive date, tutti gli importi dovuti e ricevuti in pagamento dai clienti ; i conti clienti non sono obbligatori purché detti importi siano riportati, con indicazione delle rispettive date, nel registro delle vendite o nel documento di cui al paragrafo c).

 

     Art. 2.

     Le imprese debbono essere in grado di presentare agli agenti o mandatari dell'Alta Autorità, incaricati di missioni di controllo o di verifica, i documenti contabili e commerciali relativi all'anno solare in corso e almeno ai cinque anni solari precedenti.

 

     Art. 3.

     Le sanzioni previste all'art. 47, comma terzo, del Trattato sono applicabili alle imprese che non adempiono agli obblighi loro derivanti dalla presente decisione.

 

     Art. 4.

     La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Essa entrerà in vigore il 1 novembre 1964. La presente decisione è stata deliberata e adottata dall'Alta Autorità nella seduta dell'8 luglio 1964.