§ 78.1.24 – D.L. 17 aprile 1984, n. 70.
Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità idi contingenza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:78. Prezzi
Capitolo:78.1 prezzi
Data:17/04/1984
Numero:70


Sommario
Art. 1.      1. Per il 1984 la media annua ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per [...]
Art. 2.      1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la tabella allegata al decreto-legge 29 [...]
Art. 3.      Per il semestre febbraio-luglio 1984, i punti di variazione della misura della indennità di contingenza e di indennità analoghe, per i lavoratori privati, e della [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 78.1.24 – D.L. 17 aprile 1984, n. 70. [1]

Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità idi contingenza.

(G.U. 17 aprile 1984, n. 107).

 

     Art. 1.

     1. Per il 1984 la media annua ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale non può superare, nel complesso, il tasso massimo di inflazione indicato, nella relazione previsionale programmatica del Governo per l'anno medesimo, nella misura del 10 per cento. A tal fine il Comitato interministeriale dei prezzi, o la giunta in caso di urgenza, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, esprime parere preventivo vincolante sulle proposte di incrementi di tariffe e di prezzi amministrati da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza.Per il 1985 il CIP, o la giunta in caso d'urgenza, al fine del contenimento, nel complesso delle media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi inclusi nell' indice ISTAT dei prezzi al consumo per l' intera collettività nazionale entro il tasso massimo di inflazione indicato per l'anno stesso nella relazione previsionale e programmatica del Governo, esprime, nell' ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell' ambito territoriale di loro competenza [2].

     1 bis. Il Presidente del Comitato interministeriale dei prezzi, o il Ministro da lui delegato, su conforme parere del Comitato stesso o della Giunta, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, può sospendere, in via di urgenza, i provvedimenti adottati dai comitati provinciali dei prezzi in violazione delle disposizioni o delle direttive di cui al comma precedente [3].

     1 ter. Il provvedimento di sospensione perde efficacia ove nei novanta giorni successivi non sia intervenuto annullamento da parte del Comitato interministeriale dei prezzi [4].

     1 quater. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio delle loro competenze in materia di prezzi e tariffe, si uniformano alle disposizioni di cui al comma 1 [5].

     1 quinquies. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 è costituito un apposito fondo di lire 400 miliardi al fine di integrare i bilanci delle aziende autonome dello Stato e degli enti di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni, in relazione alle minori entrate eventuali, non compensate da economie di spesa, che si dovessero accertare in conseguenza del contenimento dei prezzi e delle tariffe, in applicazione di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo. Tali minori entrate debbono risultare da apposita certificazione dell'azienda o ente, convalidata dall'organo di riscontro interno [6].

     1 sexies. Alla ripartizione del fondo di cui al comma precedente provvede il Ministro del tesoro con propri decreti per quanto riguarda il ripiano delle minori entrate delle aziende autonome dello Stato, mentre per gli enti di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede con appositi provvedimenti legislativi [7].

     1 septies. All'onere derivante dalla costituzione del fondo di cui al comma 1-quinquies si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4677 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 [8].

     1 octies. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [9].

 

          Art. 2.

     1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la tabella allegata al decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è sostituita da quella allegata al presente decreto.

     2. Dal reddito familiare indicato nella tabella di cui al precedente comma 1 sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati.

 

          Art. 3.

     Per il semestre febbraio-luglio 1984, i punti di variazione della misura della indennità di contingenza e di indennità analoghe, per i lavoratori privati, e della indennità integrativa speciale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, per i dipendenti pubblici, restano determinati in due dal 1° febbraio e non possono essere determinati in più di due dal 1° maggio 1984.

 

          Art. 4. [10]

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Tabella per la determinazione dell'assegno integrativo da corrispondere in aggiuntaagli assegni familiari ed alle quote di aggiunta di famiglia per figli a carico dietà inferiore a 18 anni compiuti [11]

 

Reddito familiare annuale

1 figlio

2 figli

3 figli

4 figli ed oltre

assoggettabile all'IRPEF

importo mensile

importo mensile

importo mensile

importo mensile

Fino a 9.200.000

45.000

90.000

135.0000

180.000

Da

9.200.001

a

10.350.000

39.000

82.000

127.000

171.000

Da

10.350.001

a

11.500.000

33.000

74.000

119.000

162.000

Da

11.500.001

a

12.700.000

27.000

66.000

111.000

153.000

Da

12.700.001

a

13.800.000

21.000

58.000

103.000

144.000

Da

13.800.001

a

14.900.000

15.000

50.000

95.000

135.000

Da

14.900.001

a

16.100.000

----

42.000

87.000

126.000

Da

16.100.001

a

17.250.000

----

34.000

79.000

117.000

Da

17.250.001

a

18.400.000

----

26.000

71.000

108.000

Da

18.400.001

a

19.500.000

----

20.000

55.000

99.000

Da

19.500.001

a

20.700.000

----

15.000

39.000

90.000

Da

20.700.001

a

21.800.000

----

----

23.000

81.000

Da

21.800.001

a

23.000.000

----

----

15.000

72.000

Da

23.00.001

a

24.000.000

----

----

----

54.000

 

     L'importo giornaliero della maggiorazione degli assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, arrotondando, se del caso, il quoziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 12 giugno 1984, n. 219.

[2] Comma già modificato dalla L. di conversione 12 giugno 1984, n. 219 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L. 22 dicembre 1984, n. 887.

[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione 12 giugno 1984, n. 219.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 12 giugno 1984, n. 219.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione 12 giugno 1984, n. 219.

[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione 12 giugno 1984, n. 219.

[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione 12 giugno 1984, n. 219.

[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione 12 giugno 1984, n. 219.

[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione 12 giugno 1984, n. 219.

[10] Articolo abrogato dalla L. di conversione12 giugno 1984, n. 219.

[11] Tabella così sostituita dalla L. di conversione 12 giugno 1984, n. 219.