§ 77.5.67 – L. 12 marzo 1968, n. 235.
Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:12/03/1968
Numero:235


Sommario
Art. 1.      L'art. 124 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del [...]
Art. 2.      L'art. 235 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del [...]
Art. 3.      Gli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale, nell'industria e in agricoltura, con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per cento, già [...]
Art. 4.      Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a carico degli istituti assicuratori, si provvede ai sensi degli articoli 192, 193, 194 e 261 del [...]


§ 77.5.67 – L. 12 marzo 1968, n. 235.

Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia.

(G.U. 28 marzo 1968, n. 81).

 

     Art. 1.

     L'art. 124 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

     "Con decorrenza dal 1° luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria già indennizzati in capitale, ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51, del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, o titolari di rendita vitalizia con grado di inabilità non inferiore al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:

     con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire dodicimila;

     con grado di inabilità dal sessanta al settantanove per cento, lire sedicimila;

     con grado di inabilità dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire trentaduemila;

     con grado di inabilità dal novanta al cento per cento, lire cinquantamila;

     con grado di inabilità cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'art. 76, lire cinquantamila, più lire trentacinquemila quale assegno per detta assistenza personale continuativa.

     Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa denominazione dall'istituto assicuratore".

 

          Art. 2.

     L'art. 235 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

     "Con decorrenza dal 1° luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura, già indennizzati in capitale ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, o in rendita vitalizia costituita a norma dell'art. 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione del predetto decreto luogotenenziale, con grado di inabilità non inferiore al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:

     con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire diecimila;

     con grado di inabilità dal sessanta al settantanove per cento, lire tredicimila;

     con grado di inabilità dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire ventiseimila;

     con grado di inabilità dal novanta al cento per cento, lire trentaseimila;

     con grado di inabilità cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'art. 212, lire trentaseimila più lire trentamila quale assegno per detta assistenza personale continuativa.

     Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa denominazione, dall'istituto assicuratore".

 

          Art. 3.

     Gli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale, nell'industria e in agricoltura, con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per cento, già indennizzati in capitale ai sensi delle disposizioni di legge richiamate nei precedenti articoli 1 e 2, per il conseguimento dell'assegno continuativo mensile di cui agli articoli 1 e 2 medesimi, sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare domanda all'istituto assicuratore, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 4.

     Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a carico degli istituti assicuratori, si provvede ai sensi degli articoli 192, 193, 194 e 261 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.