§ 77.4.5 - R.D. 15 giugno 1933, n. 896.
Svolgimento delle operazioni di assicurazione e di capitalizzazione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:15/06/1933
Numero:896


Sommario
Art. 1.      Le riserve matematiche ed ogni altra riserva o cauzione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, afferenti ai contratti di assicurazione e di [...]
Art. 2.      Le condizioni di polizza, le tariffe di assicurazione, nonché il tasso di interesse e le tavole di mortalità, da adottarsi per il calcolo delle tariffe stesse e delle [...]


§ 77.4.5 - R.D. 15 giugno 1933, n. 896.

Svolgimento delle operazioni di assicurazione e di capitalizzazione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni

(G.U. 28 luglio 1933, n. 174)

 

 

     Art. 1.

     Le riserve matematiche ed ogni altra riserva o cauzione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, afferenti ai contratti di assicurazione e di capitalizzazione, dovranno essere costituite in conformità delle norme stabilite, per l'Istituto nazionale delle assicurazioni, dal R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e dal regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, sull'esercizio delle assicurazioni e vincolate in base alle norme dei predetti decreti-legge e regolamento.

 

          Art. 2.

     Le condizioni di polizza, le tariffe di assicurazione, nonché il tasso di interesse e le tavole di mortalità, da adottarsi per il calcolo delle tariffe stesse e delle riserve matematiche, ed ogni loro modifica, devono essere approvate dal Ministero delle corporazioni. Servizio di vigilanza sulle assicurazioni.