§ 77.1.33 - Legge 16 maggio 1956, n. 504.
Disposizioni varie in materia di assegni familiari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:16/05/1956
Numero:504


Sommario
Art. 1.      Gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori dell'industria e del commercio e professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi, in vigore alla [...]
Art. 2.      Gli assegni familiari del settore del credito della Cassa unica degli assegni stessi in vigore al 1° luglio 1954 sono aumentati, dalla stessa data, di lire 337 mensili [...]
Art. 3.      Gli assegni familiari e il relativo contributo per il settore dell'assicurazione della Cassa unica degli assegni stessi, in vigore alla data del 1° luglio 1954, sono [...]
Art. 4.      Gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali, sono elevati, con [...]
Art. 5.      Le attività e le passività del cessato settore unico per il credito, l'assicurazione e i servizi tributari appaltati della Cassa unica degli assegni familiari sono [...]
Art. 6.      Nulla è innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazioni e modifiche dei contributi


§ 77.1.33 - Legge 16 maggio 1956, n. 504.

Disposizioni varie in materia di assegni familiari.

(G.U. 15 giugno 1956, n. 147)

 

 

     Art. 1.

     Gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori dell'industria e del commercio e professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi, in vigore alla data del 1° agosto 1954, sono elevati, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data medesima, alle misure seguenti, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

     a) industria: assegni: lire 960 settimanali per ciascun figlio; lire 648 per il coniuge; lire 330 per ciascun ascendente;

     contributo: 29,90 per cento sulla retribuzione lorda;

     b) commercio e professioni e arti: assegni: lire 4160 mensili per ciascun figlio; lire 2808 per il coniuge; lire 1430 per ciascun ascendente;

     contributo: 21 per cento sulla retribuzione lorda.

     Con decorrenza dal 1° aprile 1956 gli assegni e i contributi predetti sono ulteriormente elevati alle seguenti misure:

     a) industria: assegni: lire 1002 settimanali per ciascun figlio; lire 696 per il coniuge; lire 330 per ciascun ascendente;

     contributo: 31,30 per cento sulla retribuzione lorda;

     b) commercio e professioni e arti: assegni: lire 4342 mensili per ciascun figlio; lire 3016 per il coniuge; lire 1430 per ciascun ascendente;

     contributo: 21 per cento sulla retribuzione lorda.

     Resta in vigore per il settore dell'industria, in aggiunta ai contributi di cui alle lettere a) del primo e del secondo comma, e fino all'estinzione del disavanzo della gestione, l'addizionale dell'1,50 per cento della retribuzione, stabilita dall'art. 3 della legge 31 marzo 1954, n. 117.

 

          Art. 2.

     Gli assegni familiari del settore del credito della Cassa unica degli assegni stessi in vigore al 1° luglio 1954 sono aumentati, dalla stessa data, di lire 337 mensili rispettivamente per ciascun figlio, per il coniuge e per ciascun ascendente.

     A decorrere dal 1° novembre 1954, gli assegni familiari per lo stesso settore sono elevati alla misura di lire 5356 mensili, rispettivamente per ciascun figlio, per il coniuge e per ciascun ascendente, comprensiva degli assegni di caropane stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.

     Dalla stessa data di cui al comma precedente, il contributo è elevato al 48,20 per cento della retribuzione lorda, comprensivo del contributo di caropane stabilito dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.

     A decorrere dal 1° novembre 1954 gli assegni familiari ai dirigenti dello stesso settore e il relativo contributo sono corrisposti ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo.

 

          Art. 3.

     Gli assegni familiari e il relativo contributo per il settore dell'assicurazione della Cassa unica degli assegni stessi, in vigore alla data del 1° luglio 1954, sono elevati dalla stessa data, alle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

     assegni: lire 3120 mensili per ciascun figlio; lire 2496 mensili per il coniuge; lire 1716 mensili per ciascun ascendente;

     contributo: 16,50 per cento sulla retribuzione lorda.

 

          Art. 4.

     Gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali, sono elevati, con decorrenza dal 1° agosto 1954, alle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

     assegni: lire 4160 mensili per ciascun figlio; lire 2808 mensili per il coniuge; lire 1430 mensili per ciascun ascendente;

     contributo: 27 per cento sulla retribuzione lorda.

     E' applicata a favore della gestione predetta, in aggiunta al contributo predetto, e con la stessa decorrenza di esso, un'addizionale dell'1 per cento della retribuzione fino all'estinzione del disavanzo della gestione medesima.

 

          Art. 5.

     Le attività e le passività del cessato settore unico per il credito, l'assicurazione e i servizi tributari appaltati della Cassa unica degli assegni familiari sono devolute ai settori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, istituiti con l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, rispettivamente in proporzione alle percentuali del 34,71 per cento del 28,85 per cento e del 36,44 per cento.

 

          Art. 6.

     Nulla è innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazioni e modifiche dei contributi.