§ 77.5.31 – D.Lgs.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 870.
Aumento degli assegni integrativi della indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:12/08/1947
Numero:870


Sommario
Art. 1.      La misura degli assegni integrativi di disoccupazione previsti dall'art. 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, e dei sussidi straordinari di [...]
Art. 2.      Sono escluse dal beneficio della maggiorazione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui al presente decreto i disoccupati già ricoverati per tubercolosi in [...]
Art. 3.      Per i sussidi straordinari di disoccupazione può essere disposta, col decreto che ne autorizza la concessione, una durata inferiore al limite stabilito per la [...]
Art. 4.      Il lavoratore, per essere ammesso al sussidio straordinario di disoccupazione, dovrà presentare alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale [...]
Art. 5.      Al pagamento del maggiore onere derivante dall'aumento degli assegni integrativi della indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione, previsto [...]
Art. 6.      Ferme restando le analoghe disposizioni vigenti nei confronti dei beneficiari dell'indennità di disoccupazione e degli assegni integrativi di essa, i lavoratori ammessi [...]
Art. 7.      Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, può essere disposta, a favore degli enti, istituti, [...]
Art. 8.      Chi indebitamente riscuote con alterazione di dati o con dichiarazioni non veritiere o con altri modi fraudolenti il sussidio straordinario di disoccupazione, o continui [...]
Art. 9.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 77.5.31 – D.Lgs.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 870. [1]

Aumento degli assegni integrativi della indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione.

(G.U. 13 settembre 1947, n. 210).

 

     Art. 1.

     La misura degli assegni integrativi di disoccupazione previsti dall'art. 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, e dei sussidi straordinari di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto stesso, è elevata fino alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, a L. 200 per l'avente diritto e a L. 32 per ciascun figlio a carico, per ogni giornata di corresponsione degli assegni e dei sussidi predetti.

     Resta ferma la procedura prevista dall'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per variare la misura degli assegni stessi e stabilire le condizioni per il diritto ad essi.

 

          Art. 2.

     Sono escluse dal beneficio della maggiorazione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui al presente decreto i disoccupati già ricoverati per tubercolosi in case di cura e da esse dimessi successivamente al 30 settembre 1946, per guarigione clinica, per stabilizzazione o per prosecuzione della cura in ambulatorio.

 

          Art. 3.

     Per i sussidi straordinari di disoccupazione può essere disposta, col decreto che ne autorizza la concessione, una durata inferiore al limite stabilito per la corresponsione della indennità giornaliera di disoccupazione e dei relativi assegni integrativi.

     Il diritto ai sussidi straordinari predetti è esteso anche ai lavoratori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione che, chiamati sotto le armi per servizio di leva prima del 1939, non abbiano, a causa della loro prolungata permanenza in servizio militare, i requisiti previsti dall'art. 2 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373.

 

          Art. 4.

     Il lavoratore, per essere ammesso al sussidio straordinario di disoccupazione, dovrà presentare alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda:

     a) redatta su un modulo stabilito dall'Istituto stesso, contenente una dichiarazione attestante, sotto la personale responsabilità del richiedente, il suo stato di disoccupazione, con riguardo particolare alle sanzioni penali previste in caso di alterazione della verità;

     b) corredata del certificato d'iscrizione come disoccupato all'Ufficio di collocamento e della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti prescritti per il diritto al sussidio.

 

          Art. 5.

     Al pagamento del maggiore onere derivante dall'aumento degli assegni integrativi della indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione, previsto dall'art. 1 del presente decreto, si provvede con un contributo a carico dei datori di lavoro tenuti all'osservanza, nei confronti dei loro dipendenti, delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e con il concorso dello Stato.

     Il contributo a carico dei datori di lavoro è stabilito per il 1947 nella misura del 3,40% sulla retribuzione lorda, con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore del presente decreto, e sarà fissato, per gli anni successivi, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177. Tale contributo assorbe quello previsto per le indennità caropane, a favore dei disoccupati e dei rispettivi figli a carico, dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770.

     Lo Stato concorre alla parte dell'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, che risulterà in più dell'importo complessivo del gettito dei contributi dei datori di lavoro, entro il limite massimo di due miliardi.

     Ove necessario saranno concesse dal Tesoro delle anticipazioni sul concorso predetto.

     Sono abrogati il primo comma dell'art. 7 e l'art. 8 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373.

 

          Art. 6.

     Ferme restando le analoghe disposizioni vigenti nei confronti dei beneficiari dell'indennità di disoccupazione e degli assegni integrativi di essa, i lavoratori ammessi al beneficio del sussidio straordinario di disoccupazione di cui all'art. 2 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, perdono il diritto al beneficio stesso:

     a) quando sia trascorso il periodo di godimento previsto dal decreto interministeriale col quale viene disposta la concessione del sussidio;

     b) quando abbiano trovato nuova occupazione;

     c) quando abbiano rifiutato un'occupazione adeguata;

     d) quando non abbiano adempiuto senza giustificato motivo agli obblighi per comprovare in ogni momento la continuità della disoccupazione;

     e) quando abbiano rifiutato di frequentare i corsi per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori.

 

          Art. 7.

     Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, può essere disposta, a favore degli enti, istituti, associazioni ed organizzazioni che promuovono corsi per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori, la concessione, per il finanziamento dei corsi stessi, di contributi da prelevarsi sulla gestione degli assegni integrativi della indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione del fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali.

 

          Art. 8.

     Chi indebitamente riscuote con alterazione di dati o con dichiarazioni non veritiere o con altri modi fraudolenti il sussidio straordinario di disoccupazione, o continui a percepirlo anche dopo la cessazione dello stato di disoccupazione, è punito con la multa dal quintuplo al decuplo delle somme percepite a titolo di sussidio, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

     Indipendentemente da tali pene il responsabile viene escluso dal sussidio straordinario di disoccupazione per la durata di un anno, su deliberazione del Comitato di cui all'art. 9 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373.

     Uguale esclusione dal sussidio di disoccupazione, salvo le eventuali pene stabilite dal Codice penale, è applicabile a carico di chi con alterazione di dati, con dichiarazioni non veritiere o con altri modi fraudolenti tenta di ottenere il sussidio di disoccupazione.

     Una multa uguale a quella di cui al primo comma del presente articolo, salvo sempre le maggiori pene del Codice penale, è applicata al datore di lavoro e a chiunque con fatti fraudolenti renda possibile l'indebita percezione del sussidio di disoccupazione.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 5 gennaio 1953, n. 35.