§ 17.2.81 – L. 8 agosto 1980, n. 438.
Adeguamento dei contributi previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 306, per la ricostruzione degli immobili distrutti, danneggiati o trasferiti per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:08/08/1980
Numero:438


Sommario
Art. 1.      L'art. 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, è così modificato
Art. 2.      Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 5 della legge 8 giugno 1978, n. 306, è ulteriormente prorogato di tre anni
Art. 3.      L'efficacia e la durata dei piani di cui all'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 785, sono prorogate di cinque anni


§ 17.2.81 – L. 8 agosto 1980, n. 438. [1]

Adeguamento dei contributi previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 306, per la ricostruzione degli immobili distrutti, danneggiati o trasferiti per effetto della catastrofe del Vajont.

(G.U. 19 agosto 1980, n. 226).

 

     Art. 1.

     L'art. 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, è così modificato:

     "Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'art. 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituito dall'art. 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ammontare risultante dalla elevazione disposta dall'art. 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, è ulteriormente elevato di lire 8 milioni per l'ipotesi di cui al primo, secondo e settimo comma e di lire 10 milioni per le ipotesi di cui al terzo comma e di lire 6 milioni per l'ipotesi di cui al sesto comma in favore dei proprietari che, alla data del 1° luglio 1977, non abbiano ottenuto l'emissione del decreto di concessione del contributo.

     L'aumento di cui al comma precedente è altresì concesso proporzionalmente a favore di coloro che hanno già iniziata la ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo liquidata o da liquidare posteriormente al 1° luglio 1976, anche a prescindere dalle perizie effettuate, nonchè per l'esecuzione ai prezzi correnti dei lavori indispensabili per il completamento e la funzionalità delle unità immobiliari, ancorchè non previsti nel progetto originario.

     Gli aumenti di cui ai precedenti commi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di cui al secondo comma, lettera a), del precedente art. 1".

 

          Art. 2.

     Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 5 della legge 8 giugno 1978, n. 306, è ulteriormente prorogato di tre anni.

 

          Art. 3.

     L'efficacia e la durata dei piani di cui all'art. 1 della legge 26 giugno 1965, n. 785, sono prorogate di cinque anni.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.