§ 77.3.7B - Legge 13 agosto 1980, n. 444.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 luglio 1980, n. 286, concernente proroga del termine concesso ai datori di lavoro per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:13/08/1980
Numero:444


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286, concernente proroga del termine concesso ai datori di lavoro per la regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti [...]


§ 77.3.7B - Legge 13 agosto 1980, n. 444. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 luglio 1980, n. 286, concernente proroga del termine concesso ai datori di lavoro per la regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(G.U. 19 agosto 1980, n. 226)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 1 luglio 1980, n. 286, concernente proroga del termine concesso ai datori di lavoro per la regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, terzo comma, dopo le parole: si applicano nei confronti, sono aggiunte le seguenti: della gestione previdenziale dell'ENPALS,

     e, dopo la parola: provinciali, sono aggiunte le seguenti: , dei comuni e delle aziende speciali o loro consorzi.

     Dopo l'art. 1, sono inseriti i seguenti:

Art. 1 bis.

     La contribuzione obbligatoria effettiva di cui al terzo comma dell'art. 14-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, deve intendersi comprensiva anche della contribuzione figurativa.

Art. 1 ter.

     Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, e dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, può essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di sei mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilità di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di sei mesi.

     L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.