§ 75.1.115 - D.M. 18 gennaio 2011, n. 32.
Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:75. Pesi e misure
Capitolo:75.1 pesi e misure
Data:18/01/2011
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Controlli successivi
Art. 4.  Criteri per la verificazione periodica
Art. 5.  Criteri per i controlli metrologici casuali
Art. 6.  Criteri per i soggetti incaricati dell'esecuzione della verificazione periodica
Art. 7.  Criteri per i soggetti incaricati dei controlli casuali
Art. 8.  Generalità
Art. 9.  Obbligo del contrassegno di avvenuta verificazione periodica
Art. 10.  Procedure per la verificazione periodica
Art. 11.  Esecuzione della verificazione periodica
Art. 12.  Verificazione periodica eseguita dai fabbricanti di sistemi di misura
Art. 13.  Strumenti difettosi - Strumenti riparati
Art. 14.  Obblighi degli utenti metrici
Art. 15.  Elenco utenti metrici
Art. 16.  Vigilanza
Art. 17.  Condizioni
Art. 18.  Modalità di autorizzazione
Art. 19.  Vigilanza sui laboratori
Art. 20.  Obbligo di registrazione e di comunicazione
Art. 21.  Sospensione e revoca dell'autorizzazione
Art. 22.  Indipendenza del laboratorio
Art. 23.  Disposizioni transitorie


§ 75.1.115 - D.M. 18 gennaio 2011, n. 32. [1]

Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID).

(G.U. 29 marzo 2011, n. 72 - S.O. n. 83)

 

     IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

     Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che conserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni ed in particolare l'articolo 29, comma 2, relativo alla facoltà da parte del Ministero dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici delle Camere di commercio;

     Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

     Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

     Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernente il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

     Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales;

     Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio, a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l'articolo 5, comma 2, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

     Visto il decreto 29 agosto 2007 che incarica le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di svolgere la vigilanza sul mercato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

     Visto in particolare l'articolo 19, comma 2, del citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con uno o più decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sugli strumenti di misura disciplinati dal predetto decreto legislativo;

     Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189/CEE recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni e integrazioni;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 gennaio 2010;

     Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400/1988, con nota n. 24774 dell'11 novembre 2010;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Capo I

CRITERI

 

Art. 1. Campo di applicazione

     1. Il presente decreto si applica ai controlli successivi relativi ai sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, definiti all'allegato MI-005 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 e conformi alle prescrizioni del medesimo decreto.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) «decreto»: il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

     b) «allegato MI-005»: l'allegato MI-005 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

     c) «sistemi di misura»: i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua definiti nell'allegato MI-005, immessi in servizio nel rispetto delle prescrizioni del decreto;

     d) «funzione di misura legale»: la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;

     e) «verificazione periodica di sistemi di misura»: il controllo metrologico legale periodico effettuato sui sistemi di misura dopo la loro messa in servizio, secondo periodicità definita in funzione del tipo di appartenenza o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi, comportante rimozione di etichette o di ogni altro sigillo di garanzia anche di tipo elettronico;

     f) «controlli metrologici casuali»: i controlli metrologici legali effettuati su strumenti in servizio diversi da quelli della lettera e), ivi compresi quelli effettuati in sede di sorveglianza, eseguiti su sistemi di misura in servizio intesi ad accertare il loro corretto funzionamento ed utilizzo;

     g) «controlli successivi»: i controlli metrologici legali di cui alle lettere e) ed f) eseguiti sui sistemi di misura dopo la loro messa in servizio;

     h) «Raccomandazione OIML»: Raccomandazione pubblicata dall'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale;

     i) «sigilli legali»: i sigilli applicati sui sistemici misura dagli organismi notificati, dai fabbricanti che accertano la conformità dei propri strumenti secondo gli allegati D ed H1 del decreto, dai laboratori autorizzati dall'Unione Italiana delle camere di commercio e dalle Camere stesse;

     l) «Unioncamere»: l'Unione Italiana delle Camere di commercio.

 

     Art. 3. Controlli successivi

     1. I sistemi di misura, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti ai seguenti controlli successivi:

     a) verificazione periodica;

     b) controlli metrologici casuali.

     2. In sede di controlli successivi ai sistemi di misura non possono essere aggiunti ulteriori sigilli legali rispetto a quelli già previsti negli attestati di esame CE del tipo o di progetto rilasciati dagli organismi notificati.

