§ 77.6.59 - Legge 5 maggio 1952, n. 521.
Norme per l'acceleramento della procedura di liquidazione delle pensioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:05/05/1952
Numero:521


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      L'Amministrazione deve disporre la concessione del trattamento definitivo di pensione all'atto della cessazione dal servizio, e formare immediatamente il ruolo di pagamento nonché il certificato [...]
Art. 5.      I Ministri possono delegare ai Sottosegretari di Stato, agli Alti Commissari e ai Commissari la firma dei provvedimenti di cessazione dal servizio.
Art. 6.      Nulla è innovato alla liquidazione della pensione provvisoria di cui all'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 221.
Art. 7.      Nel caso di decesso del pensionato, l'Ufficio provinciale del tesoro, che ha in carico la relativa partita, dispone, su domanda degli interessati, corredata dei documenti richiesti per la [...]
Art. 8.      Sono abrogati l'art. 125 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e le successive norme di estensione, riguardanti la [...]
Art. 9.      Quando vi siano fondati elementi per ritenere che siasi verificata decadenza dal diritto al godimento di pensione o assegno continuativo per la perdita della cittadinanza italiana nei casi [...]
Art. 10.      Quando vi siano fondati elementi per ritenere che siasi verificata decadenza dal diritto all'indennità per la sola volta in luogo di pensione per effetto della perdita della cittadinanza [...]
Art. 11.      Fermo l'obbligo della comunicazione previsto dall'art. 23 del regio decreto 24 aprile 1927, n. 677, per il decesso di pensionati o per il matrimonio di vedove od orfane pensionate, gli ufficiali [...]
Art. 12.      Le disposizioni della presente legge non si applicano alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato.


§ 77.6.59 - Legge 5 maggio 1952, n. 521. [1]

Norme per l'acceleramento della procedura di liquidazione delle pensioni.

(G.U. 26 maggio 1952, n. 121).

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3. [4]

 

          Art. 4.

     L'Amministrazione deve disporre la concessione del trattamento definitivo di pensione all'atto della cessazione dal servizio, e formare immediatamente il ruolo di pagamento nonché il certificato di iscrizione.

     Il provvedimento che dispone la cessazione dal servizio, quello di liquidazione della pensione definitiva, il ruolo di spesa fissa ed il certificato predetto devono essere inviati contemporaneamente alla Ragioneria centrale insieme con i documenti prescritti, non più tardi di un mese dalla data della cessazione dal servizio. La Ragioneria centrale provvede all'immediata effettuazione degli adempimenti di sua competenza.

     Se la Corte dei conti accerta l'esistenza di errori materiali o l'illegittimità dei provvedimenti previsti dal precedente comma, ne dà immediata comunicazione contemporaneamente all'Amministrazione interessata e alla Ragioneria centrale.

 

          Art. 5.

     I Ministri possono delegare ai Sottosegretari di Stato, agli Alti Commissari e ai Commissari la firma dei provvedimenti di cessazione dal servizio.

     La delega può essere concessa al capo personale o del servizio competente per i provvedimenti relativi al personale di grado inferiore al 6°, quando si tratti di cessazione dal servizio per raggiunti limiti al età.

     Sono abrogati l'art. 22, secondo comma, del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e le successive disposizioni che prevedono il concerto con il Ministro per il tesoro, per la emanazione dei provvedimenti di collocamento a riposo.

 

          Art. 6.

     Nulla è innovato alla liquidazione della pensione provvisoria di cui all'art. 23 della legge 29 aprile 1949, n. 221.

 

          Art. 7.

     Nel caso di decesso del pensionato, l'Ufficio provinciale del tesoro, che ha in carico la relativa partita, dispone, su domanda degli interessati, corredata dei documenti richiesti per la liquidazione definitiva, la corresponsione, in via provvisoria, alla vedova e agli orfani della pensione che ad essi compete a termini di legge. Analogamente gli Uffici provinciali del tesoro provvedono nei confronti degli orfani in caso di passaggio a nuove nozze della vedova pensionata.

 

          Art. 8.

     Sono abrogati l'art. 125 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e le successive norme di estensione, riguardanti la perdita del diritto a pensione da parte della vedova nel caso che il matrimonio sia stato contratto senza il prescritto assentimento.

     E' del pari abrogato l'art. 182 del testo unico di cui al precedente comma riguardante la decadenza dal diritto a pensione per coloro che lascino trascorrere più di un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento senza inoltrare la prescritta domanda o senza presentare i documenti giustificativi.

 

          Art. 9.

     Quando vi siano fondati elementi per ritenere che siasi verificata decadenza dal diritto al godimento di pensione o assegno continuativo per la perdita della cittadinanza italiana nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, gli Uffici provinciali del tesoro richiedono all'interessato, con lettera raccomandata, la produzione del certificato di cittadinanza e provvedono a tutti gli altri accertamenti del caso.

     Qualora detto certificato non sia presentato entro tre mesi dalla richiesta, il pagamento degli assegni viene sospeso.

     Le somme eventualmente corrisposte dopo che si è verificata la decadenza dal diritto al godimento della pensione e dell'assegno sono recuperate nei modi di legge.

     Nulla è innovato per quanto concerne il pagamento delle pensioni o assegni e gli accertamenti relativi alla cittadinanza nei confronti dei titolari residenti all'estero.

 

          Art. 10.

     Quando vi siano fondati elementi per ritenere che siasi verificata decadenza dal diritto all'indennità per la sola volta in luogo di pensione per effetto della perdita della cittadinanza italiana, gli accertamenti relativi al requisito della cittadinanza sono effettuati dalla Amministrazione liquidatrice con riferimento alla data di cessazione dal servizio.

 

          Art. 11.

     Fermo l'obbligo della comunicazione previsto dall'art. 23 del regio decreto 24 aprile 1927, n. 677, per il decesso di pensionati o per il matrimonio di vedove od orfane pensionate, gli ufficiali di stato civile e le autorità anagrafiche sono tenute a dare comunicazioni agli Uffici provinciali del tesoro anche della perdita della cittadinanza italiana e dell'acquisto della cittadinanza straniera da parte dei titolari di pensioni o assegni continuativi, a carico del bilancio dello Stato o delle Amministrazioni autonome, che risultino iscritti nei registri anagrafici del Comune.

 

          Art. 12.

     Le disposizioni della presente legge non si applicano alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20.

[3] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20.

[4] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20.