§ 77.5.57 – L. 25 aprile 1957, n. 306.
Elevazione delle prestazioni economiche corrisposte ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:25/04/1957
Numero:306


Sommario
Art. 1.      Le prestazioni economiche a carattere assistenziale previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, limitatamente a quelle [...]
Art. 2.      L'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 9.400.000 annue, sarà fronteggiato a carico dello stanziamento del capitolo n. 772 dello [...]
Art. 3.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1956


§ 77.5.57 – L. 25 aprile 1957, n. 306.

Elevazione delle prestazioni economiche corrisposte ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, ai cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro o malattia professionale verificatisi nei territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania.

(G.U. 15 maggio 1957, n. 123).

 

     Art. 1.

     Le prestazioni economiche a carattere assistenziale previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, limitatamente a quelle corrisposte ai sensi del decreto legislativo stesso per infortuni sul lavoro o per malattie professionali il cui indennizzo è dovuto da istituti assicuratori diversi da quelli operanti nei territori sottoposti alla sovranità della Repubblica federale di Germania, sono aumentate dei seguenti assegni mensili:

     a) lire 3000, nel caso di inabilità permanente di grado dal 50 per cento al 79 per cento;

     b) lire 5000, nel caso di inabilità permanente di grado dall'80 per cento all'89 per cento;

     c) lire 7000, nel caso di inabilità permanente di grado dal 90 per cento al 100 per cento.

     Le prestazioni ai superstiti per gli infortuni sul lavoro o per le malattie professionali di cui al precedente comma sono altresì aumentate dei seguenti assegni mensili:

     a) lire 3000, nel caso di un unico avente diritto;

     b) lire 4000, nel caso di due aventi diritto;

     c) lire 5000, nel caso di tre o più aventi diritto.

     Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919.

 

          Art. 2.

     L'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 9.400.000 annue, sarà fronteggiato a carico dello stanziamento del capitolo n. 772 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56 e di quelli dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

 

          Art. 3.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1956.