§ 41.7.225 - D.Lgs. 5 settembre 2000, n. 256.
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:05/09/2000
Numero:256


Sommario
Art. 1.  Trasferimento di funzioni e compiti
Art. 2.  Trasferimento di rapporti e del patrimonio
Art. 3.  Oneri finanziari
Art. 4.  Personale
Art. 5.  Norma finale e di rinvio


§ 41.7.225 - D.Lgs. 5 settembre 2000, n. 256.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali

(G.U. 15 settembre 2000, n. 216)

 

     Art. 1. Trasferimento di funzioni e compiti

     1. Sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province le funzioni amministrative ed i compiti esercitati, ai sensi dei regi decreti 23 agosto 1890, n. 7088, e 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dagli uffici metrici provinciali che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

 

          Art. 2. Trasferimento di rapporti e del patrimonio

     1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia succedono ai soppressi uffici metrici provinciali nella titolarità di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, nella proprietà delle attrezzature e degli arredi, nonché, salva disdetta, nei contratti di locazione degli immobili.

     2. Le dotazioni tecniche e le risorse strumentali trasferite sono quelle individuate nella loro attuale consistenza dall'inventario e dal giornale delle entrate e delle uscite, tenuti dagli uffici.

 

          Art. 3. Oneri finanziari

     1. Agli oneri derivanti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale secondo quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1999, n. 286, e per ciascun ente nella misura indicata nella tabella B allegata al medesimo decreto.

 

          Art. 4. Personale

     1. Il personale dello Stato in servizio presso i soppressi uffici, quale risultante dalla tabella A allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è trasferito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province.

     2. All'inquadramento di dette unità, individuate secondo la citata tabella A, si provvede nel rispetto delle posizioni economiche acquisite, delle posizioni giuridiche compatibili con lo stato giuridico del personale degli enti camerali e mediante trasposizione orizzontale delle qualifiche funzionali, sulla base della tabella di equiparazione prevista dall'articolo 2, comma 5, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999.

     3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anteriormente alla data di adozione del presente decreto, anche se espletati successivamente alla predetta data.

     4. La dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997, viene ridotta in corrispondenza dei posti resi vacanti dalle unità trasferite.

 

          Art. 5. Norma finale e di rinvio

     1. Il trasferimento degli uffici e della dotazione di cui agli articoli da 1 a 4, decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999.