 

     Art. 4. Criteri per la verificazione periodica

     1. La periodicità della verificazione dei sistemi di misura è fissata nell'allegato I.

     2. Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica dei sistemi di misura sono pari a quelli fissati nell'allegato MI-005, punto 2, per i tipi di sistema di misurazione riportati al punto 7, tabella 5, del medesimo allegato.

     3. In occasione della prima verificazione periodica i sistemi di misura sono dotati, senza onere per l'utente metrico, di un libretto metrologico a cura del laboratorio che esegue detta verificazione, ove non vi abbia già provveduto il fabbricante.

     4. L'utente metrico esibisce, su richiesta degli incaricati dei controlli metrologici legali, per ogni strumento il relativo libretto metrologico che riporta cronologicamente gli interventi effettuati.

     5. Nell'allegato III sono riportati i disegni cui devono conformarsi:

     a) il contrassegno attestante l'esito positivo della verificazione periodica;

     b) il contrassegno da applicare sugli strumenti riscontrati non conformi in sede di verificazione periodica o di controlli casuali.

     6. Nel caso di strumenti già in uso, il libretto metrologico di cui al comma 3 è fornito da chi effettua la verificazione periodica successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 5. Criteri per i controlli metrologici casuali

     1. Nei controlli casuali sono effettuate, secondo i casi, una o più prove previste per la verificazione periodica di cui all'articolo 4.

     2. Gli errori massimi tollerati nei controlli casuali dei sistemi di misura dei vari tipi previsti dall'allegato MI-005 sono pari a quelli fissati per le ispezioni in servizio, in corrispondenza alla pertinente classe di accuratezza, dalla relativa Norma armonizzata o Raccomandazione OIML.

     3. Nei casi in cui le pertinenti Norme armonizzate o Raccomandazioni OIML (Documenti normativi) non prevedono errori specifici per le verifiche sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede di controlli casuali sono superiori del 50% rispetto a quelli fissati nell'allegato MI-005.

 

     Art. 6. Criteri per i soggetti incaricati dell'esecuzione della verificazione periodica

     1. La verificazione periodica dei sistemi di misura è effettuata da idonei laboratori autorizzati dall'Unioncamere, a seguito dell'accertamento dei requisiti gestionali e tecnici desumibili dalla normativa tecnica internazionale e comunitaria in materia di laboratori di prova.

     2. I laboratori già abilitati ai sensi del decreto ministeriale 10 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2002, n. 39, per sistemi di misura appartenenti ai tipi definiti nel citato allegato MI-005 si intendono abilitati all'esecuzione della verificazione periodica prevista all'articolo 4 per gli stessi tipi per i quali sono stati autorizzati, in via transitoria, fino alla scadenza dell'autorizzazione e comunque per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Art. 7. Criteri per i soggetti incaricati dei controlli casuali

     1. I controlli casuali dei sistemi di misura di cui all'articolo 2, lettera c), sono effettuati dalle Camere di commercio.

     2. Restano ferme le competenze degli organi di polizia giudiziaria abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e misure.

 

Capo II

VERIFICAZIONE PERIODICA

 

     Art. 8. Generalità

     1. I sistemi di misura utilizzati per una funzione di misura legale sono sottoposti a verificazione periodica entro sessanta giorni dall'inizio della loro messa in servizio e successivamente secondo la periodicità fissata nell'allegato I che decorre dalla data dell'ultima verificazione effettuata.

     2. L'utente metrico richiede una nuova verificazione periodica entro la scadenza della precedente o entro 5 giorni dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo di protezione anche di tipo elettronico.

     3. L'esito positivo della verificazione periodica è attestato mediante il contrassegno di avvenuta verificazione periodica di cui all'allegato III, punto 2, e il ripristino degli eventuali sigilli legali rimossi, mentre quello negativo è attestato dal contrassegno di cui al punto 1 del medesimo allegato.

     4. Nel libretto metrologico di cui all'articolo 4, comma 3, il laboratorio effettua, in occasione dei controlli successivi contemplati dal presente decreto, tutte le annotazioni previste.

     5. L'allegato II riporta i disegni cui deve conformarsi il libretto metrologico.

 

     Art. 9. Obbligo del contrassegno di avvenuta verificazione periodica

     1. I sistemi di misura utilizzati per una funzione di misura legale sono muniti, oltre che della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare M previste dal decreto, anche dei sigilli legali prescritti dall'attestato di esame CE del tipo o di progetto e del contrassegno di avvenuta verificazione periodica di cui all'allegato III, punto 2.

