§ 77.1.46 - D.P.R. 30 giugno 1976, n. 447.
Norme sul trattamento tributario degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia nonchè delle maggiorazioni della pensione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:30/06/1976
Numero:447


Sommario
Art. 1.      Gli assegni familiari e le quote di aggiunta di famiglia nonchè le maggiorazioni della pensione sostitutive degli assegni familiari, percepiti dagli aventi diritto [...]
Art. 2.      Le maggiorazioni deI dieci per cento previste dal secondo comma dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile [...]


§ 77.1.46 - D.P.R. 30 giugno 1976, n. 447.

Norme sul trattamento tributario degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia nonchè delle maggiorazioni della pensione sostitutive degli assegni familiari

(G.U. 2 luglio 1976, n. 172)

 

 

     Art. 1.

     Gli assegni familiari e le quote di aggiunta di famiglia nonchè le maggiorazioni della pensione sostitutive degli assegni familiari, percepiti dagli aventi diritto nell'anno 1977, concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del cinquanta per cento dell'ammontare di essi.

     A decorrere dal 1° gennaio 1978 gli assegni, le quote e le maggiorazioni di cui al precedente comma non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

     La misura percentuale prevista nel primo comma e la esclusione di cui al secondo comma sono commisurate agli importi stabiliti nei riguardi degli aventi diritto dalle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     Le maggiorazioni deI dieci per cento previste dal secondo comma dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, nonchè dagli articoli 5, ultimo comma, e 6, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, sono ridotte per l'anno 1977 del cinquanta per cento. Le maggiorazioni stesse cesseranno di avere applicazione dal 1° gennaio 1978.

     Il contributo posto a carico del bilancio dello Stato dal terzo comma dell'art. 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è ridotto del cinquanta per cento per l'anno 1977 ed è soppresso a partire dall'anno 1978.