§ 77.4.45 - Legge 23 agosto 1962, n. 1335.
Modalità per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:23/08/1962
Numero:1335


Sommario
Art. 1.      La somma di lire 269.957.559.000 da corrispondersi dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale alla data del 31 dicembre 1960 a favore del Fondo per [...]
Art. 2.      Alla spesa di lire 269.957.559.000 di cui al primo comma dell'art. 1 sarà provveduto
Art. 3.      Agli oneri di cui alla lettera b) dell'art. 2, nonchè a quelli relativi alle spese di emissione ed agli interessi connessi ai certificati di credito indicati alla [...]
Art. 4.      Le somme riscosse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in applicazione della presente legge saranno dall'Istituto medesimo versate senza oneri di interessi, [...]
Art. 5.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, nei singoli esercizi, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente [...]


§ 77.4.45 - Legge 23 agosto 1962, n. 1335.

Modalità per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

(G.U. 10 settembre 1962, n. 228)

 

 

     Art. 1.

     La somma di lire 269.957.559.000 da corrispondersi dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale alla data del 31 dicembre 1960 a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni in applicazione della legge 4 aprile 1952, n. 218, della legge 26 novembre 1955, n. 1125, e della legge 20 febbraio 1958, n. 55, in aggiunta alle somme stanziate fino all'esercizio 1960-61, è versata all'Istituto medesimo in ragione di:

     L. 49.000.000.000 nell'esercizio 1961-62

     " 49.000.000.000........"................1962-63

     " 43.000.000.000........."................1963-64

     " 43.000.000.000........."................1964-65

     " 43.000.000.000........."................1965-66

     " 42.957.559.000........."................1966-67

     Le ulteriori somme da corrispondersi per il periodo dal 1° gennaio 1961 al 30 giugno 1962 al citato Istituto per gli stessi fini, in aggiunta agli stanziamenti iscritti negli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62, saranno ripartite in tre annualità uguali a decorrere dall'esercizio 1965-66. Tali somme saranno accertate, sulla base delle risultanze della gestione del Fondo, con decreto dei Ministri per il bilancio e per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 2.

     Alla spesa di lire 269.957.559.000 di cui al primo comma dell'art. 1 sarà provveduto:

     a) quanto a lire 220.000.000.000 col ricavo della emissione di speciali certificati di credito alla quale il Ministro per il tesoro è autorizzato. Tale emissione sarà effettuata in ragione di lire 40.000.000.000 in ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962-63 e di lire 35.000.000.000 annue negli esercizi dal 1963-64 al 1966-67.

     I certificati saranno ammortizzati in dieci anni a decorrere dal 1° luglio 1965, e frutteranno gli interessi pagabili in rate semestrali anticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

     Con decreti del Ministro per il tesoro saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento - anche tramite consorzi, pure di garanzia - all'emissione ed all'ammortamento dei titoli stessi.

     Ai predetti certificati, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 ed 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

     I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti;

     b) quanto a lire 49.957.559.000, in ragione di lire 9.000.000.000 in ciascuno degli esercizi 1961-62 e 1962-63, di lire 8.000.000.000 annue negli esercizi dal 1963-64 al 1965-66 e di lire 7.957.559.000 nell'esercizio 1966-67.

 

          Art. 3.

     Agli oneri di cui alla lettera b) dell'art. 2, nonchè a quelli relativi alle spese di emissione ed agli interessi connessi ai certificati di credito indicati alla lettera a) dello stessoart. 2 sarà fatto fronte con aliquota di maggiori proventi derivanti dall'applicazione dei provvedimenti concernenti l'adeguamento dell'imposta fissa di bollo per alcune voci della tariffa allegato A) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, nuove aliquote della tassa di bollo sui documenti di trasporto e aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita con ilregio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

 

          Art. 4.

     Le somme riscosse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in applicazione della presente legge saranno dall'Istituto medesimo versate senza oneri di interessi, in concomitanza con le riscossioni stesse, sul conto corrente istituito presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il servizio dei pagamenti delle pensioni di invalidità e vecchiaia, fino al pareggio della situazione che verrà accertata al 30 giugno 1962.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, nei singoli esercizi, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.