 

     Art. 10. Procedure per la verificazione periodica

     1. Le procedure da seguire nella verificazione periodica dei singoli tipi di sistemi di misura sono rivolte ad accertare il rispetto di specifici requisiti, con esclusione di qualsiasi operazione che comporta la rimozione di sigilli di protezione o lo smontaggio di componenti e tenendo presenti i principi desumibili dalle prescrizioni in materia di verificazione iniziale della pertinente norma armonizzata europea o, in sua assenza, dalla relativa Raccomandazione OIML. Si applicano inoltre le eventuali procedure specificamente previste per controlli analoghi dai relativi attestati di esame CE del tipo o di progetto.

     2. Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire da parte dei laboratori autorizzati e, nel periodo transitorio, da parte delle Camere di commercio e di integrare le prescrizioni al riguardo già contenute nel presente decreto possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico apposite direttive per effettuare le operazioni di verificazione periodica sui singoli tipi di sistemi di misura.

     3. I serbatoi campione di volume e gli altri sistemi di misura campione utilizzati nella verifica periodica non devono essere affetti da un errore superiore ad un terzo dell'errore massimo tollerato previsto per la tipologia di controllo che si esegue; in particolare l'incertezza estesa di taratura del campione non deve essere superiore ad un terzo dell'errore ammesso sul campione stesso.

     4. Per la taratura dei campioni di prima linea (di riferimento), il laboratorio si rivolge al servizio nazionale di taratura di un Paese membro di EA (European Co-operation for Accreditation) o ad un laboratorio di taratura da esso accreditato. Detto accreditamento, inoltre, deve riguardare la grandezza "volume" con specifico riferimento alla certificazione di serbatoi campione.

     5. Se il laboratorio dispone di campioni di lavoro questi sono inseriti in un sistema pianificato di controllo periodico annuale nel rispetto degli errori e delle incertezze secondo quanto previsto ai commi 3 e 4.

     6. Il volume dei suddetti serbatoi campione utilizzati ai sensi dei commi 3, 4 e 5 è determinato alla temperatura di riferimento di 15 °C ed a partire dallo stato "da vuoto" bagnato e sgocciolato.

     7. L'esito positivo della verificazione periodica è attestato dall'operatore, mediante il contrassegno di cui all'allegato III. Nel caso in cui tale contrassegno non può essere applicato direttamente sullo strumento oggetto della verificazione, è apposto sul documento di cui all'articolo 20, comma 2.

     8. Nel contrassegno di cui al comma 7 sono indicati gli elementi identificativi, previsti all'articolo 18, comma 2, del laboratorio autorizzato che ha effettuato la verificazione.

     9. In caso di esito negativo della verificazione l'operatore appone sullo strumento il contrassegno di cui all'allegato III. Il contrassegno è rimosso all'atto della nuova richiesta di verificazione periodica o della verificazione stessa.

 

     Art. 11. Esecuzione della verificazione periodica

     1. La verificazione periodica è eseguita da laboratori autorizzati dall'Unioncamere, che offrono garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale. I laboratori possono appartenere anche alle Camere di commercio.

     2. Ai fini dell'autorizzazione Unioncamere accerta l'indipendenza del laboratorio e di tutto il relativo personale riscontrando la sussistenza dei requisiti applicabili descritti nella norma UNI CEI EN ISO/IEC17025, con particolare riferimento al punto 4.1 (Organizzazione), nonchè alla dotazione di strumenti e apparecchiature idonei, anche in comodato d'uso o con altre forme di idonea disponibilità rispondenti alle esigenze delle norme applicabili.

     3. Le condizioni e le modalità di autorizzazione dei laboratori di cui al comma 1 sono riportate al Capo III.

     4. L'Unioncamere forma l'elenco dei laboratori autorizzati. Tale elenco è reso pubblico e contiene almeno i seguenti dati:

     a) nome, denominazione o ragione sociale del laboratorio autorizzato;

     b) nome e cognome del responsabile delle attività di verificazione periodica;

     c) indirizzo completo della sede operativa del laboratorio;

     d) elementi identificativi assegnati, compresi i sigilli legali utilizzati;

     e) tipi di strumenti per i quali è autorizzato alla verificazione periodica;

     f) recapito telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica.

 

     Art. 12. Verificazione periodica eseguita dai fabbricanti di sistemi di misura

     1. Il fabbricante di sistemi di misura munito di un'approvazione del proprio sistema di qualità ai sensi degli allegati D ed H1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, può eseguire la prima verificazione periodica nello stabilimento o sul luogo di utilizzazione.

