§ 17.3.114 - D.L. 24 giugno 1978, n. 300 .
Provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'art. 2, ultimo comma, del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:24/06/1978
Numero:300


Sommario
Art. 1.      A favore delle imprese di cui all'art. 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, nonché dei soggetti [...]
Art. 2.      Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi [...]
Art. 2. bis  [5]
Art. 2. ter  [6]
Art. 3.      Il termine per la definizione della gestione stralcio affidata al prefetto di Udine, già prorogato al 30 giugno 1978 dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, è [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 17.3.114 - D.L. 24 giugno 1978, n. 300 [1] .

Provvidenze per le zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia e proroga della gestione stralcio prevista dall'art. 2, ultimo comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

(G.U. 27 giugno 1978, n. 177)

 

 

     Art. 1.

     A favore delle imprese di cui all'art. 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, nonché dei soggetti di cui all'art. 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 987, è concessa per il periodo di un anno la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 100%, a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1978 [2] .

     Per le imprese di cui sopra la sospensione di cui al precedente comma decorre comunque dal periodo di paga successivo a quello in cui termina il beneficio dello sgravio previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500 [3] .

 

          Art. 2.

     Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi sospesi ai sensi del precedente articolo, del terzo comma dell'art. 7 e del primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, da effettuarsi senza corresponsione di interessi e di altri oneri nel termine massimo di un settennio a decorrere dal 1° luglio 1979 [4] .

     In relazione a quanto disposto con il presente articolo cessano di avere efficacia i decreti ministeriali 26 maggio 1978, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 giugno 1978 adottati per l'attuazione rispettivamente delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 7 e al secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227.

 

          Art. 2. bis [5]

     Il personale ausiliario non di ruolo con nomina a tempo indeterminato già in servizio nelle scuole materne dell'ONAIRC operanti in regioni diverse dal Trentino-Alto Adige è inquadrato, con il mantenimento della qualifica e delle mansioni sinora svolte, in un ruolo ad esaurimento ed equiparato per la posizione economica al personale della carriera ausiliaria delle scuole statali.

 

          Art. 2. ter [6]

     I beni mobili ed immobili adibiti a scuole materne, di proprietà del disciolto ente ONAIRC, vengono trasferiti, a titolo gratuito, ai comuni della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto territorialmente competenti, per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione, così come previsto dall'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 444 (Ordinamento della scuola materna statale).

 

          Art. 3.

     Il termine per la definizione della gestione stralcio affidata al prefetto di Udine, già prorogato al 30 giugno 1978 dall'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1978.

     Entro sessanta giorni da tale data dovranno essere versate le eventuali rimanenze attive della gestione stralcio alla regione Friuli-Venezia Giulia che subentrerà anche nel completamento degli adempimenti connessi con gli impegni già assunti in ordine a contratti in corso di attuazione alla data del 30 giugno 1978.

     I prefabbricati acquistati con le disponibilità del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, sono trasferiti in proprietà alla regione Friuli-Venezia Giulia ad eccezione di quelli assegnati dal commissario straordinario ai Ministeri dell'interno e della difesa.

     Per la manutenzione dei prefabbricati trasferiti alla regione ai sensi del precedente comma, la stessa potrà utilizzare le somme assegnatele dall'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 4 agosto 1978, n. 465.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[6]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.