§ 77.3.60 - D.P.R. 9 agosto 1966, n. 977.
Determinazione del contributo dovuto a copertura degli oneri del Fondo di previdenza e del Fondo di integrazione per gli addetti ai pubblici servizi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:09/08/1966
Numero:977


Sommario
Art. 1.      La misura percentuale complessiva del contributo dovuto a copertura degli oneri del Foglio di previdenza istituito con il regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311 e del Fondo di integrazione [...]
Art. 2.      Le aliquote a carico delle aziende e degli agenti sono fissate come segue, ai sensi dell'art. 15, quinto comma, della legge 28 luglio 1961, n. 830:


§ 77.3.60 - D.P.R. 9 agosto 1966, n. 977.

Determinazione del contributo dovuto a copertura degli oneri del Fondo di previdenza e del Fondo di integrazione per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

(G.U. 22 novembre 1966, n. 294).

 

     Art. 1.

     La misura percentuale complessiva del contributo dovuto a copertura degli oneri del Foglio di previdenza istituito con il regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311 e del Fondo di integrazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è fissata per gli anni dal 1964 al 1966 nelle seguenti aliquote della retribuzione prevista dall'art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 830:

     anno 1964: 16,80%, di cui l'1% al Fondo di previdenza e il 15,80% al Fondo di integrazione;

     anno 1965: 18,80%, di cui l'1% al Fondo di previdenza e il 17,80% al Fondo di integrazione;

     anno 1966: 19,20% di cui l'1% al Fondo di previdenza e il 18,20% al Fondo di integrazione.

 

          Art. 2.

     Le aliquote a carico delle aziende e degli agenti sono fissate come segue, ai sensi dell'art. 15, quinto comma, della legge 28 luglio 1961, n. 830:

     anno 1964: il 12,95% a carico delle aziende e il 3,85% a carico degli agenti;

     anno 1965: il 14,30% a carico delle aziende e il 4,50% a carico degli agenti;

     anno 1966: il 14,55% a carico delle aziende e il 4,65% a carico degli agenti.