     2. Nei casi in cui il fabbricante si avvale della facoltà di cui al comma 1, il documento di cui all'articolo 4, comma 3, è fornito dallo stesso fabbricante.

 

     Art. 13. Strumenti difettosi - Strumenti riparati

     1. Gli strumenti che in sede di verificazione periodica risultano non conformi ai requisiti prescritti, possono essere detenuti dall'utente nel luogo dell'attività purchè muniti del contrassegno previsto all'articolo 4, comma 5, lettera b) e non utilizzati. Gli stessi strumenti possono essere riutilizzati, previa richiesta di una nuova verificazione periodica, purchè muniti di sigilli provvisori applicati, a richiesta dell'utente, dal riparatore in sostituzione di quelli rimossi, fino all'esecuzione della verificazione periodica.

     2. L'utente metrico richiede una nuova verificazione periodica nei casi in cui provvede a riparazioni dei propri strumenti, che comportano la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo legale di protezione anche di tipo elettronico. Gli strumenti possono essere utilizzati con i sigilli provvisori, applicati a richiesta dell'utente dal riparatore, fino all'esecuzione della verificazione periodica.

     3. La verificazione periodica è eseguita entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del laboratorio.

 

     Art. 14. Obblighi degli utenti metrici

     1. Gli utenti metrici soggetti all'obbligo della verificazione periodica:

     a) comunicano alla Camera di commercio competente la data di inizio dell'utilizzo dei sistemi di misura;

     b) garantiscono il corretto funzionamento dei loro sistemi di misura, conservando la documentazione a corredo dello strumento prevista dal decreto, il libretto metrologico che deve contenere almeno gli elementi informativi riportati nel modello di cui all'allegato II;

     c) mantengono l'integrità dell'etichetta apposta in sede di verificazione periodica, nonchè di ogni altro marchio, sigillo di garanzia anche di tipo elettronico o elemento di protezione;

     d) eseguono le riparazioni necessarie ad adeguare i sistemi di misura alle norme regolamentari, qualora intendano continuare ad utilizzarli;

     e) curano l'integrità dei sigilli provvisori di cui richiedono l'applicazione al riparatore.

 

     Art. 15. Elenco utenti metrici

     1. Le Camere di commercio integrano l'elenco degli utenti metrici, previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182, con i dati degli utenti dei sistemi di misura, seguendo le stesse modalità e procedure fissate dal citato decreto ministeriale n. 182 del 2000. In esso sono indicati, oltre le generalità e il luogo di esercizio di ogni utente, l'attività ed ogni altra informazione in funzione delle scadenze della verificazione periodica degli strumenti.

     2. L'elenco è consultabile dal pubblico. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, sono indicate le informazioni da rendere pubbliche e le modalità con cui sono resi accessibili i dati.

     3. I dati consultati sono utilizzabili ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto e della vigente normativa in materia di metrologia legale.

 

     Art. 16. Vigilanza

     1. Le camere di commercio esercitano funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del presente decreto.

     2. La vigilanza sui sistemi di misura in servizio presso gli utenti metrici si esercita ad intervalli casuali, senza determinata periodicità e senza preavviso.

 

Capo III

RICONOSCIMENTO IDONEITA' LABORATORI

 

     Art. 17. Condizioni

     1. E' consentito ai laboratori autorizzati di effettuare sia la verificazione periodica, sia l'assistenza e la riparazione dei sistemi di misura alle condizioni di cui all'articolo 22.

     2. I laboratori sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente decreto ed attenersi ai requisiti gestionali e tecnici della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, in quanto compatibili con le predette disposizioni.

     3. Si intendono soddisfatti i requisiti generali di competenza dei laboratori di prova e taratura per i laboratori che, con specifico riferimento all'attività per la quale viene richiesta l'autorizzazione, rispondono ad almeno uno dei seguenti requisiti:

     a) sono accreditati da un Organismo aderente all'E.A. (European Co-operation for Accreditation) firmatario dell'accordo multilaterale di mutuo riconoscimento;

     b) dispongono di un sistema di gestione della qualità certificato da organismi accreditati a livello nazionale o comunitario in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 o equivalente nel quale sia presente l'attività di prova di strumenti di misura.

     4. I laboratori di cui al comma 1 nominano un responsabile per l'attività di verificazione periodica disciplinata dal presente decreto.

