§ 77.6.195 - D.P.R. 30 settembre 1999, n. 377.
Regolamento recante norme per il riordino e per la semplificazione del procedimento di liquidazione in materia pensionistica di guerra, a norma [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:30/09/1999
Numero:377


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Competenza.
Art. 3.  Aggravamento della invalidità di guerra e accertamento della inabilità a proficuo lavoro.
Art. 4.  Adempimenti delle Commissioni mediche di verifica.
Art. 5.  Trattamento di cui alla tabella G spettante alle vedove e agli orfani dell'invalido dalla seconda all'ottava categoria.
Art. 6.  Procedura di revoca.
Art. 7.  Ricorsi.
Art. 8.  Soppressione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.
Art. 9.  Abrogazioni.
Art. 10.  Entrata in vigore.


§ 77.6.195 - D.P.R. 30 settembre 1999, n. 377.

Regolamento recante norme per il riordino e per la semplificazione del procedimento di liquidazione in materia pensionistica di guerra, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(G.U. 28 ottobre 1999, n. 254).

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Il presente regolamento disciplina le procedure e gli adempimenti connessi alla liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra, provvedendo al riordino delle relative competenze.

 

          Art. 2. Competenza.

     1. I provvedimenti concernenti pensioni, assegni e indennità di guerra sono attribuiti alla competenza dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     2. Restano attribuite alla direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro le competenze in materia di provvidenze in favore dei perseguitati politici e degli internati in campi di sterminio K.Z., nonché la definizione dei ricorsi gerarchici di cui all'articolo 7.

 

          Art. 3. Aggravamento della invalidità di guerra e accertamento della inabilità a proficuo lavoro.

     1. Le istanze di aggravamento dell'invalidità di guerra e quelle in cui il diritto alla pensione sia subordinato alla sussistenza del requisito della inabilità a proficuo lavoro sono presentate al competente Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, corredate da un certificato medico o da altra documentazione sanitaria attestante l'aggravamento dell'infermità che dà titolo a pensione, ovvero riconosciuta dipendente da causa di servizio di guerra, o che attesti lo stato di inabilità del richiedente.

 

          Art. 4. Adempimenti delle Commissioni mediche di verifica.

     1. La Commissione medica di verifica competente per territorio, eseguiti gli accertamenti sanitari, trasmette copia autentica del verbale di visita collegiale al Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per i conseguenti provvedimenti, da notificarsi, secondo le modalità previste dalla legge.

 

          Art. 5. Trattamento di cui alla tabella G spettante alle vedove e agli orfani dell'invalido dalla seconda all'ottava categoria.

     1. Su istanza di parte, debitamente documentata, il Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere favorevole della Commissione medica di verifica, in ordine alla dipendenza da causa di guerra della morte dell'invalido, provvede a liquidare i maggiori benefici di cui alla tabella G, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, a decorrere dal giorno successivo alla morte del dante causa se l'istanza è presentata entro l'anno dalla morte, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se questa è presentata oltre l'anno ma entro il termine perentorio di cinque anni dalla data del decesso del dante causa.

 

          Art. 6. Procedura di revoca.

     1. Nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, i provvedimenti con i quali siano stati conferiti pensioni o assegni di guerra, anche se emanati da altri organi, possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati da parte del competente Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ovvero dalla Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro, previo parere della Commissione medica superiore per gli aspetti tecnico-sanitari.

     2. La revoca per dolo del provvedimento di concessione della pensione o dell'assegno ha effetto dalla data di decorrenza dei benefici stessi, con conseguente recupero, ai sensi delle norme vigenti, di quanto indebitamente riscosso. Negli altri casi la revoca o la riduzione hanno effetto dalla data del provvedimento, senza recupero delle somme già percepite.

 

          Art. 7. Ricorsi.

     1. Contro i provvedimenti connessi ai trattamenti pensionistici di guerra nonché contro quelli relativi alle provvidenze previste in favore dei perseguitati politici e degli internati in campi di sterminio K.Z. è ammesso ricorso gerarchico alla Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento stesso.

     2. La decisione in merito al ricorso gerarchico è adottata sulla base degli atti in possesso dell'ufficio e della documentazione prodotta dall'interessato, previa acquisizione, ove necessario, del parere della Commissione medica superiore.

     3. Indipendentemente dalla presentazione del ricorso gerarchico, avverso i provvedimenti in materia di pensioni di guerra è sempre ammesso il ricorso alla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione decorrente dalla data di notifica di cui al comma 1.

 

          Art. 8. Soppressione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

     1. Il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale data il Comitato esercita le proprie funzioni nella composizione stabilita dalle norme vigenti.

 

          Art. 9. Abrogazioni.

     1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 38, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656; articoli 73 e 81, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 19 della legge 6 ottobre 1986, n. 656; articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; articoli 102 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificati rispettivamente dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; articoli 104 e 105, comma undicesimo; articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e articolo 115, commi primo e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e dall'articolo 16 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

     Dalla stessa data sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento o con esso non compatibili.

 

          Art. 10. Entrata in vigore.

     1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.