§ 76.1.77 - Del.CIPE 29 settembre 2003, n. 77.
Linee guida sulla regolazione del settore postale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.1 disciplina generale
Data:29/09/2003
Numero:77

§ 76.1.77 - Del.CIPE 29 settembre 2003, n. 77.

Linee guida sulla regolazione del settore postale.

(G.U. 16 febbraio 2004, n. 38)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilita' e l'istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a questo Comitato la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita', ferme restando le competenze delle autorita' di settore;

Vista la propria delibera del 24 aprile 1996, sulle linee guida perla regolazione dei servizi di pubblica utilita' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996;

Viste le proprie delibere in data 8 maggio 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 138/1996) e 9 luglio 1998, n. 63, (Gazzetta Ufficiale n. 199/1998), che hanno istituito e regolamentato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (N.A.R.S.);

Vista la direttiva comunitaria 97/67 recepita con decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1999, n. 182, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio;

Viste le modalita' di applicazione delle tariffe e dei prezzi definiti dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 261/1999 che recita: «Le tariffe dei servizi riservati, sono determinate nella misura massima dall'autorita' di regolamentazione, sentito il N.A.R.S. e in coerenza con le linee guida definite dal CIPE, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza»;

Visto il comma 2, art. 13, del decreto legislativo n. 261/1999 che recita: «I prezzi delle prestazioni rientranti nel servizio universale, che esulano dall'area della riserva, sono determinati, nella misura massima, dall'autorita' di regolamentazione in coerenza con la struttura tariffaria dei servizi riservati.»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 17 aprile 2000, art. 3, che conferma la concessione del servizio postale universale alla societa' Poste Italiane S.p.a. per la durata massima di quindici anni a partire dal 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2000, n. 102;

Vista la raccomandazione N.A.R.S. del 14 aprile 2003, n. 2, sulle linee guida per la regolazione del settore postale che utilizza la formula del price cap in relazione al meccanismo di revisione delle tariffe controllate;

Tenuto conto delle onerose e complesse procedure previste per le revisioni tariffarie del settore postale, che rendono necessariopredisporre tali riesami, in un arco temporale di medio periodo (triennale);

Ritenuto necessario apportare una diminuzione in termini reali dei trasferimenti pubblici e, conseguentemente, introdurre nella formula del price cap, anche in relazione alle citate cadenze tariffarie, il recupero degli scarti tra inflazione reale e programmata;

Ritenuto fondamentale che il contratto di programma 2003-2005 recepisca i principi contenuti nelle linee guida per la regolazione del servizio postale;

 

Delibera:

 

1. Le linee guida per la regolazione del settore postale, riguardano l'insieme delle politiche e degli interventi sul settore e trovano applicazione sulle tariffe relative ai servizi riservati e sui prezzi delle prestazioni rientranti nel servizio universale, che esulano dall'area della riserva (art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999), affidati alla societa' Poste Italiane S.p.A. (art. 3 del decreto ministeriale 17 aprile 2000).

2. Il nuovo sistema regolatorio e' costruito in base allo stretto coordinamento tra contratto di programma, piano d'impresa e politiche tariffarie.

In particolare:

A) il contratto di programma deve contenere la definizione degli obiettivi di quantita' e di qualita'.

In riferimento agli obiettivi di quantita' il contratto di programma, in stretta correlazione con il piano d'impresa, deve contemplare:

la definizione ex ante degli OSU (Oneri del servizio universale) e delle fonti di finanziamento degli stessi, con riferimento in particolare, all'ammontare dei trasferimenti pubblici e del fondo di compensazione. Nella determinazione delle precedenti variabili si deve prevedere la diminuzione in termini nominali dell'OSU per effetto, sia del contenimento dei costi unitari dei servizi (sulla base anche degli obiettivi di produttivita' contenuti nel piano d'impresa), sia del recupero dei ricavi mediante l'adozione del price cap per l'aggiornamento delle tariffe dei servizi riservati (prevedendo il recupero dell'inflazione effettiva e fissando la variabile x a livelli prossimi allo zero). I trasferimenti pubblici saranno definiti decrescenti in termini reali tramite l'adozione di un meccanismo di subsidy cap fondato sull'inflazione programmata e su una variabile x il cui valore corrisponde all'intero incremento di produttivita';

