§ 77.6.198 - Legge 18 agosto 2000, n. 236.
Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:18/08/2000
Numero:236


Sommario
Art. 1.  Recuperi di indebiti pagamenti.
Art. 2.  Elevazione del limite di reddito.
Art. 3.  Assegno di superinvalidità.
Art. 4.  Ricorso gerarchico.
Art. 5.  Norma di copertura.


§ 77.6.198 - Legge 18 agosto 2000, n. 236.

Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra.

(G.U. 29 agosto 2000, n. 201).

 

     Art. 1. Recuperi di indebiti pagamenti.

     1. Le somme relative ad indebiti pagamenti effettuati in materia di pensioni di guerra che, in virtù dell'articolo 1, commi 260 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, siano state già recuperate o risultino in corso di recupero alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 377, sono restituite ovvero non sono oggetto di recupero purché l'indebito non sia imputabile a comportamento doloso dell'interessato.

 

          Art. 2. Elevazione del limite di reddito.

     1. Il limite di reddito annuo lordo, nei casi in cui sia previsto dalle vigenti disposizioni come condizione per il conferimento dei trattamenti economici di guerra, è elevato a L. 18.743.400 a decorrere dal 1° gennaio 2001 ed a L. 22.310.775 a decorrere dal 1° gennaio 2002.

     2. L'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, non si applica ai limiti di reddito stabiliti per gli anni 2001 e 2002.

 

          Art. 3. Assegno di superinvalidità.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai grandi invalidi di guerra affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e alla lettera A-bis), numeri 1) e 2), della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è corrisposto un assegno di superinvalidità, non reversibile, in sostituzione degli assegni di integrazione di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 21 del citato testo unico, e successive modificazioni, e in misura pari alla somma di tali assegni.

     2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, all'assegno di superinvalidità di cui al medesimo comma 1, spettante ai grandi invalidi di guerra elencati nell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono conglobate le ulteriori integrazioni ivi previste in loro favore.

     3. All'assegno di superinvalidità previsto dal presente articolo si applica l'adeguamento di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

 

          Art. 4. Ricorso gerarchico.

     1. All'articolo 115 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, il quinto comma è abrogato.

     2. All'articolo 10, comma 3, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, il secondo periodo è abrogato.

     3. Alla individuazione del termine per la definizione dei ricorsi di cui ai commi 1 e 2 si provvede con il regolamento previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 5. Norma di copertura.

     1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 15.000 milioni per l'anno 2000, in lire 31.500 milioni per l'anno 2001 e in lire 32.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando, quanto a lire 15.000 milioni per l'anno 2000, 30.000 milioni per l'anno 2001 e 30.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a lire 1.500 milioni per l'anno 2001 e 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.