 

     Art. 18. Modalità di autorizzazione

     1. Ai fini dell'autorizzazione, i laboratori interessati presentano domanda di autorizzazione a Unioncamere che, per il relativo procedimento di valutazione, si avvale di norma della camera di commercio della provincia in cui i laboratori stessi hanno la sede operativa dell'attività di verifica, anche sulla base delle eventuali ulteriori indicazioni definite con apposita direttiva dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere. La domanda contiene:

     a) l'indicazione delle caratteristiche metrologiche dei tipi di sistemi di misura per le quali si chiede l'autorizzazione ad effettuare la verificazione periodica;

     b) l'elenco delle attrezzature e dei campioni di cui si avvale per l'esecuzione della verificazione;

     c) la dichiarazione con cui si impegnano ad adempiere agli obblighi derivanti dall'autorizzazione;

     d) l'indicazione del responsabile delle verificazioni periodiche e delle eventuali operazioni di riparazione degli strumenti di misura;

     e) l'impegno a conservare per almeno 5 anni copia della documentazione, anche su supporto informatico, comprovante le operazioni di verificazione periodica effettuate con le relative registrazioni dei risultati positivi o negativi delle verifiche periodiche effettuate;

     f) documentazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 17.

     2. Unioncamere entro novanta giorni dalla richiesta, a seguito dell'accertamento documentale dei requisiti prescritti all'articolo 17 ed anche di un eventuale sopralluogo o dell'esito positivo delle ulteriori verifiche previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1, emette il provvedimento di autorizzazione nel quale sono riportate le caratteristiche metrologiche dei sistemi di misura per le quali il laboratorio è autorizzato. L'Unioncamere assegna contestualmente il numero identificativo, preceduto dalla sigla della provincia in cui il laboratorio ha la sede operativa e comunica alle Camere di commercio il rilascio dell'autorizzazione ed il nome del responsabile.

     3. Il provvedimento di diniego, da emettere entro novanta giorni dalla richiesta, è motivato e contiene l'indicazione del termine e dell'organo cui l'eventuale ricorso deve essere presentato.

     4. I costi relativi alle procedure di autorizzazione e alla vigilanza sul laboratorio, di cui all'articolo 19, sono a carico del laboratorio richiedente l'autorizzazione.

     5. Presso Unioncamere e ogni camera di commercio è tenuto un registro pubblico dei laboratori autorizzati consultabile anche per via informatica e telematica.

     6. L'autorizzazione di ogni laboratorio ha valenza operativa nazionale, validità triennale ed è rinnovabile.

 

     Art. 19. Vigilanza sui laboratori

     1. La vigilanza presso la sede operativa del laboratorio è esercitata da Unioncamere, che si avvale di norma della camera di commercio competente per territorio, con una frequenza di norma annuale, ed è finalizzata a verificare nel tempo che detto laboratorio opera secondo quanto stabilito dal presente decreto.

     2. La vigilanza sugli strumenti in servizio verificati dai laboratori autorizzati viene effettuata dalla camera di commercio competente per territorio, sul 5% degli strumenti verificati dai laboratori computati su base annuale. I mezzi e le risorse necessari alla verifica sono messi a disposizione della camera di commercio dal laboratorio che ha eseguito la verifica.

     3. La disposizione di cui al comma 2 e non si applica nel caso in cui il laboratorio comunica alla camera di commercio competente per territorio l'utente presso cui effettua la verificazione periodica con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi.

     4. I risultati delle operazioni di vigilanza effettuate dalle camere di commercio sono trasmessi a Unioncamere.

 

     Art. 20. Obbligo di registrazione e di comunicazione

     1. I laboratori autorizzati trasmettono per via telematica entro sette giorni lavorativi dalla verifica, alla Camera di commercio di ciascuna delle province in cui essi hanno effettuato operazioni di verificazione periodica e a Unioncamere, un documento di riepilogo degli strumenti verificati con i seguenti elementi:

     a) i dati identificativi dell'utente ed il luogo di installazione dello strumento;

     b) categoria, marca, modello, numero di serie e caratteristiche metrologiche dello strumento;

     c) data dell'intervento della verifica;

     d) l'esito della verifica e le eventuali anomalie riscontrate.

     2. Il laboratorio aggiorna il libretto metrologico di cui all'articolo 4, comma 3, e tiene un registro sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verificazione periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito, positivo o negativo.

