§ 77.1.42 - D.L. 21 dicembre 1966, n. 1089 .
Corresponsione ai lavoratori in Cassa integrazione guadagni degli assegni familiari e proroga della corresponsione degli assegni familiari ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:21/12/1966
Numero:1089


Sommario
Art. 1.      Il trattamento previsto dall'art. 46 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431, per le categorie dei [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 77.1.42 - D.L. 21 dicembre 1966, n. 1089 [1] .

Corresponsione ai lavoratori in Cassa integrazione guadagni degli assegni familiari e proroga della corresponsione degli assegni familiari ai disoccupati in luogo delle maggiorazioni per carichi di famiglia

(G.U. 22 dicembre 1967, n. 321)

 

 

     Art. 1.

     Il trattamento previsto dall'art. 46 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431, per le categorie dei lavoratori disoccupati ad eccezione di quelli agricoli, prorogato dall'articolo 4 della legge 5 luglio 1965, n. 833, è applicato anche nei confronti dei lavoratori che cesseranno dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1968.

     Per i lavoratori agricoli il trattamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1965, n. 833, è applicato anche alla seconda e alla terza annata successiva a quella in corso alla data del 16 marzo 1965.

     Agli operai ammessi in Cassa integrazione guadagni ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 e della legge 3 febbraio 1963, n. 77 spettano gli assegni familiari nella misura intera nel periodo dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1968.

     Detti assegni sono corrisposti a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, osservando, in quanto applicabile, la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 14 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 16 febbraio 1967, n. 15 e abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.