§ 77.5.30 – D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 919.
Concessione di prestazioni sanitarie ed economiche a favore di cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro o [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:29/07/1947
Numero:919


Sommario
Art. 1.      L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a corrispondere fino alla data che sarà stabilita con decreto del Capo dello Stato [...]
Art. 2.      Le prestazioni dovute a norma dell'articolo precedente sono
Art. 3.      Le prestazioni di cui all'art. 2 sono dovute con decorrenza dal 1° gennaio 1947 o dalla data di rimpatrio, se successiva, e sono erogate a titolo di anticipo da parte [...]
Art. 4.      Per ottenere le prestazioni previste dal presente decreto, gli interessati debbono inviare, a mezzo di plico raccomandato, apposita domanda alle sedi provinciali [...]
Art. 5.      Le disposizioni del presente decreto si applicano anche per le malattie professionali
Art. 6.      Per la disciplina delle prestazioni sanitarie ed economiche, compresa quella attinente al diritto dei superstiti ed alla revisione delle rendite di inabilità si [...]
Art. 7.      Le spese per le prestazioni dovute in esecuzione del presente decreto e quelle di amministrazione sono rimborsate dallo Stato all'Istituto nazionale per l'assicurazione [...]
Art. 8.      Fermo restando per i beneficiari delle prestazioni previste dal presente decreto il diritto ad ottenere dagli istituti assicuratori germanici od ex germanici la [...]
Art. 9.      Tutte le prestazioni previste dal presente decreto sostituiscono e assorbono per i loro beneficiari le altre di carattere assistenziale a carico dello Stato [...]
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 77.5.30 – D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 919. [1]

Concessione di prestazioni sanitarie ed economiche a favore di cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro o malattie professionali a carico di istituti assicuratori germanici.

(G.U. 25 settembre 1947, n. 220).

 

     Art. 1.

     L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a corrispondere fino alla data che sarà stabilita con decreto del Capo dello Stato sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per il tesoro, le prestazioni a carattere assistenziale provvisorio, di cui agli articoli seguenti ai cittadini italiani residenti nel territorio nazionale:

     a) per i quali risulta sospesa la corresponsione dei ratei di rendite per infortunio, dovute da istituti assicuratori germanici od ex germanici;

     b) o che abbiano subito infortuni sul lavoro indennizzabili dagli istituti predetti e non abbiano ancora ottenuto il riconoscimento del diritto agli indennizzi relativi.

 

          Art. 2.

     Le prestazioni dovute a norma dell'articolo precedente sono:

     a) in caso di inabilità permanente, se di grado non inferiore al 50%, o in caso di morte, una rendita in via provvisoria, secondo le norme del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive modificazioni, commisurata ai salari annui stabiliti dal successivo art. 3;

     b) in caso di inabilità temporanea e limitatamente alla sua durata una indennità giornaliera di lire 150, maggiorata di lire 24 per la moglie e di lire 15 per ciascun figlio minore di 18 anni.

     Sono altresì dovute le cure mediche e chirurgiche nonchè le protesi di lavoro per tutta la durata dell'inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrano a recuperare la capacità lavorativa.

 

          Art. 3.

     Le prestazioni di cui all'art. 2 sono dovute con decorrenza dal 1° gennaio 1947 o dalla data di rimpatrio, se successiva, e sono erogate a titolo di anticipo da parte dello Stato, salvo l'ulteriore pagamento della differenza dopo il recupero degli indennizzi dovuti dagli istituti germanici o ex germanici.

     Le prestazioni di cui alla lettera a) dello stesso articolo 2, sono erogate sulla base dei seguenti salari annui fissi:

     L. 24.000 per gli operai;

     L. 18.000 per le operaie.

 

          Art. 4.

     Per ottenere le prestazioni previste dal presente decreto, gli interessati debbono inviare, a mezzo di plico raccomandato, apposita domanda alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, corredata da tutti gli elementi e documenti idonei ad avvalorarla che siano richiesti dall'Istituto predetto.

     Detta domanda, deve essere inviata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto da coloro che a tale data siano già rimpatriati, o dalla data del rimpatrio degli altri, fermo restando il diritto dei richiedenti alle prestazioni dovute agli istituti assicuratori germanici od ex germanici, nei sensi stabiliti dal successivo art. 8 [2].

 

          Art. 5.

     Le disposizioni del presente decreto si applicano anche per le malattie professionali.

 

          Art. 6.

     Per la disciplina delle prestazioni sanitarie ed economiche, compresa quella attinente al diritto dei superstiti ed alla revisione delle rendite di inabilità si applicano le norme stabilite dal regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, con le successive modificazioni, e dal relativo regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, semprechè compatibili con quelle del presente decreto.

 

          Art. 7.

     Le spese per le prestazioni dovute in esecuzione del presente decreto e quelle di amministrazione sono rimborsate dallo Stato all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

     Il rimborso è effettuato dal Ministero del tesoro su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base a rendiconti trimestrali corredati da documenti giustificativi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 8.

     Fermo restando per i beneficiari delle prestazioni previste dal presente decreto il diritto ad ottenere dagli istituti assicuratori germanici od ex germanici la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi loro spettanti, il pagamento degli indennizzi stessi dovrà in ogni caso essere effettuato per tramite dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

     Sulle somme che verranno pagate dagli istituti germanici o ex germanici, l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro tratterrà l'importo delle prestazioni concesse a ciascun beneficiario a norma del presente decreto e lo computerà in conto dei rimborsi dovutigli dallo Stato ai sensi dell'articolo precedente.

 

          Art. 9.

     Tutte le prestazioni previste dal presente decreto sostituiscono e assorbono per i loro beneficiari le altre di carattere assistenziale a carico dello Stato eventualmente in godimento alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 5 gennaio 1953, n. 35.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato di sei mesi dall'art. unico del D.Lgs. 23 marzo 1948, n. 411.