 

     Art. 21. Sospensione e revoca dell'autorizzazione

     1. Nel caso in cui una camera di commercio riscontra violazioni alle disposizioni del presente decreto nell'operato di un laboratorio autorizzato lo comunica immediatamente a Unioncamere.

     2. L'autorizzazione per la verificazione periodica è sospesa dall'Unioncamere qualora siano accertate una o più delle seguenti circostanze:

     a) violazioni alle disposizioni del presente decreto;

     b) esecuzione, oltre i termini previsti, delle richieste di verificazione periodica;

     c) difetto dei requisiti previsti all'articolo 17;

     d) difetto delle condizioni alle quali è stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione;

     e) accettazioni o rifiuti indebitamente adottati in sede di verificazione periodica per una quantità superiore al 5%, su base annuale, degli strumenti di misura complessivamente verificati a seguito della vigilanza prevista all'articolo 19, comma 2.

     3. La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata, e comunque non oltre sei mesi, al termine dei quali, qualora non sia cessata la causa, è revocata l'autorizzazione.

     4. L'autorizzazione viene altresì revocata qualora siano accertate ripetute violazioni.

     5. Il provvedimento di sospensione o di revoca è adottato, sentito il laboratorio, da Unioncamere e contiene le motivazioni della decisione adottata nonchè, l'indicazione del termine e dell'organo cui presentare l'eventuale ricorso.

     6. La revoca viene comunicata a tutte le camere di commercio a cura di Uniocamere.

 

     Art. 22. Indipendenza del laboratorio

     1. Nei casi in cui il laboratorio esercita anche l'attività di assistenza o riparazione, la funzione di verificazione periodica è svolta in maniera distinta ed indipendente da quella di assistenza e di riparazione; il responsabile del laboratorio della verifica periodica dipende direttamente dal legale rappresentante dell'impresa di cui fa parte il laboratorio.

     2. I sigilli applicati su un sistema di misura in sede di verificazione periodica da parte del laboratorio incaricato al fine di ripristinare quelli rimossi a seguito di riparazione o per altra qualsiasi causa già posti a salvaguardia dell'inaccessibilità agli organi interni e dei dispositivi di taratura, sono equivalenti, ai fini della legalizzazione dello strumento, a quelli apposti dagli organismi notificati o dal fabbricante secondo le procedure di cui all'articolo 12, comma 1.

     3. L'incaricato di effettuare la verificazione periodica, nei casi in cui svolge contestualmente anche le funzioni di assistenza o riparazione, dà evidenza delle operazioni svolte.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 23. Disposizioni transitorie

     1. Per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, anche le Camere di commercio continuano, direttamente o avvalendosi dei laboratori di cui all'articolo 6, comma 2, ad effettuare la verificazione periodica dei sistemi di misura di cui al presente decreto.

 

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2011  Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 255

 

Allegato I

(Articolo 4, comma 1; articolo 8, comma 1)

Periodicità della verificazione degli strumenti in funzione del tipo di sistema di misurazione:

 

Tipi di sistema di misurazione

Periodicità della verificazione

Anni

Sistemi di misurazione su condotta

2

Tutti i sistemi di misurazione non specificamente indicati in altra parte della presente tabella, e precisamente:

2

- distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti)

 

- sistemi di misurazione su autobotti per liquidi a bassa viscosità (< 20 mPa.s)

 

- sistemi di misurazione destinati (al carico) allo scarico delle cisterne delle navi, delle autocisterne e dei vagoni cisterna*)

 

- sistemi di misurazione per il latte

 

- sistemi di misurazione destinati al rifornimento degli aeromobili

 

Sistemi di misurazione per i gas liquefatti a pressione misurati ad una temperatura pari o superiore a -10°C

2

Sistemi di misurazione di norma classificati nella classe 0,3 o 0,5, ma utilizzati per liquidi:

 

- la cui temperatura sia inferiore a -10°C o superiore a 50°C

 

- la cui viscosità dinamica sia superiore a 1000 mPa.s

 

- la cui portata volumetrica massima non sia superiore a 20 1/h

 

Sistemi di misurazione per biossido di carbonio liquefatto

2

Sistemi di misurazione per gas liquefatti a pressione misurati ad una temperatura inferiore a -10°C (diversi dai liquidi criogenici)

 

Sistemi di misurazione per liquidi criogenici (temperatura inferiore a -153°C)

2

 

 

Allegato II - III


[1] Abrogato dall'art. 17 del D.M. 21 aprile 2017, n. 93.