§ 77.6.102 - Legge 25 novembre 1964, n. 1266.
Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:25/11/1964
Numero:1266


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      L'art. 2 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è abrogato.
Art. 5.      I benefici dipendenti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge avranno decorrenza dal 1° luglio 1964 e verranno corrisposti d'ufficio dalle Direzioni provinciali del [...]
Art. 6.      I benefici previsti dalla legislazione delle pensioni di guerra, la cui concessione è subordinata all'esistenza di un reddito complessivo netto, non superiore a lire 720.000 annue, ai sensi [...]
Art. 7.      Per le esigenze di servizio connesse con l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici della Direzione generale delle pensioni di guerra, della Commissione medica superiore, delle [...]
Art. 8.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:


§ 77.6.102 - Legge 25 novembre 1964, n. 1266.

Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra.

(G.U. 7 dicembre 1964, n. 303).

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

     L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dall'art. 4 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, a favore dei mutilati e degli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª alla 8ª, è elevato da lire 174.000 a lire 186.000 annue.

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4.

     L'art. 2 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è abrogato.

     L'art. 30 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

     "Agli invalidi per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000 se si tratta di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª e di annue lire 48.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª alla 8ª dell'annessa tabella A".

 

          Art. 5.

     I benefici dipendenti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge avranno decorrenza dal 1° luglio 1964 e verranno corrisposti d'ufficio dalle Direzioni provinciali del tesoro.

 

          Art. 6.

     I benefici previsti dalla legislazione delle pensioni di guerra, la cui concessione è subordinata all'esistenza di un reddito complessivo netto, non superiore a lire 720.000 annue, ai sensi della legge 9 novembre 1961, n. 1240, vengono concessi, a datare dal 1° gennaio 1965, sussistendo gli altri requisiti prescritti, alla condizione che gli interessati risultino non assoggettabili all'imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore.

 

          Art. 7.

     Per le esigenze di servizio connesse con l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici della Direzione generale delle pensioni di guerra, della Commissione medica superiore, delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra e degli enti militari ed amministrativi che svolgono attività anche nell'interesse della Direzione generale delle pensioni di guerra è data facoltà al Ministro per la difesa, su richiesta del Ministro per il tesoro, di procedere all'assunzione di personale straordinario per periodi di tempo rinnovabili non superiori ad un anno.

     La facoltà di cui al comma precedente, limitatamente alle nuove assunzioni, può essere esercitata entro un quinquennio dalla data d'entrata in vigore della presente legge.

     Le assunzioni del personale straordinario di cui al presente articolo saranno effettuate entro un contingente massimo di 300 unità ed entro i limiti numerici di categoria stabiliti, con apposito provvedimento, da adottare annualmente dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro. Al personale medesimo spetta il trattamento previsto per gli impiegati civili non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, in relazione alla categoria di appartenenza.

     E' data, altresì, facoltà al Ministro per la difesa, su richiesta del Ministro per il tesoro, di stipulare convenzioni, entro un contingente di 120 unità, con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle Commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore di cui agli articoli 103e104 della legge 10 agosto 1950, n. 648, ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra. Il relativo trattamento economico verrà stabilito in base alle giornate di effettivo servizio ed in relazione alle singole specializzazioni del convenzionato entro un limite massimo di lire 100.000 mensili.

     Appositi contratti e convenzioni possono, inoltre, essere stipulati dal Ministro per la difesa, sempre su richiesta del Ministro per il tesoro, con ospedali civili, istituti sanitari ed altri enti, per l'espletamento di esami specialistici, per il ricovero, il trasporto e il vitto dei visitandi, in occasione degli accertamenti di cui al precedente comma.

 

          Art. 8.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:

     a) per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, con corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui all'art. 4 del provvedimento legislativo riguardante l'istituzione di una addizionale all'imposta generale sull'entrata;

     b) per l'esercizio 1965, comprese le spese di cui al precedente art. 7 valutate in ragione d'anno in lire 300.000.000, con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo soppresso dall'art. 2 della L. 18 maggio 1967, n. 318.

[2] Articolo così modificato dall'art. 7 della L. 18 maggio 1967, n. 318.

[3] Articolo abrogato dall'art. 6 della L. 18 maggio 1967, n. 318.