§ 17.3.64 - Legge 31 ottobre 1966, n. 949.
Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, recante provvidenze per le [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:31/10/1966
Numero:949


Sommario
Art. 1.      La spesa di lire 1.000 milioni autorizzata dall'art. 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e [...]
Art. 2.      All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 250 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1965 e 1966, si farà fronte mediante riduzione del fondo [...]


§ 17.3.64 - Legge 31 ottobre 1966, n. 949. [1]

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.

(G.U. 16 novembre 1966, n. 287)

 

 

     Art. 1.

     La spesa di lire 1.000 milioni autorizzata dall'art. 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è aumentata a lire 8.500 milioni, in ragione di lire 33.333.000 per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 16 milioni 666.500 per il periodo luglio-dicembre 1964, di lire 283.333.000 per ciascun anno finanziario dal 1965 al 1992, di lire 266.676.500 per l'anno finanziario 1993 e di lire 250 milioni per l'anno finanziario 1994.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 250 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1965 e 1966, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i corrispondenti anni.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.