una scheda dei dati economici di riferimento necessaria alla quantificazione delle variabili di cui al punto precedente, contenente in particolare: le tabelle dei costi, dei ricavi e del risultato economico, specifiche dell'area del servizio universale e dell'area riservata quali scaturiscono dalla separazione contabile. In riferimento agli obiettivi di qualita' il contratto di programma deve contenere:

gli indicatori gia' previsti nel precedente contratto di programma, fondati sui tempi di recapito della corrispondenza, a cui aggiungere ulteriori indici riferiti sia ai tempi di attesa agli sportelli (con esclusivo riferimento al settore postale), sia alla diffusione e all'accessibilita' degli uffici postali sul territorio;

gli obiettivi di qualita', come sopra definiti, dovranno essere assunti come «standard generali» nella carta della qualita', favorendo, in tal modo, una maggiore trasparenza circa le performances richieste a Poste Italiane S.p.A. Inoltre, la Carta della qualita' dovra' indicare anche «standard specifici», consistenti in indici di soglia che la societa' si impegna a non superare nelle singole prestazioni, prevedendo un sistema di rimborsi a favore degli utenti, in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile verificare puntualmente il rispetto della soglia.

B) il piano d'impresa dovra' essere redatto in coerenza con il contratto di programma e garantire la determinazione dei seguenti principali elementi:

il profilo dell'offerta relativamente alla dinamica dei flussi del traffico;

il profilo dei costi, tenendo conto degli obiettivi del processo di ristrutturazione;

il profilo dell'incremento dell'efficienza;

la proiezione degli OSU e dei trasferimenti a copertura degli stessi, in collegamento con le indicazioni relative alla politica tariffaria contenute nel contratto di programma.

3. Le revisioni tariffarie previste nel contratto di programma, in considerazione dei valori contenuti nel piano d'impresa, sono basate sul metodo del price cap secondo la seguente formula:

 

Tn = To [(1 + g) + (Pn-1-P*n-1)]

 

con

g = P*n - x + (a) (D) Q

 

dove:

 

To e' la tariffa di riferimento, relativa al paniere dei servizi compresi nella riserva. Essa viene ridefinita all'inizio di ogni triennio, in relazione ad una valutazione dei costi ed e' la base per il calcolo annuale del price cap;

g e' un coefficiente che deriva dalla somma algebrica del tasso d'inflazione programmato (P*n) relativo all'anno n, dell'obiettivo di produttivita' (x) previsto nel contratto di programma stipulato all'inizio del triennio, in base anche al corrispondente piano di impresa e di (a)(D)Q che indica il correttivo in piu' o in meno che scaturisce dal confronto - effettuato annualmente in sede di calcolo del price cap - tra i risultati e gli impegni in materia di qualita' contenuti nel contratto di programma;

Pn-1 e P*n-1 rappresentano, rispettivamente, il tasso di inflazione effettivo e il tasso d'inflazione programmato.

4. La manovra tariffaria, il contratto di programma e il piano d'impresa hanno la medesima cadenza triennale. Al termine di ogni triennio e' ridefinita la tariffa di partenza (To) da adottare nel triennio successivo. Al fine della determinazione di To si conduce un'analisi dei costi del settore postale sulla base dei dati di separazione contabile. In tali costi saranno anche comprese le voci relative agli ammortamenti e alla remunerazione del capitale con riferimento anche agli investimenti previsti nel piano di impresa del triennio appena trascorso di cui si dovra' verificare l'effettiva realizzazione.

5. A cadenza triennale si dovra' altresi' procedere ad una riconsiderazione dell'applicazione del sistema di subsidy cap per i trasferimenti pubblici compensativi degli OSU. In particolare si dovra' verificare l'andamento degli OSU valutandone la coerenza rispetto agli obiettivi del contratto di programma e ridefinire il livello di partenza dei trasferimenti su cui basare il subsidy cap per il triennio successivo applicando il valore della x concordato in sede di nuovo contratto di programma.

 

Invita

 

la societa' Poste Italiane S.p.a. a completare la fase di riequilibrio economico del servizio postale al fine di eliminare i trasferimenti a copertura degli oneri del servizio universale, entro i termini indicati dalle direttive comunitarie.